DECRETO 29 settembre 1999, n. 387
Entrata in vigore del decreto: 17-11-1999
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
Visto l'articolo 23, comma 1, lettera a), del regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, emanato con decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232;
Ritenuta la necessita' di stabilire le caratteristiche tecniche, i requisiti e la durata dei segnali di soccorso, da utilizzare esclusivamente sulle unita' da diporto;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, per l'attuazione della direttiva 83/189/CEE, modificata con le direttive 88/182/CEE e 94/10/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 aprile 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 4829 del 27 settembre 1999;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
Note alle premesse: - Il testo dell'art. 23, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, e' il seguente: "1. Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione, da emanare ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti: a) le caratteristiche, i requisiti e la durata di validita' dei mezzi di salvataggio e dei segnali di soccorso". - Il testo della legge 21 giugno 1986, n. 317, recante: "Attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 1986, n. 151. - Il testo della direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 109 del 26 aprile 1983. - Il testo della direttiva 88/182/CEE del Consiglio del 22 marzo 1988 che modifica la direttiva 83/189/CEE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 081 del 26 marzo 1988. - Il testo della direttiva 94/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 recante seconda modifica sostanziale della direttiva 83/189/CEE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 100 del 19 aprile 1994. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2
Campo di applicazione
Art. 3
R e q u i s i t i
1.I segnali di soccorso devono essere conformi al prototipo approvato dall'Amministrazione.
2.Possono essere inoltre utilizzati a bordo delle unita' da diporto segnali di soccorso di tipo approvato per il diporto da uno degli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo.
Art. 4
Caratteristiche dei segnali di soccorso
Art. 5
Durata
1.I segnali di soccorso hanno validita' di quattro anni dalla data di fabbricazione.
Art. 6
Marcatura
1.Ogni segnale di soccorso deve essere marcato in modo chiaro, indelebile e leggibile con le seguenti indicazioni: nome e sede del fabbricante e dell'eventuale importatore; nome o sigla del modello; istruzioni d'impiego anche in lingua italiana; data di fabbricazione; estremi dell'atto di approvazione del prototipo con dichiarazione di conformita' al medesimo.
Art. 7
Norme transitorie e finali
1.I segnali di soccorso esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere utilizzati fino alla loro data di scadenza e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.
2.E' abrogato il decreto ministeriale 2 dicembre 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 338 del 13 dicembre 1977. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 29 settembre 1999 Il Ministro: Treu Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1999 Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 358
Nota all'art. 7: - Il testo del decreto ministeriale 2 dicembre 1977 recante: "Caratteristiche e requisiti dei segnali di soccorso per la nautica da diporto" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 1977, n. 338.
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