DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1999, n. 377

Type DPR
Publication 1999-09-30
Ultimo aggiornamento 1999-10-28
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 12-11-1999

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 30, e successive modificazioni;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisito il preliminare parere della Corte dei conti, a sezioni riunite, nell'adunanza del 22 gennaio 1999;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 1999;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 marzo 1999;

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e della difesa;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1.Il presente regolamento disciplina le procedure e gli adempimenti connessi alla liquidazione di pensioni, assegni e indennita' di guerra, provvedendo al riordino delle relative competenze.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - La legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa". Per il testo dell'art. 20, comma 8, si veda nelle note alle premesse. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica potere di promulgare le leggi ed amanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell'art. 20, nonche' dell'allegato 1, n. 30, della citata legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e' il seguente: "Art. 20. - Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potesta' regolamentare nonche' i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi. 2. In sede di attuazione della delegificazione, il Governo individua, con le modalita' di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i procedimenti o gli aspetti del procedimento che possono essere autonomamente disciplinati dalle regioni e dagli enti locali. 3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. 4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti. 5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi: a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura; b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi; c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione; d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse; e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi; g) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e controllo; gbis ) soppressione dei procedimenti che risultino non piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario; gter ) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attivita' amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati; gquater ) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio; gquinquies ) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale; gsexies ) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento; gsepties ) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche. 5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione. 6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa. 7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima. 8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalita' di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonche' le seguenti materie: a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonche' valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni; b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta; c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le universita', graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equita', solidarieta' e progressivita' in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonche' a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari; d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73, decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993. n. 537; e) procedure per l'accettazione da parte delle universita' di eredita', donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia. 9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c), sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. 10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge. 11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva assoluta di legge, nonche' testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.". "Allegato 1 (previsto dall'art. 20, comma 8). 1-29. (Omissis). 30. Procedimento di liquidazione di pensioni, assegni e indennita' di guerra: legge 28 luglio 1971, n. 585; testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915". - Il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, reca: "Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra". - Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". - Il testo dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, recante "Disposizioni correttive del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, e del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180 e del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, in materia pensionistica", e' il seguente: "1. Al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, dopo l'art. 2, e' aggiunto il seguente: ''Art. 2-bis (Riconoscimento degli stati di invalidita' finalizzati al conseguimento dei trattamenti di pensione). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro il 31 dicembre 1998, sono definiti i criteri e le modalita' idonee a garantire unita' di indirizzo e di coordinamento in capo all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) in materia di riconoscimento degli stati di invalidita' finalizzati al conseguimento dei trattamenti di pensione nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza. 2. In attesa che l'INPDAP si doti di autonoma struttura per l'accertamento sanitario degli stati di invalidita', con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono definiti le modalita' ed i criteri di trasmissione alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e l'invalidita' civile del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei processi verbali relativi agli accertamenti sanitari effettuati da parte degli organi sanitari ai quali e' demandata la determinazione dello stato di invalidita'. Le predette commissioni, che assumono la denominazione di commissioni mediche di verifica, esaminati i verbali di accertamento, possono, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione degli stessi, confermare la valutazione dello stato di invalidita' oppure disporre, con esplicita e dettagliata motivazione medicolegale, la sospensione della procedura per chiedere all'organo sanitario l'effettuazione di ulteriori accertamenti diagnostici o per sottoporre l'interessato a visita diretta. 3. L'INPDAP, in collaborazione con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, elabora programmi annuali per la revisione e la verifica della sussistenza dei requisiti sanitari nei confronti dei dipendenti pubblici cessati dal servizio e titolari di pensione conseguente ad uno stato di invalidita'. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono definiti gli aspetti connessi alla eventuale revoca dei trattamenti''". - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, reca: "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative". - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni, e' il seguente: "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.".

