LEGGE 14 ottobre 1999, n. 398
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Federazione russa sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 novembre 1996.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entra in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12 dell'accordo stesso.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
CIAMPI
D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Accordo - art. 1
ACCORDO tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Federazione Russa sulla cooperazione nel campo della difesa Il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e il Ministero della Difesa della Federazione Russa, denominati in seguito "le Parti", esprimendo la loro aspirazione a sviluppare relazioni basate su reciproco rispetto e fiducia, segnalando la necessita' di una cooperazione a lungo termine reciprocamente profittevole nel campo della difesa, tendendo a sviluppare contatti e ad approfondire la comprensione reciproca tra le Forze Armate della Repubblica Italiana e le Forze Armate della Federazione Russa, in aderenza a quanto stabilito dal Trattato di Amicizia e cooperazione tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa del 14 ottobre 1994; si sono accordati su quanto segue: ARTICOLO 1 Le Parti svilupperanno la cooperazione nel campo della difesa basandosi sul principio di reciprocita' e nel rispetto dei rispettivi ordinamenti giuridici internazionali, della legislazione della Repubblica Italiana e della legislazione della Federazione Russa.
Accordo - art. 2
ARTICOLO 2 Le consultazioni dei rappresentanti delle Parti saranno svolte a turno a Mosca e a Roma entro il 15 luglio (una volta ogni due anni), allo scopo di elaborare e concordare il Programma biennale dei contatti militari tra le Forze Armate della Repubblica Italiana e le Forze Armate della Federazione Russa. Nel Programma dei contatti militari sono rispecchiate le attivita', le forme, il periodo e i luoghi del loro svolgimento ed altro.
Accordo - art. 3
ARTICOLO 3 La cooperazione nel campo dei materiali per la Difesa sara' oggetto di Accordi separati.
Accordo - art. 4
ARTICOLO 4 Le Parti effettueranno regolari scambi di visite del Ministro della Difesa della Repubblica Italiana e del Ministro della Difesa della Federazione Russa, del Capo di Stato Maggiore della Difesa della Repubblica Italiana e del Capo di Stato Maggiore Generale delle Forze Armate della Federazione Russa, nonche' di altre personalita' dirigenti del Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e del Ministero della Difesa della Federazione Russa.
Accordo - art. 5
ARTICOLO 5 La cooperazione fra le Parti sara' effettuata nei seguenti campi: 1. Concetti di difesa e sicurezza, lineamenti evolutivi delle rispettive dottrine militari. 2. Controllo degli armamenti, riduzione delle Forze Armate. 3. Scambio di esperienze riguardanti l'organizzazione della difesa, l'addestramento, il servizio militare, l'approvvigionamento, l'organizzazione del servizio sanitario, la cultura, la legislazione militare, la storia, la geografia e la topografia militare, l'idrografia. 4. Studio delle possibilita' di svolgimento di azioni congiunte per il mantenimento della pace nel quadro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, dell'Organizzazione per la Sicurezza e la cooperazione in Europa e del programma "Partnership for Peace", nonche' per le ricerche e il salvataggio in mare. 5. Addestramento militare e formazione dei Quadri mediante lo scambio e l'ammissione di frequentatori. Altri campi, per consenso delle Parti.
Accordo - art. 6
ARTICOLO 6 Il presente Accordo, ove ritenuto opportuno e conveniente, potra' essere integrato da Annessi concernenti aspetti specifici della collaborazione tra le parti.
Accordo - art. 7
ARTICOLO 7 La cooperazione delle Parti sara' effettuata nelle seguenti forme: l. Consultazioni e incontri di lavoro tra i Quadri dirigenti del Ministero della Difesa della Repubblica Italiana, e del Ministero della Difesa della Federazione Russa. 2. Tirocini dei militari di unita' e enti militari delle Parti. 3. Scambio reciproco di rappresentanti di unita' militari e di istituti militari di formazione. 4. Visite ufficiali di navi militari e di reparti aerei. 5. Svolgimento di esercitazioni e addestramenti militari congiunti, comprese operazioni per la ricerca e il salvataggio in mare e per il mantenimento della pace. 6. Inviti a esercitazioni, conferenze e seminari. 7. Scambio di opinioni e informazioni su problemi politico-militari. 8. Incontri sportivi nel quadro del Consiglio Internazionale di Sport Militari (CISM). 9. Incontri di reduci e visite dei luoghi commemorativi. Altre forme di collaborazione per il consenso delle Parti.
