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LEGGE 14 ottobre 1999, n. 395

Current text a fecha 1999-11-04

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Estonia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 20 marzo 1997.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 31 dell'accordo stesso.

Art. 3

1.All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 18 milioni annue per ciascuno egli anni 1998 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quelle della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CIAMPI

D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO

Accordo - art. 1

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA SULLA REGOLAMENTAZIONE RECIPROCA DELL'AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI VIAGGIATORI E MERCI Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia, successivamente denominate le Parti Contraenti, al fine di facilitare e regolare nel reciproco interesse i trasporti con autoveicoli di viaggiatori e merci tra i due Paesi sia con destinazione sia in transito nei rispettivi territori hanno concordato quanto segue: ART. 1 I vettori di ciascuno stato Contraente hanno diritto di effettuare trasporti di viaggiatori e merci sia con destinazione sia in transito nel territorio dell'altra Parte Contraente con autoveicoli immatricolati nello Stato Contraente in cui il vettore ha la sede, secondo le modalita' stabilite nel presente Accordo.

Accordo - art. 2

ART. 2 In accordo con quanto disposto dalla normativa in vigore per l'ingresso e il soggiorno delle persone nei territori delle due Parti Contraenti, il presente Accordo si applica ai trasporti internazionale di viaggiatori effettuati fra i territori dei due Paesi anche in transito mediante autoveicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con piu' di nove posti, compreso quello del conducente (autobus).

Accordo - art. 3

ART. 3 1. Agli effetti del presente Accordo e' considerato servizio regolare il trasporto di viaggiatori effettuato con autobus su itinerario determinato secondo orari e tariffe prestabiliti previamente pubblicati. 2. Con tale servizio si e' autorizzati a depositare e a prendere viaggiatori ai capolinea e nelle altre localita' stabilite. 3. Ai fini del servizio si e' obbligati ad accettare sui veicoli qualsiasi viaggiatore che si presenti nei luoghi di partenza e di fermata - a condizione che vi siano posti a sedere nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo e delle leggi nazionali che regolano i servizi di linea per trasporto di persone.

Accordo - art. 4

ART. 4 I servizi regolari tra i due Paesi sono istituiti di comune accordo dalle Autorita' competenti delle Parti contraenti indicate nel successivo articolo 27, comma secondo, e sulla base del parere della Commissione Mista prevista dall'art. 28 del presente Accordo, in seguito denominata Commissione Mista.

Accordo - art. 5

ART. 5 1. Il servizio regolare di trasporto di viaggiatori e' attivato in base ad apposita autorizzazione, non cedibile. 2. L'autorizzazione e' stabilita dalle Autorita' competenti delle Parti contraenti per la parte di percorso che si sviluppa sui rispettivi territori nazionali su base di reciprocita', salvo diverse intese tra le Autorita' medesime. 3. La durata dell'autorizzazione e' stabilita di comune accordo dalla Commissione Msta. 4. L'autorizzazione e' attribuita per l'espletamento del sevizio regolare in base a domanda presentata dall'impresa all'Autorita' competente della Parte Contraente sul cui territorio l'impresa stessa ha sede. 5. La domanda deve contenere l'indicazione dell'itinerario, dell'orario per l'intero anno e delle tariffe, determinate sulla base di quelle stabilite di comune accordo in sede di Commissione Mista, e tutte le altre indicazioni utili eventualmente richieste dalle Autorita' competenti delle Parti contraenti. La domanda deve essere corredata di una planimetria del percorso proposto con indicazione delle fermate e del chilometraggio. 6. L'Autorita' competete di una delle Parti contraenti trasmette a quella dell'altra Parte le domande ammesse corredate di tutta la documentazione richiesta. 7. Per tali domande approvate in sede di Commissione Mista saranno rilasciate dalle due Parti Contraenti le autorizzazione che consentono di eseguire il trasporto nel proprio territorio. 8. Durante il trasporto, a bordo dei veicoli adibiti a servizi regolari deve trovarsi l'originale dell'autorizzazione, o copia conforme della stessa rilasciata dall'Autorita' competente.