Art. 2

Competenza

1.I provvedimenti concernenti pensioni, assegni e indennita' di guerra sono attribuiti alla competenza dei Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2.Restano attribuite alla direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro le competenze in materia di provvidenze in favore dei perseguitati politici e degli internati in campi di sterminio K.Z., nonche' la definizione dei ricorsi gerarchici di cui all'articolo 7.

Art. 3

Aggravamento della invalidita' di guerra e accertamento della inabilita' a proficuo lavoro

1.Le istanze di aggravamento dell'invalidita' di guerra e quelle in cui il diritto alla pensione sia subordinato alla sussistenza del requisito della inabilita' a proficuo lavoro sono presentate al competente Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, corredate da un certificato medico o da altra documentazione sanitaria attestante l'aggravamento dell'infermita' che da' titolo a pensione, ovvero riconosciuta dipendente da causa di servizio di guerra, o che attesti lo stato di inabilita' del richiedente.

Art. 4

Adempimenti delle Commissioni mediche di verifica

1.La Commissione medica di verifica competente per territorio, eseguiti gli accertamenti sanitari, trasmette copia autentica del verbale di visita collegiale al Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per i conseguenti provvedimenti, da notificarsi, secondo le modalita' previste dalla legge.

Art. 5

Trattamento di cui alla tabella G spettante alle vedove e agli orfani dell'invalido dalla seconda all'ottava categoria

1.Su istanza di parte, debitamente documentata, il Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previo parere favorevole della Commissione medica di verifica, in ordine alla dipendenza da causa di guerra della morte dell'invalido, provvede a liquidare i maggiori benefici di cui alla tabella G, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, a decorrere dal giorno successivo alla morte del dante causa se l'istanza e' presentata entro l'anno dalla morte, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda se questa e' presentata oltre l'anno ma entro il termine perentorio di cinque anni dalla data del decesso del dante causa.

Nota all'art. 5: Il testo della tabella G, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 e' il seguente: "Trattamento annuo spettante ai congiunti dei caduti ________ | Importo annuo Soggetti di diritto |____ | Dal 1 gennaio Dal 1 g | 1985 19 _____|_____ Tabella G - Vedove ed orfani minorenni Orfani maggiorenni inabili in stato di disagio economico 1.596.180 2.419

Art. 6

Procedura di revoca

1.Nelle ipotesi previste dal primo comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, i provvedimenti con i quali siano stati conferiti pensioni o assegni di guerra, anche se emanati da altri organi, possono essere, in qualsiasi tempo, revocati o modificati da parte del competente Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ovvero dalla Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro, previo parere della Commissione medica superiore per gli aspetti tecnicosanitari.

2.La revoca per dolo del provvedimento di concessione della pensione o dell'assegno ha effetto dalla data di decorrenza dei benefici stessi, con conseguente recupero, ai sensi delle norme vigenti, di quanto indebitamente riscosso. Negli altri casi la revoca o la riduzione hanno effetto dalla data del provvedimento, senza recupero delle somme gia' percepite.

Nota all'art. 6: - L'art. 81, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, cosi' recita: "Art. 81 (Revoca e modificazione dei provvedimenti). - I provvedimenti con i quali siano stati conferiti pensione o assegni di guerra possono essere, in qualsiasi tempo, revocati o modificati quando: a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dallo stato di servizio o da altra documentazione acquisita agli atti della pratica; b) vi sia stato errore nel calcolo della pensione, assegno o indennita' ovvero nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono l'ammontare delle pensioni, assegni o indennita'; c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del provvedimento; d) la liquidazione sia stata effettuata o il provvedimento sia stato emesso sulla base di documenti falsi o sulla base di dichiarazioni sostitutive di certificazioni di cui all'art. 86 che risultino non veritiere; e) non sussista piu' lo stato di inabilita' a proficuo lavoro che ha determinato la liquidazione in favore degli interessati ovvero sia venuto meno nei titolari del trattamento pensionistico il requisito delle condizioni economiche richiesto dall'art. 70 nei casi in cui il conferimento del trattamento stesso o degli assegni sia subordinato al possesso di tale requisito.".

