DECRETO 29 settembre 1999, n. 388
Entrata in vigore del decreto: 17-11-1999
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
Visto l'articolo 23, comma 1, lettera c), del regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, emanato con decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232;
Ritenuta la necessita' di stabilire le caratteristiche tecniche, i requisiti, le modalita' per l'installazione a bordo delle bussole magnetiche, da utilizzare esclusivamente sulle unita' da diporto;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, per l'attuazione della direttiva 83/189/CEE, modificata con le direttive 88/182/CEE e 94/10/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 aprile 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 4831 del 27 settembre 1999;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
D e f i n i z i o n i
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 23, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, e' il seguente: "1. Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione, da emanare ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti: a) e b) (Omissis); c) le caratteristiche, le modalita' per l'installazione a bordo e le verifiche periodiche delle bussole". - Il testo della legge 21 giugno 1986, n. 317, recante: "Attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 1986. - Il testo della direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 109 del 26 aprile 1983. - Il testo della direttiva 88/182/CEE del Consiglio del 22 marzo 1988 che modifica la direttiva 83/189/CEE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 081 del 26 marzo 1988. - Il testo della direttiva 94/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 recante: "Seconda modifica sostanziale della direttiva 83/189/CEE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 100 del 19 aprile 1994. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento" siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2
Campo di applicazione
1.Il presente regolamento si applica alla bussola magnetica a liquido e relativi accessori, destinati alle unita' da diporto.
Art. 3
R e q u i s i t i
1.Le bussole magnetiche devono essere conformi al prototipo approvato dall'Amministrazione.
2.Possono essere utilizzate a bordo delle unita' da diporto bussole magnetiche di tipo approvato per il diporto da uno degli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo.
Art. 4
Caratteristiche
Art. 5
M a r c a t u r a
Art. 6
Sistemazione delle bussole a bordo
1.Il fabbricante deve corredare ogni bussola di adeguate istruzioni, anche in lingua italiana, per il suo montaggio, manutenzione ed uso.
2.Il cantiere costruttore dell'unita' da diporto e il proprietario, in caso di modifiche successive, devono curare che la sistemazione a bordo della bussola sia fatta e conservata in modo da assicurarne il corretto funzionamento.
Art. 7
Compensazione - Verifiche
1.In occasione della prima installazione a bordo, le bussole magnetiche devono essere compensate da persone competenti autorizzate dall'Autorita' marittima.
2.A compensazione avvenuta deve essere rilasciata la tabella delle deviazioni residue, tabella che, dopo essere stata controfirmata dall'Autorita' marittima, deve essere conservata fra i documenti di bordo, unitamente alle istruzioni di cui all'articolo 6.
Art. 8
Norma transitoria
1.Le bussole magnetiche installate su unita' da diporto, costruite prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono continuare ad essere utilizzate finche' non se ne renda necessaria la sostituzione per cattivo stato di conservazione.
Il Ministro: Treu
Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1999
Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 359
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Normattiva
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