Accordo - art. 6

ART. 6 Le imprese non possono effettuare servizio interno di viaggiatori nel territorio dell'altra Parte Contraente, salvo diverse intese tra le Autorita' competenti.

Accordo - art. 7

ART. 7 1. Agli effetti del presente Accordo, e' considerato servizio regolare di transito il trasporto di viaggiatori in partenza dal territorio di una delle Parti Contraenti che attraversa il territorio dell'altra Parte con destinazione in un terzo Paese, senza che alcun passeggero sia preso o deposto nel territorio dell'altra Parte. 2. I servizi regolari di transito si effettuano sulla base di una autorizzazione rilasciata, dall' Autorita' competente del Paese attraversato, alla quale l'impresa ha presentato la relativa domanda tramite l'Autorita' del Paese di appartenenza.

Accordo - art. 8

ART. 8 1. Per servizio a navetta si intende, agli effetti del presente Accordo, il servizio organizzato al fine di trasportare per ripetuti viaggi dallo stesso luogo di partenza situato sul territorio di una delle Parti contraenti ad uno stesso luogo di soggiorno (di vacanza o di interesse turistico) situato sul territorio dell'altra Parte Contraente viaggiatori preventivamente costituiti in gruppi per la durata del soggiorno previsto e per riportare ciascun gruppo allo stesso luogo di partenza con un ulteriore viaggio al termine del periodo di soggiorno previsto. I viaggiatori che hanno effettuato insieme il viaggio fino al luogo di soggiorno debbono effettuare insieme il viaggio di ritorno, salvo diverse intese tra le Autorita' competenti delle Parti Contraenti. 2. Nel servizio a navetta il primo viaggio di ritorno e l'ultimo di andata sono effettuati a vuoto.

Accordo - art. 9

ART. 9 1. Per effettuare il servizio a navetta, di cui al precedente art. 8, e' necessario ottenere l'autorizzazione delle Autorita' competenti delle Parti Contraenti. 2. L' autorizzazione e' attribuita alle imprese sulla base di domanda indirizzata all'Autorita' competente della Parte Contraente sul cui territorio l'impresa ha sede. 3. La domanda deve indicare la finalita' del servizio, l'itinerario, il numero dei viaggi le date dei viaggi stessi e tutte le altre indicazioni richieste di comune accordo dalle Autorita' competenti delle Parti contraenti. 4. L'Autorita' competente della Parte Contraente che ha ricevuto le domande trasmette all'Autorita' competente dell'altra Parte le domande ammesse, corredate dalla documentazione prescritta. 5. L' Autorita' competente dell'altra Parte comunichera' le proprie determinazioni per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. 6. Dopo aver ricevuto il parere favorevole dell'altra Parte Contraente l'Autorita' del Paese nel quale ha sede l'impresa richiedente rilascia l'autorizzazione.

Accordo - art. 10

ART. 10 Agli effetti del presente accordo, e' considerato servizio occasionale il trasporto di viaggiatori effettuato secondo una delle modalita' seguenti: 1) trasporto sullo stesso veicolo delle stesse persone per tutto un itinerario che deve iniziare e terminare nel territorio del Paese di immatricolazione, del veicolo; 2) trasporto sullo stesso veicolo delle stesse persone quando il percorso ha il suo punto di partenza in un porto marittimo o aeroporto del Paese di immatricolazione del veicolo e il suo punto di arrivo in un porto marittimo o aeroporto sul territorio dell'altro Paese ed il veicolo deve ritornare; a) vuoto; b) oppure con viaggiatori, arrivati per nave o per aereo del porto o aeroporto del quale sono stati depositati all'andata i primi viaggiatori che debbono continuare il viaggio per nave o per aereo partendo da un altro porto o aeroporto sul territorio del Paese di immatricolazione del veicolo; c) oppure con viaggiatori arrivati per nave o per aereo in un porto o aeroporto dello stesso Paese in cui si trova il porto o aeroporto nel quale sono stati depositati all'andata i primi viaggiatori, che debbono continuare il viaggio per nave o per aereo partendo da un altro porto o aeroporto sul territorio del Paese di immatricolazione del veicolo. 3) servizio effettuato a vuoto sul territorio dell'altra Parte Contraente per trasportare nel Paese di immatricolazione del veicolo gruppi formati in base ad un accordo preventivo tra il vettore e un committente.