Art. 7

R i c o r s i

1.Contro i provvedimenti connessi ai trattamenti pensionistici di guerra nonche' contro quelli relativi alle provvidenze previste in favore dei perseguitati politici e degli internati in campi di sterminio K.Z. e' ammesso ricorso gerarchico alla Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento stesso.

2.La decisione in merito al ricorso gerarchico e' adottata sulla base degli atti in possesso dell'ufficio e della documentazione prodotta dall'interessato, previa acquisizione, ove necessario, del parere della Commissione medica superiore.

3.Indipendentemente dalla presentazione del ricorso gerarchico, avverso i provvedimenti in materia di pensioni di guerra e' sempre ammesso il ricorso alla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, con salvezza del termine quinquennale di prescrizione del diritto a pensione decorrente dalla data di notifica di cui al comma 1.

Art. 8

Soppressione del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra

1.Il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e' soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino a tale data il Comitato esercita le proprie funzioni nella composizione stabilita dalle norme vigenti.

Art. 9

Abrogazioni

1.Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni: articolo 38, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dall'articolo 4 della legge 6 ottobre 1986, n. 656; articoli 73 e 81, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915; articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dall'articolo 19 della legge 6 ottobre 1986, n. 656; articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834; articoli 102 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificati rispettivamente dagli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834; articoli 104 e 105, comma undicesimo; articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e articolo 115, commi primo e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 e dall'articolo 16 della legge 6 ottobre 1986, n. 656. Dalla stessa data sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente regolamento o con esso non compatibili.

