LEGGE 14 ottobre 1999, n. 397

Type Legge
Publication 1999-10-14
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nei settori tecnico-militare e dell'industria per la difesa con allegato, fatto a Roma il 14 novembre 1996.

Art. 2

I. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 7 dell'accordo stesso.

Art. 3

1.All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 32 milioni annue per ciascuno degli anni 1998 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CIAMPI

D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO

Accordo - art. 1

ACCORDO tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione Russa sulla cooperazione nei campi tecnico-militare e dell'industria per la Difesa Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa denominati di seguito "le Parti": - in aderenza a quanto stabilito dal "Trattato di Amicizia e Cooperazione tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa", firmato a Mosca il 14 ottobre 1994; - confermando la foro fedelta' agli scopi e ai principi dello Statuto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite; - mirando al consolidamento delle capacita' difensive dei due Paesi; - favorendo il reciproco interesse di cooperazione delle Parti nei campi tecnico-militare e dell'industria per la Difesa, si sono accordati su quanto segue: Articolo 1 Le Parti contribuiscono alla cooperazione nei campi tecnico-militare e dell'industria per la Difesa nel seguenti settori: - ricerca scientifica, sperimentazione e progettazione; - produzione, modernizzazione e mantenimento degli armamenti e dei mezzi militari e prestazione di servizi nei campi in cui le Parti saranno d'accordo; - approvvigionamento di armamenti e materiali militari elaborati nel quadro di progetti e produzioni congiunti o anche su ordinazione di una delle Parti; - sostegno ad iniziative tendenti a promuovere la cooperazione industriale, nel quadro della produzione degli armamenti e di materiali militari, tra le Societa' e tra queste e gli Organi Governativi dei due Paesi.

Accordo - art. 2

Articolo 2 La cooperazione tra le Parti, nel quadro del presente Accordo, sara' attuata in conformita' alle legislazioni vigenti nella Repubblica Italiana e nella Federazione Russa. Le Parti decideranno, di comune intesa, la partecipazione di Paesi Terzi ai progetti congiunti italo-russi, elaborati nell'ambito del presente Accordo. Nell'attuazione della cooperazione, prevista dal presente Accordo, le Parti o gli organi delegati, approveranno gli appositi documenti che dovranno prevedere i diritti reciproci, le competenze e ogni altra condizione della cooperazione.

Accordo - art. 3

Articolo 3 Per la realizzazione del presente Accordo, le Parti costituiscono una Commissione Mista italo-russa. La Commissione Mista si riunira' periodicamente, secondo gli accordi delle Parti, a turno, in uno e nell'altro Paese. I copresidenti, la composizione e le attribuzioni della Commissione Mista vengono definiti da specifico Allegato al presente Accordo.

Accordo - art. 4

Articolo 4 Le Parti garantiranno la tutela delle informazioni ricevute nell'ambito delle attivita' di cooperazione svolte nel quadro del presente Accordo secondo le rispettive vigenti norme nazionali. Le informazioni ottenute nel corso della cooperazione bilaterale nel campo della Difesa non saranno usate a danno degli interessi delle Parti. Le Parti si impegnano a non trasferire a Paesi terzi, nonche' a persone giuridiche e fisiche, le informazioni ottenute nel corso della cooperazione bilaterale nel campo della Difesa senza preventiva approvazione scritta della Parte che ha reso disponibile tale informazione. Le informazioni classificate che possono essere scambiate da soggetti che rappresentano gli interessi delle Parti nell'ambito del presente Accordo saranno altresi' protette in base a quanto previsto dal presente articolo. Le misure per la tutela delle informazioni classificate, per reciproco consenso delle Parti, saranno definite da protocolli separati,

Accordo - art. 5

Articolo 5 Le controversie sull'interpretazione e applicazione del presente Accordo saranno risolte mediante trattative tra le Parti.

Accordo - art. 6

Articolo 6 Ciascuna delle Parti potra' denunciare il presente Accordo, mediante comunicazione scritta. La cessazione della validita' dell'Accordo non si riferisce a lavori iniziati in conformita' a documenti gia' sottoscritti nell'ambito del presente Accordo. Gli obblighi delle Parti riguardanti la tutela, divulgazione o utilizzazione delle informazioni ricevute nel corso della cooperazione resteranno comunque in vigore indipendentemente dalla interruzione della validita' del presente Accordo.

Accordo - art. 7

Articolo 7 Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti avranno reciprocamente comunicato l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica previste per la sua entrata in vigore. Il presente Accordo avra' la durata di cinque anni. Esso potrebbe essere modificato in qualsiasi momento, previo consenso scritto di entrambe le Parti. Il presente Accordo sara' automaticamente rinnovato per ulteriori, periodi di cinque anni fino a quando una delle Parti non informera' per iscritto l'altra Parte, sei mesi prima della scadenza del termine dei cinque anni, sulla sua intenzione di far cessare la validita' dello stesso. L'Allegato al presente Accordo e' parte integrante dello stesso. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati da rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma il 14 novembre 1996 in due originali, ciascuno in lingua italiana e russa, entrambi i test facenti equalmente fede. Per il Governo Per il Governo della Repubblica Italiana della Federazione Russa Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato

Allegato All'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa sulla cooperazione nei campi tecnico-militare e dell'industria per la Difesa Commissione Mista italo-russa per la cooperazione nei campi tecnico-militare e dell'industria per la Difesa 1. Il presente Allegato e' stato elaborato ai fini della pratica attuazione dell'attivita' della Commissione Mista per la cooperazione nei campi tecnico-militare e dell'industria per la Difesa (denominata di seguito la Commissione). 2. La Commissione svolge le sue funzioni nel quadro stabilito dalla legislazione vigente nella Repubblica Italiana e -dalla legislazione vigente nella Federazione Russa, coordina e agevola l'adempimento degli impegni delle Parti in materia di cooperazione tecnico-militare e nel campo dell'industria per la Difesa; esamina le controversie tra le Parti, riguardanti l'esecuzione degli impegni indicati, coordina le attivita' supplementari legate all'applicazione del presente Accordo. 3. La Commissione per la Parte italiana e' presieduta dal Segretario Generale della Difesa/Direttore Nazionale degli Armamenti delle Repubblica Italiana; per la Parte russa dal Primo Vice Ministro delle Difesa della Federazione Russa. Il Segretario Generale della Difesa/Direttore Nazionale degli Armamenti della Repubblica Italiana e il Primo Vice Ministro delle Difesa della Federazione Russa sono i copresidenti delle Commissione. 4. Le riunioni della Commissione sono presiedute da uno dei copresidenti alternativamente nei due Paesi stabiliti di comune accordo. Alla riunione ordinaria presiede il copresidente appartenente a Paese in cui ha luogo l'incontro. In caso di impossibilita' del copresidente di presiedere la riunione uno dei membri della Commissione, appartenente al Paese ospitante puo' essere incaricato dal citato presidente a presiedere la riunione. 5. La Commissione, nel rispetto del presente Accordo, esamina e approva i protocolli di lavoro, i programmi annuali e le prospettive, nonche' traccia il bilancio dell'attivita' svolta nel periodo trascorso. Essa esamina, altresi', lo stato delle attivita' nei campi di: - ricerca scientifica, della progettazione e della sperimentazione, svolti dalle industrie per la Difesa di ambedue i Paesi, nel quadro di progetti congiunti o su ordinazione di una delle Parti; - produzione, modernizzazione e mantenimento degli armamenti e dei materiali militari, prestazione di servizi nei settori in cui le Parti si sono accordate; - approvvigionamento degli armamenti e dei materiali militari, elaborati o prodotti nel quadro di progetti e produzioni congiunti o su ordinazione di una delle Parti; - sostegno ad iniziative tendenti a promuovere la cooperazione industriale, nel quadro della produzione degli armamenti e dei materiali militari, tra le societa' e tra queste e gli Organi Governativi dei due Paesi; - lavori congiunti riguardanti l'attivita' del complesso industriale per la Difesa, nel rispetto delle reciproche organizzazioni nazionali e prestazione di servizi tecnici a favore di Paesi terzi, secondo intesa reciproca delle Parti. Le date di svolgimento delle riunioni della Commissione sono inserite nei programmi annuali delle attivita'. I progetti relativi ai protocolli e ai programmi di lavoro vengono preparati mediante specifiche sedute congiunte dei gruppi di lavoro di esperti e vengono inviati, due mesi prima della seduta, ai membri della Commissione. I protocolli e i piani di lavoro delle riunioni della Commissione sono redatti in lingua italiana e russa, aventi la stessa validita'. Nelle riunioni della Commissione sono esaminati gli argomenti inclusi nell'ordine del giorno e altri argomenti che i copresidenti concorderanno di discutere. Le decisioni assunte nel corso delle riunioni della Commissione, nei limiti della sua competenza, sono indicate nel verbale e hanno validita' dopo la firma dei copresidenti o dei membri della Commissione di ambedue le Parti da essi delegati a rappresentarli. In caso di necessita', i copresidenti delle due Parti della Commissione possono avviare la trattazione di alcune problematiche prima dello svolgimento della riunione ordinaria. In tal caso, le decisioni saranno adottate e inserite nel verbale della seduta successiva. Per la partecipazione alle sedute della Commissione, ciascuna delle Parti puo' invitare un numero adeguato di esperti. 6. Fanno parte della Commissione i copresidenti e i membri permanenti. I membri permanenti della Commissione sono i rappresentanti dei Ministeri, degli Enti e delle Organizzazioni interessati, nominati dalle Parti. La Commissione approva la costituzione di gruppi di esperti. In caso di necessita', possono essere costituiti anche gruppi di lavoro specializzati. Ciascuna delle Parti nomina i segretari responsabili della Commissione. I suddetti organismi sono formati e svolgono le attivita' in conformita' al presente Allegato ed alle decisioni della Commissione. 7. I segretari della Commissione sono responsabili dello svolgimento del lavoro quotidiano delle rispettive parti della Commissione e hanno il compito di organizzare le consultazioni e lo scambio di informazioni sugli argomenti necessari. Essi coordinano anche l'attivita', dei gruppi di esperti e di lavoro e predispongono, nell'ambito dei gruppi di esperti, i documenti relativi alle riunioni e altre incombenze necessarie all'attivita' della Commissione. A tal fine, i segretari mantengono tra loro un collegamento permanente. 8. Le spese legate allo svolgimento delle riunioni della Commissione, nonche' le spese di vitto, di alloggio e di viaggio nel Paese organizzatore, sono a carico della Parte ospitante. Il numero dei partecipanti alle sedute della Commissione e' determinato su base paritaria. Le spese, legate al viaggio dei partecipanti alla riunione nel Paese ospitante e al ritorno, sono a carico della parte che invia la delegazione. 9. L'entrata in vigore e la validita' del presente Allegato coincideranno con quelle dell'Accordo cui si riferisce e di cui e' parte integrante. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Allegato. Fatto a Roma il 14 novembre 1996 in due originali nella lingua italiana e russa, entrambi i testi facenti equalmente fede. Per il Governo Per il Governo della Repubblica Italiana della Federazione Russa Parte di provvedimento in formato grafico

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