DECRETO 29 settembre 1999, n. 385

Type Decreto
Publication 1999-09-29
Ultimo aggiornamento 1999-11-02
State In force
Source Normattiva
articles 7
Reform history JSON API

Entrata in vigore del decreto: 17-11-1999

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'articolo 23, comma 1, lettera a), del regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, emanato con decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232;

Ritenuta la necessita' di stabilire le caratteristiche tecniche ed i requisiti dei salvagente sia anulari che a ferro di cavallo, quali mezzi individuali di salvataggio da utilizzare esclusivamente sulle unita' da diporto;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, per l'attuazione della direttiva 83/189/CEE, modificata con le direttive 88/182/CEE e 94/10/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 aprile 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3 della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 4828 del 27 settembre 1999;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

Note alle premesse: - Il testo dell'art. 23, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, e' il seguente: "1. Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione, da emanare ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono stabiliti: a) le caratteristiche, i requisiti e la durata di validita' dei mezzi di salvataggio e dei segnali di soccorso". - Il testo della legge 21 giugno 1986, n. 317, recante: "Attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151. - Il testo della direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 109 del 26 aprile 1983. - Il testo della direttiva 88/182/CEE del Consiglio del 22 marzo 1988 che modifica la direttiva 83/189/CEE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 81 del 26 marzo 1988. - Il testo della direttiva 94/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 recante seconda modifica sostanziale della direttiva 83/189/CEE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 100 del 19 aprile 1994. - Il comma 3, dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto Ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 2

Campo di applicazione

Art. 3

R e q u i s i t i

1.I materiali di cui all'articolo 2, devono essere conformi al prototipo approvato dall'amministrazione.

2.Possono essere utilizzati a bordo delle unita' da diporto anche mezzi di salvataggio di tipo approvato per il diporto dall'amministrazione di uno degli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo.

Art. 4

Caratteristiche

Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 20, comma 2, lettera b) e lettera c) del decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, e' il seguente: "2. Mezzi individuali di salvataggio: a) (Omissis). b) le imbarcazioni devono essere dotate di un salvagente munito di una cima lunga 30 m, e di una boetta luminosa, ad attivazione automatica, collegata; c) le navi devono essere dotate di due salvagenti, uno per lato, muniti di una cima lunga 30 m e di una boetta luminosa, ad attivazione automatica, collegata".

Art. 5

Marcatura

Art. 6

Norme transitorie

1.I salvagente e le luci ad accensione automatica di tipo approvato dall'amministrazione italiana e da quella di uno degli Stati membri dell'Unione europea o di uno Stato firmatario dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in conformita' alla convenzione internazionale SOLAS '74, e successivi emendamenti, e marcate con data di produzione e collaudo anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento, possono continuare ad essere utilizzati a bordo delle unita' da diporto fino a quando non si renda necessaria la loro sostituzione.

2.I salvagente conformi ai decreti ministeriali 20 aprile 1978 e 3 dicembre 1981, possono continuare ad essere utilizzati a bordo delle unita' da diporto fino a quando non si renda necessaria la loro sostituzione, per cattivo stato di conservazione.

3.Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai salvagente dotati almeno di luci ad accensione automatica e di strisce retroriflettenti.

Note all'art. 6: - La Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS '74, e' stata resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante "Adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1 novembre 1974, e sua esecuzione" ed il testo e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1980, n. 190. - Il testo del decreto ministeriale 20 aprile 1978 recante: "Caratteristiche dei salvagente anulari per unita' da diporto" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 1978, n. 133. - Il testo del decreto ministeriale 3 dicembre 1981, recante: "Salvagente a ferro di cavallo, da utilizzare esclusivamente sulle navi, imbarcazioni e natanti da diporto" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1982, n. 39.

Art. 7

Norme finali

1.Sono abrogati i decreti ministeriali 20 aprile 1978 e 3 dicembre 1981, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, rispettivamente, n. 133 del 16 maggio 1978 e n. 39 del 10 febbraio 1982.

Il Ministro: Treu

Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1999

Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 356

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)