Note all'art. 9: - Per il testo del comma 4 dell'art. 20 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 38 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dall'art. 4 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, recante: "Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra", il comma abrogato e' riportato in corsivo, e' il seguente: "Art. 38 (Trattamento spettante alle vedove e ai figli di invalidi di prima categoria). - Alla vedova e agli orfani dei mutilati od invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita', e' liquidata, in presenza dei prescritti requisiti soggettivi la pensione di guerra di cui all'annessa tabella G qualunque sia la causa del decesso dell'invalido. La vedova e gli orfani dei mutilati od invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita', deceduti per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidita' di guerra sono assimilati a tutti gli effetti alla vedova di cui all'art. 37 e agli orfani di cui agli articoli 44, 45 e 46. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alla vedova e agli orfani degli invalidi che, all'atto del decesso, siano titolari dell'assegno di incollocabilita' di cui al primo comma dell'art. 20 o del trattamento previsto dall'ultimo comma dell'articolo stesso. Alla vedova di cui ai commi precedenti e' liquidato, in aggiunta al trattamento spettante, un assegno supplementare pari al cinquanta per cento degli assegni di superinvalidita', contemplati dalla tabella E o riferiti a detta tabella E, di cui in vita usufruiva il grande invalido. Tale assegno supplementare compete purche' la vedova abbia convissuto con il dante causa e gli abbia prestato assistenza. Lo stesso trattamento di cui al comma precedente compete alla vedova alla quale sia gia' stata liquidata la pensione in base alle norme precedentemente in vigore. Alla liquidazione del trattamento pensionistico previsto dal presente articolo provvedono di ufficio, in via provvisoria, le competenti Direzioni provinciali del tesoro; i relativi provvedimenti sono confermati dalla Amministrazione centrale delle pensioni di guerra.". - Il testo dell'art. 81 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 (il comma abrogato e' riportato tra parentesi quadre e in corsivo), e' il seguente: "Art. 81 (Revoca e modificazione dei provvedimenti). - I provvedimenti con i quali siano stati conferiti pensione o assegni di guerra possono essere, in qualsiasi tempo, revocati o modificati quando: a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dallo stato di servizio o da altra documentazione acquisita agli atti della pratica; b) vi sia stato errore nel calcolo della pensione, assegno o indennita' ovvero nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono l'ammontare delle pensioni, assegni o indennita'; c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del provvedimento; d) la liquidazione sia stata effettuata o il provvedimento sia stato emesso sulla base di documenti falsi o sulla base di dichiarazioni sostitutive di certificazioni di cui all'art. 86 che risultino non veritiere; e) non sussista piu' lo stato di inabilita' a proficuo lavoro che ha determinato la liquidazione in favore degli interessati ovvero sia venuto meno nei titolari del trattamento pensionistico il requisito delle condizioni economiche richiesto dall'art. 70 nei casi in cui il conferimento del trattamento stesso o degli assegni sia subordinato al possesso di tale requisito. (Nei casi di revoca per dolo, la soppressione della pensione o dell'assegno ha effetto dal giorno della liquidazione; negli altri casi, la soppressione o la riduzione hanno effetto dal giorno della denuncia al comitato di liquidazione, ai sensi del successivo articolo 112 e non si fa luogo ad alcuna forma di adebito per le somme corrisposte). Agli effetti dell'applicazione del presente articolo, gli interessati gia' provvisti di pensione o di assegno e quelli per i quali siano stati gia' eseguiti accertamenti sanitari potranno essere sottoposti a nuova visita sanitaria; ma perche' possa farsi luogo a revoca od a riduzione della pensione o dell'assegno e' necessario sempre il parere della commissione medica superiore di cui all'art. 106 previa visita diretta. A chiunque, senza giustificato motivo, rifiuti di presentarsi alle visite di cui al precedente comma o non si presenti nel tempo assegnatogli, la pensione o l'assegno saranno sospesi e non potranno essere ripristinati sino a quando l'invalido non si sia presentato. Il miglioramento clinico conseguito dall'invalido successivamente all'ammissione vitalizia al diritto pensionistico di guerra, non puo' mai costituire motivo di modificazioni del trattamento di pensione, ne' di riduzione o soppressione di assegni salvo quando disposto dall'art. 20 per i casi di revoca o sospensione del trattamento di incollocabilita'.". - Il testo dell'art. 105 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 (il comma abrogato e' riportato tra parentesi quadre e in corsivo), e' il seguente: "Art. 105 (Commissioni mediche per le pensioni di guerra). - Gli accertamenti sanitari relativi alle cause e all'entita' delle menomazioni dell'integrita' fisica del militare o del civile vengono eseguiti mediante visita diretta da parte di una commissione composta di ufficiali medici del servizio permanente o delle categorie in congedo, di medici appartenenti al personale civile dello Stato, di ruolo o a contratto, e di primari e assistenti ospedalieri di ruolo. Fanno, altresi', parte della commissione sanitari civili scelti fra quelli designati dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra e dall'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, nonche' un sanitario avente la qualifica di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione, uno avente la qualifica di partigiano combattente e uno designato dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra. La commissione e' presieduta da un ufficiale superiore medico o, in mancanza, da un altro componente della commissione stessa scelto fra i membri facenti parte del contingente previsto dal primo comma dell'art. 110. La commissione si pronuncia con l'intervento di tre membri uno dei quali assume la funzione di presidente. Di essa deve sempre far parte uno dei medici civili designati dall'associazione che rappresenta la categoria cui appartiene, l'invalido. Nel caso in cui gli accertamenti sanitari riguardino persone di sesso femminile, della commissione medica di cui al presente articolo fara' parte, ove la natura dell'infermita' lo richieda, un sanitario specialista in ginecologia. Il Ministro del tesoro con suo decreto, determina le sedi delle commissioni e ne nomina i componenti previa intesa con i Ministri interessati. Spetta al Ministro del tesoro di procedere, con proprio provvedimento, alla nomina dei presidenti delle commissioni di cui al terzo comma del presente articolo. Qualora il militare o il civile da sottoporre a visita sia ricoverato in ospedale per cure ai sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180, la commissione puo' pronunciare il suo parere, limitatamente all'infermita' mentale, su relazione, corredata dai documenti clinici pertinenti al caso, rilasciata dal direttore dell'ospedale presso il quale l'invalido e' ricoverato. La commissione, ove non possa procedere a visita, puo' delegare per la visita stessa uno dei suoi membri o un'autorita' sanitaria locale. La commissione redige un verbale della visita eseguita formulando il proprio giudizio diagnostico e procedendo alla classificazione delle invalidita', secondo le tabelle A, B, E, F ed F-1 annesse al presente testo unico, ovvero esprimendo il proprio parere in merito all'inabilita' a proficuo lavoro degli interessati indicando, se richiesta, l'epoca alla quale possa farsi risalire lo stato di inabilita'. Il componente della commissione eventualmente dissenziente dichiara nel verbale i motivi del dissenso. (Nei casi di classificazione dell'invalidita' e quando all'accertamento dell'inabilita' a proficuo lavoro sia subordinato il riconoscimento del diritto a pensione, un estratto del verbale viene consegnato all'interessato, che deve dichiarare se accetta il parere. Il parere della commissione, qualora non sia accettato dall'interessato, e' sottoposto all'esame della commissione medica superiore di cui al successivo art. 106). Ai servizi di segreteria delle commissioni si provvede con personale dipendente dai Ministeri della difesa e del tesoro oppure comandato da altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo.". - Il testo dell'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, come modificato dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 e dall'art. 16 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 recante: "Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra" (i commi abrogati sono riportati tra parentesi tonde e in corsivo), e' il seguente: "Art. 115 (Ricorso gerarchico al Ministro del tesoro). - (Contro i provvedimenti di liquidazione o di diniego di trattamento pensionistico di guerra, emessi dal direttore generale delle pensioni di guerra o dalle direzioni provinciali del tesoro, e' sempre ammesso il ricorso gerarchico al Ministro del tesoro, con salvezza del termine quinquennale di prescrizione del diritto a pensione). Il ricorso, esente da spese di bollo, deve essere presentato al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra. Qualora la notifica del provvedimento impugnato sia stata eseguita a mezzo del servizio postale, il termine prescrizionale decorre dalla data di consegna risultante dall'avviso di ricevimento. La Direzione generale delle pensioni di guerra da' notizia al ricorrente, non appena pervenuto il ricorso, del numero di protocollo assegnato al ricorso stesso e della data in cui esso e' pervenuto. Il ricorso non sospende la esecutivita' del provvedimento impugnato. E' in facolta' del ricorrente produrre, durante l'istruttoria del ricorso, memorie o documenti a sostegno delle proprie pretese. (I ricorsi di cui al presente articolo sono definiti, sulla base delle risultanze degli atti, della documentazione esibita, dei motivi di diritto e di fatto addotti dall'interessato e degli altri accertamenti all'uopo ritenuti utili, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra costituito in una o piu' sezioni speciali, al quale l'Amministrazione rimette gli atti con apposita relazione, dandone comunicazione all'interessato). In sede di definizione del ricorso il Ministro del tesoro puo' pronunciarsi, su espressa richiesta dell'interessato, anche in ordine a questioni che non hanno formato oggetto di esame in sede di emissione del provvedimento impugnato. I ricorsi di cui al presente articolo devono essere definiti entro e non oltre il termine di due anni dalla relativa data di presentazione. Trascorso tale termine, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti. (Il ricorso gerarchico ha funzione alternativa rispetto alla proposizione del ricorso giurisdizionale alla Corte dei conti)".

Art. 10

Entrata in vigore

1.Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 8 marzo 1999, n. 50, il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Piazza, Ministro per la funzione pubblica

Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Scognamiglio Pasini, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: D iliberto Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1999

Atti di Governo, registro n. 117, foglio n. 27

Nota all'art. 10: - Per il testo dell'art. 20, comma 4, della citata legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 8 marzo 1999, n. 50, si veda nelle note alle premesse.

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