LEGGE 14 ottobre 1999, n. 384

Type Legge
Publication 1999-10-14
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 3-11-1999

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione economica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Mongolia, fatto a Roma il 20 novembre 1996.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data dall'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 11 dell'accordo stesso.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Dini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Accordo - art. 1

ACCORDO DI COOPERAZIONE ECONOMICA E TECNICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA MONGOLIA Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Mongolia (qui di seguito denominati "le Parti Contraenti") Desiderosi di rafforzare la cooperazione economica tra i due Paesi, Nell'intento di promuovere i rapporti commerciali e tecnici su di una base di uguaglianza e beneficio reciproco, Convinti che questo Accordo creera' condizioni favorevoli per il futuro sviluppo delle relazioni bilaterali e di cooperazione economica, Nell'intento di rafforzare in via bilaterale l'Accordo sul Commercio e la Cooperazione Economica tra la Mongolia e la Comunita' Economica Europea, Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 Le Parti Contraenti s'impegnano, nell'ambito delle esistenti rispettive leggi e regolamenti, a promuovere la cooperazione economica tra imprese, organizzazioni, societa' e compagnie dei due Paesi.

Accordo - art. 2

ARTICOLO 2 Le Parti Contraenti hanno identificato i seguenti settori come possibile campo della cooperazione economica e tecnica: - investimenti diretti e creazione di imprese miste; - trasferimento di tecnologia e scambio di informazioni scientifiche; - agricoltura e industria agro-alimentare; - settore minerario, prospezione, estrazione e produzione di risorse minerarie; - energia; - infrastrutture, trasporti e comunicazioni; - sanita'; - finanza e settore bancario; - turismo; - industria leggera, in particolare tessile, calzaturiera e orafa; - creazione di piccole e medie imprese, modernizzazione di quelle esistenti ed estensione della loro capacita' produttiva; - costruzione e produzione di materiali edili; - industria chimica; - formazione del personale, in particolare, addestramento e riqualificazione di specialisti mongoli nel campo del commercio estero e cooperazione nella costituzione di un Istituto del Commercio Estero; - protezione ambientale.

Accordo - art. 3

ARTICOLO 3 Al fine di sviluppare ulteriormente la cooperazione economica tra i due Paesi, le Parti Contraenti faciliteranno al massimo lo scambio di informazioni, le delegazioni d'affari, la loro partecipazione a fiere e esposizioni da tenere nei rispettivi Paesi in base a condizioni fissate dalle competenti Autorita'.

Accordo - art. 4

ARTICOLO 4 Ognuna delle Parti Contraenti permettera', nell'ambito del proprio territorio, lo stabilimento delle persone giuridiche dell'altra Parte Contraente ed accordera' a tali Uffici un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle persone giuridiche dei Paesi terzi.

Accordo - art. 5

ARTICOLO 5 Le Parti Contraenti concordano che i pagamenti per ogni transazione verranno effettuati, in accordo con le rispettive leggi e regolamenti, in valuta convertibile.

Accordo - art. 6

ARTICOLO 6 Le Parti Contraenti si scambieranno informazioni su ogni problema o questione che possa emergere dalle loro relazioni economiche e tecniche.

Accordo - art. 7

ARTICOLO 7 Le due Parti Contraenti convengono di istituire una Commissione Mista Intergovernativa per la cooperazione economica e tecnica, composta da rappresentanti dei due Governi. Tra i compiti della Commissione rientrano: - il coordinamento delle attivita' di cooperazione economica e tecnica tra i due Paesi; - la previsione di nuove prospettive di cooperazione economica e tecnica; - la vigilanza sulla realizzazione del presente Accordo e l'esame delle misure idonee ad assicurarla; - l'individuazione di specifici settori di collaborazione; - l'esame delle proposte volte a contribuire allo sviluppo della cooperazione economica. La Commissione Mista si riunira' alternativamente in Italia e in Mongolia.

Accordo - art. 8

ARTICOLO 8 Le Parti Contraenti riconoscono l'importanza, al fine di rafforzare la cooperazione economica tra i due Paesi, dell'Accordo per la Promozione e Protezione degli Investimenti, entrato in vigore il 1 settembre 1995, nonche' della sollecita conclusione di un Accordo per evitare la Doppia Tassazione e Prevenire le Evasioni Fiscali per quanto concerne le imposte sul reddito e sul capitale.

Accordo - art. 9

ARTICOLO 9 Eventuali modifiche ed integrazioni del presente Accordo potranno essere concordate tra le Parti a richiesta di una di esse senza che tuttavia ne possano essere compromessi gli obiettivi.

Accordo - art. 10

ARTICOLO 10 Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi assunti dall'Italia in relazione alla sua appartenenza all'Unione Europea. Il presente Accordo non pregiudichera' la realizzazione di accordi e trattati bilaterali e multilaterali conclusi dal Governo della Repubblica Italiana e dal Governo della Mongolia.

Accordo - art. 11

ARTICOLO 11 Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della seconda notifica con cui le due Parti comunicheranno il completamento delle procedure giuridiche interne per la sua entrata in vigore Il presente Accordo avra' la durata di 5 anni a partire dalla data dello scambio delle notifiche e sara' prorogato tacitamente per successivi periodi di un anno, salvo che una delle Parti non lo denunci per iscritto con un preavviso di almeno sei mesi dalla data di scadenza. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma il 20 novembre 1996 in due esemplari originali, nelle lingue Italiana e Inglese. In caso di divergenza nell'interpretazione di questo Accordo, il testo inglese sara' prevalente. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA MONGOLIA REPUBBLICA ITALIANA Parte di provvedimento in formato grafico

Agreement

Agreement Parte di provvedimento in formato grafico

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