LEGGE 14 ottobre 1999, n. 369

Type Legge
Publication 1999-10-14
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 27-10-1999

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica cooperativistica della Guyana, fatto a Roma il 15 novembre 1996.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1, dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo VI dell'accordo stesso.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Dini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Agreement

ALLEGATO Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo - art. I

Traduzione non ufficiale ACCORDO DI AMICIZIA E COOPERAZIONE FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA COOPERATIVISTICA DELLA GUYANA Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Cooperativistica della Guyana, qui di seguito definite le "Alte Parti Contraenti"): Convinte che sia importante sviluppare la collaborazione fra i due paesi; Consapevoli della necessita' di coordinare gli sforzi volti a conseguire obiettivi politici comuni; Desiderando attuare programmi specifici che avranno un reale effetto sullo sviluppo economico e sociale dei due paesi, Avendo l'intenzione di promuovere i loro rapporti nei campi economico, industriale, culturale, scientifico, tecnico e del turismo; Hanno concordato quanto segue: Articolo I Le Alte Parti Contraenti concordano di promuovere la cooperazione, la comprensione e lo scambio di informazioni su questioni di interesse comune.

Accordo - art. II

Articolo II Le Alte Parti Contraenti concordano di incoraggiare gli scambi culturali fra i due paesi e, al fine di facilitare la cooperazione bilaterale, prenderanno in esame la possibilita' di concludere un Accordo Culturale, allo scopo di far avvicinare maggiormente i loro popoli con l'insegnamento e la diffusione nei loro rispettivi territori della letteratura, delle scienze, delle arti, dell'educazione e della civilta' dell'altro.

Accordo - art. III

Articolo III Le Alte Parti Contraenti riconoscono che sia conveniente favorire attivita' congiunte di cooperazione scientifica e tecnica e, a tal fine, promuoveranno l'attuazione di programmi coordinati congiunti su ricerca, sviluppo e formazione, lo scambio di esperti e di missioni tecniche, nonche' lo scambio di informazioni e documenti, insieme con i loro mezzi di diffusione.

Accordo - art. IV

Articolo IV Le Alte Parti Contraenti incoraggeranno la formazione di joint ventures fra le imprese private dei due paesi ed esamineranno quali siano le forme di cooperazione piu' adeguate al riguardo. Al fine di sviluppare la cooperazione di cui sopra, le due Parti concordano di avviare colloqui volti a finalizzare un Accordo sulla Promozione e la Protezione degli Investimenti.

Accordo - art. V

Articolo V Le Alte Parti Contraenti favoriranno lo sviluppo della cooperazione economica, tecnica, commerciale e industriale fra i due paesi. Le Alte Parti Contraenti concordano di avviare colloqui su settori specifici, quali la cooperazione tecnica, il turismo e la cooperazione commerciale, economica e industriale.

Accordo - art. VI

Articolo VI Il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui le due Alte Parti Contraenti si saranno reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali. Il presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo di 5 anni e potra' essere rinnovato per successivi periodi di un anno, a meno che una parte non dia all'altra Alta Parte Contraente notifica scritta del suo desiderio di sospendere l'Accordo almeno sei mesi prima della scadenza. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo. Fatto in due copie a Roma il 15 novembre 1996 in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica italiana Repubblica Cooperativistica della Guyana (F.to: Sen. P. Toia) (F.to: Min. Est. C.J. Rohee)

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