Accordo - art. 11

ART. 11 1. I servizi previsti ai punti 1) e 2) del precedente articolo 10 del presente Accordo, anche se in transito, sono effettuati senza autorizzazione. 2. In tali casi il conducente dell'autobus deve avere a bordo un formulario contenente l'elenco nominativo dei viaggiatori. 3. L'autobus in avaria puo' essere sostituito da un altro autobus senza autorizzazione secondo le modalita' stabilite dalla Commissione Mista. 4. Nel caso previsto dal punto 3) dello stesso Art. 10 del presente Accordo, l'Autorita' competente del Paese in cui ha sede l'impresa che deve effettuare il servizio dovra' chiedere l'autorizzazione dell'altra Parte Contraente. Le Autorita' competenti si scambieranno un contingente annuale di moduli di autorizzazione, stabilito dalla Commissione Mista.

Accordo - art. 12

ART. 12 1. Per tutti gli altri servizi con autobus non previsti negli articoli precedenti del presente Accordo e' necessario ottenere preventivamente di volta in volta l'autorizzazione rilasciata dall'Autorita' competente dell'altra Parte Contraente. 2. L' autorizzazione e' rilasciata all' impresa in base a domanda indirizzata all'Autorita' competente della Parte Contraente del Paese in cui l'impresa stessa ha sede. 3. La domanda deve contenere l'indicazione della destinazione del viaggio, dell'itinerario, della finalita' del viaggio stesso, del veicolo da utilizzare e tutte le altre indicazioni che saranno richieste di comune accordo dalle Autorita' competenti delle Parti contraenti. 4. L'Autorita' competente di una delle Parti contraenti trasmette le domande ammesse all' Autorita' competente dell'altra Parte Contraente corredandole di tutta la documentazione necessaria. 5. L'Autorita' competente dell'altra Parte comunichera' le proprie determinazioni per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. 6. Dopo aver ricevuto il parete favorevole dell'altra Parte Contraente l'Autorita' del Paese nel quale ha sede l'impresa richiedente rilascia l'autorizzazione.

Accordo - art. 13

ART. 13 1. L'impresa con sede sociale nel territorio di una delle Parti contraenti che effettua il trasporto di merci deve essere munita, per i trasporti tra i due Paesi di un'autorizzazione rilasciata dall'Autorita' competente dell'altro Paese, salvo quanto disposto dai successivi Artt. 14 e 15 e salvo diversa decisione adottata dalla Commissione Mista. Il contingente, o tipo, le modalita' e le condizioni di rilascio delle autorizzazioni saranno determinato dalla Commissione Mista. 2. Nell'effettuazione del trasporto di merci l'ingresso, il movimento e la permanenza dei veicoli nonche' dei conducenti nel territorio dell'altra Parte Contraente potranno essere sottoposti, a titolo di reciprocita' a particolari condizioni, controlli e cautele, quando lo richiedano esigenze di sicurezza dello Stato.