Accordo - art. 8
ARTICOLO 8 Le attivita' di cooperazione delle Parti saranno effettuate, nel quadro dei programmi concordati, secondo il principio di reciprocita' e sulla seguente base: La Parte invitata si assumera' le spese legate al trasporto delle persone inviate fino al punto d'entrata assegnato nel Paese che invita e ritorno, nonche' le diarie delle persone inviate. La Parte che invita si assumera' le spese legate al trasporto nel suo territorio delle persone inviate, alla sistemazione e al vitto, nonche' alle attivita' stesse che organizzera', comprese le iniziative culturali. La regolamentazione degli aspetti finanziai legati allo scambio di frequentatori, nonche' al loro addestramento ai corsi organizzati da una delle Parti sara' definita in base ad accordi specifici. I diritti all'assistenza medica e le spese legate ad essa nel territorio della Repubblica Italiana sono regolati dalla legislazione della Repubblica Italiana, nel territorio della Federazione Russa dalla legislazione della Federazione Russa. La Parte invitata provvedera' all'assicurazione medica in caso di malattia e incidente. La Parte invitata si assumera' le spese legate al trasporto del malato in Patria. Le spese legate agli scambi sportivi sono definite dalle regole del Consiglio Internazionale di Sport Militari. Il principio generale di reciprocita' non sara' usato nei riguardi di squadre Sportive al di fuori del quadro del Consiglio Internazionale di Sport Militari, nonche' di gruppi (delegazioni) che contano oltre 10 persone. Le modalita' di finanziamento dei gruppi suindicati saranno stabilite di volta in volta per consenso reciproco delle Parti. Nel caso in cui una delle Parti invia una delegazione (missione) al di fuori del quadro del presente Accordo, essa si assumera' tutte le spese. La Parte che invita favorira' l'organizzazione dell'attivita' della delegazione (missione) secondo i suoi desideri.
Accordo - art. 9
ARTICOLO 9 Le Parti garantiranno la tutela delle informazioni ricevute nell'ambito delle attivita' di cooperazione svolte nel quadro del presente Accordo secondo le rispettive legislazioni nazionali. Le informazioni ottenute nel corso della cooperazione bilaterale nel campo della Difesa non saranno usate a danno degli interessi delle Partii. Le Parti si impegnano a non trasferire a Paesi terzi, nonche' a persone giuridiche e fisiche, le informazioni ottenute nel corso della cooperazione bilaterale nel campo della Difesa senza preventiva approvazione scritta della Parte che ha reso disponibile tale informazione. Le informazioni classificate che possono essere scambiate da soggetti che rappresentano gli interessi delle Parti nell'ambito del presente Accordo saranno altresi' protette in base a quanto previsto dal presente articolo. Le misure per la tutela delle informazioni classificate, per reciproco consenso delle Parti, saranno definite da accordi separati.
Accordo - art. 10
ARTICOLO 10 Lo scambio di informazioni per l'attuazione del presente Accordo sara' effettuato tramite l'Addetto Militare presso l'Ambasciata della Federazione Russa nella Repubblica Italiana e l'Addetto per la Difesa presso l'Ambasciata della Repubblica Italiana nella Federazione Russa.
Accordo - art. 11
ARTICOLO 11 Le vertenze riguardanti l'interpretazione e l'impiego del presente Accordo saranno risolte per mezzo di trattative tra le Parti.
Accordo - art. 12
ARTICOLO 12 Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti avranno reciprocamente comunicato l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica previste per la sua entrata in vigore. Il presente Accordo avra' la durata di cinque anni. Esso potra' essere modificato in qualsiasi momento, previo consenso scritto di entrambe le Parti. Il presente Accordo sara' automaticamente rinnovato ulteriori periodi di cinque anni fino a quando una delle Parti non informera' per iscritto l'altra Parte, sei mesi prima della scadenza dei termine dei cinque anni, sulla sua intenzione di far cessare la validita' dello stesso. Gli obblighi delle Parti riguardanti la tutela, divulgazione o utilizzazione delle informazioni ricevute nel corso della cooperazione resteranno comunque in vigore indipendentemente dalla interruzione della validita' del presente Accordo. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma il 14 novembre 1996 in due originali, ciascuno in lingua Italiana e russa, entrambi i testi facenti equalmente fede. PER IL MINISTERO DELLA PER IL MINISTERO DELLA DIFESA DIFESA della REPUBBICA ITALIANA della FEDERAZIONE RUSSA Parte di provvedimento in formato grafico
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