Accordo - art. 14

ART. 14 1. Fatte salve le norme in vigore che regolano l'ingresso e l'eventuale uscita del o dei materiali di cui al seguente elenco di trasporti nei e dai territori delle due Parti contraenti, non sono soggetti all'autorizzazione prevista nell'articolo precedente: 1) i trasporti funebri; 2) i trasporti di materiale destinato alle esposizioni; 3) i trasporti occasionali di merci a destinazione di aeroporti o in provenienza da aeroporti in caso di deviazione dei servizi; 4) i trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori e trasporti di bagagli per mezzo di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso aeroporti o da essi provenienti; 5) i trasporti postali; 6) i trasporti di articoli necessari alle cure mediche in caso di soccorsi urgenti soprattutto in presenza di calamita' naturali; 7) i trasporti di merci di valore (per esempio, metalli preziosi) effettuati con veicoli speciali scortati dalla polizia o da altre forze di protezione; 8) i trasporti di parti di ricambio per la navigazione marittima ed aerea; 9) lo spostamento a vuoto di un veicolo adibito al trasporto di merci e destinato a sostituire un veicolo divenuto inutilizzabile nel territorio dell'altro Stato Contraente, nonche' il ritorno a vuoto del veicolo in avaria dopo la riparazione. Il proseguimento del trasporto con il veicolo di sostituzione si effettuera' avvalendosi dell'autorizzazione rilasciata al veicolo divenuto inutilizzabile; 10) i trasporti di api e avannotti 2. L'elenco dei trasporti esenti da autorizzazione, ai sensi del presente articolo, puo' avere variazioni in sede di Commissione Mista. 3. Nell'effettuazione dei trasporti di cui al presente articolo, sono fatte salve le esigenze di varia natura previste da particolari normative di settore.

Accordo - art. 15

ART. 15 1. L'autorizzazione, valida per andata e il ritorno, non e' cedibile e da' diritto all'impresa ad effettuare trasporti con un veicolo o complesso di veicoli (autocarro senza rimorchio,autotreno, autoarticolato) entro il periodo di validita' indicato nell'autorizzazione medesima comunque non superiore ad un anno. 2. I trasporti in transito nel territorio delle Parti contraenti, salvo diversa intesa delle Parti stesse, non sono soggetti ad autorizzazione. 3. Ai fini del presente accordo sono da considerarsi in transito i trasporti attraverso il territorio di uno dei due Stati contraenti con destinazione verso uno Stato terzo senza che vi sia carico o scarico di merci nel territorio dello Stato Contraente attraverso il quale il transito ha luogo.

Accordo - art. 16

ART. 16 1. Non e' permesso effettuare trasporti interni sul territorio delle Parti contraenti. 2. E' altresi' vietato ai trasportatori domiciliati nel territorio di una delle Parti effettuare trasporti tra l'altro Paese Contraente ed un Paese terzo, salvo apposita autorizzazione speciale dell'altro Paese.

Accordo - art. 17

ART. 17 1. I requisiti di capacita' tecnica e professionale delle imprese, l'idoneita' dei veicoli, il contenuto dei documenti di circolazione dei veicoli l'idoneita' alla guida dei conducenti, la copertura assicurativa ed i massimali contro i rischi di responsabilita' civile verso i terzi e verso i viaggiatori trasportati, sono determinati nel rispetto delle disposizioni nazionali in vigore, dagli organi nazionali competenti dei due Paesi. 2. Le condizioni di polizza assicurativa debbono essere comunque conformi alle disposizioni di legge vigenti nel Paese in cui si effettua il trasporto.

Accordo - art. 18

ART. 18 Le modalita' per il rilascio dei biglietti, per la compilazione dei documenti richiesti per il trasporto dei viaggiatori e delle merci, per la tenuta dei registri e per la rilevazione dei dati statistici da scambiare fra le Autorita' competenti, sono fissate di comune accordo dai rispettivi organi delle Parti contraenti.

Accordo - art. 19

ART. 19 1. I trasportatori e il personale impiegato sui veicoli con i quali si effettua il trasporto ai sensi del presente Accordo sono tenuti a rispettare le norme relative alla circolazione stradale ed ai trasporti in vigore nel territorio della Parte Contraente, quando tali veicoli si trovano nel territorio di quest'ultima. 2. Per le violazioni delle norme di cui al comma precedente si risponde davanti alle Autorita' competenti della Parte Contraente del territorio della quale le violazioni sono state commesse.

Accordo - art. 20

ART. 20 1. I trasportatori delle due Parti contraenti sono obbligati al rispetto delle norme valutarie e fiscali in vigore nel territorio della Parte Contraente ove si effettua il trasporto. 2. La Commissione Mista potra' proporre facilitazioni di carattere fiscale, che siano consentite dalla legislazione dei due Stati.

Accordo - art. 21

ART. 21 1. Ciascuna Parte Contraente consente l'ingresso del suo territorio dei veicoli immatricolati nel territorio dell'altra Parte Contraente in esenzione temporanea dai diritti doganali senza proibizioni e restrizioni e a condizione che essi siano riesportati. 2. Le parti contraenti possono esigere che tali veicoli siano sottoposti alle formalita' doganali richieste per la temporanea importazione nel rispettivo territorio nazionale.

Accordo - art. 22

ART. 22 1. Il conducente e gli altri membri dell'equipaggio nel veicolo possono importare temporaneamente, in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, una quantita' ragionevole di oggetti necessari ai loro bisogni personali, per le normali esigenze di viaggio, in misura proporzionale alla durata del loro soggiorno sul territorio dell'altra Parte Contraente, a condizione che non siano ceduti. 2. Sono ugualmente esonerati dai diritti doganali e dalle tasse di entrata le provviste alimentari di viaggio e una piccola quantita' di tabacco, di sigari e di sigarette destinati all'uso personale, nel rispetto delle disposizioni doganali in vigore sul territorio dell'altra Parte Contraente. 3. Questi benefici sono accordati alle condizioni fissate dalle Autorita' doganali e che concernono l'importazione in esenzione temporanea degli oggetti destinati all'uso personale dei viaggiatori.

Accordo - art. 23

ART. 23 Sono ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza proibizioni ne restrizioni, i combustibili ed i carburanti contenuti nei serbatoi normali dei veicoli temporaneamente importati, restando inteso che il serbatoio normale e' quello previsto, dal costruttore per il tipo di veicolo di cui trattasi.

Accordo - art. 24

ART. 24 1. I pezzi di ricambio destinati alla riparatone di un veicolo, gia' importato temporaneamente, che effettua uno dei trasporti previsti dal presente Accordo, sono ammessi in esenzione temporanea dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza restrizioni e proibizioni con l'osservanza delle formalita' doganali previste dagli ordinamenti delle Parti contraenti. 2. Per le parti sostituite e non riesportate e' dovuto il pagamento dei diritti doganali e delle tasse di entrata, a meno che conformemente alle disposizioni della legislazione del Paese d'importazione, dette Parti siano state cedute gratuitamente a tale Paese oppure distrutte a spese degli interessati, sotto vigilanza doganale.

Accordo - art. 25

ART. 25 1. La fatturazione ed i pagamenti per i servizi di trasporto effettuati in applicazione del presente Accordo dovranno essere eseguiti in valuta liberamente convertibile al tasso di cambio di mercato vigente il giorno dei pagamenti stessi. 2. I relativi trasferimenti dovranno avvenire senza limitazioni o ritardi, previo assolvimento degli obblighi fiscali. 3. Qualora dovesse essere concluso un accordo di pagamento tra le Parti contraenti, i pagamenti di cui sopra avranno luogo secondo le disposizioni di quest'ultimo accordo.

Accordo - art. 26

ART. 26 1. Ferme restando le sanzioni irrogate nel Paese in cui l'infrazione e' rilevata in caso di violazione delle disposizioni del presente Accordo commesse nel territorio dell'altra Parte Contraente, l'Autorita' competente della Parte Contraente nel territorio della quale il veicolo e' immatricolato decide - su segnalazione dell'Autorita' competente dell'altra Parte Contraente - l'applicazione di una delle seguenti sanzioni: 1) avvertimento; 2) diffida, con avvertimento che in caso di recidiva si fara' luogo all'applicazione delle misure previste dai successivi punti 3) o 4); 3) sospensione a titolo temporaneo dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci o viaggiatori nel Paese ove e' stata commessa l'infrazione; 4) revoca dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci o viaggiatori nel Paese ove e' stata commessa l'infrazione; L'Autorita' competente che applica una delle sanzioni suindicate comunica per iscritto all'Autorita' competente dell'altra Parte Contraente di aver irrogato la sanzione stessa;

Accordo - art. 27

ART. 27 1. Tutte le questioni concernenti l'applicazione del presente Accordo saranno risolte d'intesa tra le Autorita' competenti delle Parti contraenti. 2. Ai sensi del presente Accordo l'Autorita' competente e': per la Repubblica italiana: il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione; per la Repubblica di Estonia: Il Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni.

Accordo - art. 28

ART. 28 1. E' istituita una Commissione Mista, composta da rappresentanti delle Autorita' competenti delle Parti contraenti con i seguenti compiti: 1) esprimere pareri sui servizi regolari di trasporto di viaggiatori, concordando eventualmente le modalita' di esecuzioni dei servizi stessi ritenuti utili ad entrambe le Parti Contraenti; 2) stabilire il numero delle autorizzazioni per i servizi di trasporto di viaggiatori previste dall'Art. 11, comma quarto; 3) determinare di comune accordo il contingente, il tipo, le modalita' e le condizioni di rilascio delle autorizzazioni al trasporto di merci previste dall'art. 13; 4) predisporre i modelli delle autorizzazioni previste dagli artt. 5, 9, 11 e 13 e stabilire le modalita' di rilascio; 5) risolvere i problemi e le questioni che potrebbero insorgere a seguito dell'applicazione del presente Accordo; 6) adottare le misure ritenute idonee a facilitare e favorire lo sviluppo dei trasporti stradali tra i due Paesi; 7) esaminare l'opportunita' di concedere delle facilitazioni di carattere fiscale, basate sul principio della reciprocita', e che siano consentite nel quadro delle disposizioni vigenti nei due Paesi. 2. Le Autorita' competenti delle Parti contraenti designano i rappresentanti che si riuniranno in Commissione Mista, alternativamente sul territorio dei due Paesi a richiesta di una delle Parti contraenti.

Accordo - art. 29

ART. 29 1. La legislazione interna di ciascuna Parte Contraente si applica a tutte le questioni che non sono regolamentate dal presente Accordo o dalle Convenzioni internazionali alle quali aderiscano entrambe le Parti contraenti.

Accordo - art. 30

ART. 30 1. I conducenti e il personale impiegato sui veicoli adibiti al trasporto di persone e di merci ai sensi del presente Accordo sono tenuti a rispettare le disposizioni legislative, regolamentari e amministritive in vigore, nello Stato Contraente in cui si svolge il trasporto e in particolare la normativa nazionale che disciplina l'ingresso e il soggiorno nei rispettivi territori. 2. Le Parti contraenti si riservano in generale il diritto di derogare alla liberta' di movimento reciprocamente accordata nel caso in cui lo richiedano in particolare esigenze di sicurezza dello Stato anche sotto forma di regolamentazione di movimento di merci.

Accordo - art. 31

ART. 31 1. Il presente Accordo entrera' in vigore dopo che le Parti contraenti si saranno comunicate per via diplomatica l'espletamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti. 2. Il presente Accordo sara' valido per un anno a decorrere dalla sua entrata in vigore e sara' prorogato automaticamente di anno in anno salvo denuncia fatta per iscritto da una delle Parti contraenti prima di tre mesi dalla scadenza In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. FATTO a Roma il 20 marzo 1997 in duplice esemplare in lingua italiana ed in lingua estone entrambi i testi facenti egualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLlCA DI ESTONIA [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=099G046100100310110001&dgu=1999-11-04&art.dataPubblicazioneGazzetta=1999-11-04&art.codiceRedazionale=099G0461)