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LEGGE 14 ottobre 1999, n. 399

Current text a fecha 1999-11-04

Entrata in vigore della legge: 5-11-1999

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato generale di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 29 novembre 1994.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 29 del trattato stesso.

Art. 3

1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 19 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2001 e per ciascuno dei bienni successivi, si provvede, per gli anni 1999-2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Dini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Trattato - art. 1

TRATTATO GENERALE DI COOPERAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI COLOMBIA Premesse Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Colombia, in seguito denominati le Parti: manifestando il loro desiderio di rafforzare ed approfondire le tradizionali relazioni di amicizia e di cooperazione esistenti fra i due Paesi; riconoscendo la coincidenza di interessi esistente fra le due Nazioni e la loro stretta adesione ai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti e compresi nella Carta delle Nazioni Unite ed in altri strumenti internazionali; nella convinzione che la crescita economica dei Paesi contribuisca alla stabilita' politica e sociale, a rafforzare le istituzioni democratiche ed a conseguire un piu' alto tenore di vita; consapevoli dell'importanza che riveste la cooperazione internazionale allo sviluppo del mondo contemporaneo e del ruolo che essa gioca nel rapporto tra le due Parti; tenendo conto della presenza di una operosa collettivita' di origine italiana o di tale nazionalita' in Colombia, il cui contributo nei differenti aspetti dello sviluppo costituisce un impulso per incrementare i rapporti ed i legami italocolombiani; tenendo in considerazione che l'ambito istituzionale e lo sviluppo delle relazioni fra Colombia e l'Unione europea permettono di integrare ed arricchire i meccanismi di cooperazione fra i due Paesi; richiamandosi al contenuto degli accordi internazionali stipulati nel settore della cooperazione ed in particolare al contenuto dell'accordo di cooperazione tecnica e scientifica del 30 marzo 1971 e dell'accordo di cooperazione economica, industriale e tecnica del 6 maggio 1987; hanno convenuto quanto segue: Art. 1. O b i e t t i v i Le Parti si adopereranno per rafforzare la cooperazione bilaterale in ambito politico, economico, tecnicoscientifico, culturale e giuridico attraverso le modalita' stabilite nel presente trattato generale.

Trattato - art. 2

Art. 2. O b i e t t i v i Per rafforzare una maggiore cooperazione politica le Parti decidono di realizzare consultazioni politiche regolari ad alto livello, su temi bilaterali ed internazionali di interesse reciproco, con particolare riferimento, tra gli altri temi, al dialogo politico tra l'Unione europea e l'America latina.

Trattato - art. 3

Art. 3. O b i e t t i v i Allo scopo di contribuire allo sviluppo delle due economie e dei rispettivi livelli di vita, le Parti adotteranno le misure necessarie per consolidare le relazioni bilaterali soprattutto in materia finanziaria, di promozione dell'interscambio economico, di investimenti e di trasferimento di tecnologie.

Trattato - art. 4

Art. 4. Cooperazione finanziaria 1. Al fine di favorire lo sviluppo della cooperazione tra i due Paesi, la Parte italiana esaminera' la possibilita' di attivare appropriati strumenti e meccanismi finanziari che agevolino la realizzazione di progetti ritenuti prioritari da entrambe le Parti. 2. La Parte italiana prestera' particolare attenzione alle possibilita' di cofinanziare quei progetti che beneficino di risorse di organismi finanziari internazionali o di Paesi terzi.

Trattato - art. 5

Art. 5. Promozione e protezione degli investimenti 1. Al fine di facilitare il flusso degli investimenti le Parti si adopereranno per negoziare strumenti bilaterali appropriati, quali un accordo per la promozione e protezione degli investimenti ed un accordo per evitare la doppia imposizione fiscale. 2. Ai fini di una promozione dei flussi di investimento fra i due Paesi, Italia e Colombia si adopereranno anche nel partecipare agli eventuali reciproci programmi di ristrutturazione produttiva ed industriale.

Trattato - art. 6

Art. 6. Promozione dell'interscambio economico bilaterale Le Parti promuoveranno iniziative di collaborazione economica quali ad esempio: a) missioni di imprenditori; b) partecipazione a fiere ed esposizioni nazionali ed internazionali; c) seminari tematici; d) ricerche di mercato; e) scambio di informazioni.

Trattato - art. 7

Art. 7. Imprese miste Al fine di ampliare i flussi bilaterali di investimento, entrambe le Parti promuoveranno la costituzione in Colombia di imprese miste, auspicando una maggiore partecipazione di capitale ed apporto tecnologico italiani in relazione ai programmi di ristrutturazione produttiva ed industriale di tale Paese.

Trattato - art. 8

Art. 8. Sviluppo di progetti congiunti - Progetti interregionali 1. Mediante priorita' stabilite di comune accordo, le Parti si adopereranno per identificare - al fine di un loro possibile finanziamento - progetti produttivi (projectfinancing) incentrati sull'esportazione totale o parziale della produzione ottenuta, da realizzarsi attraverso la creazione di imprese miste o altre forme di investimento. 2. Ai fini della concessione di crediti, le Parti si impegnano a conferire una speciale attenzione ai progetti che si avvalgano di cofinanziamenti da parte di organismi internazionali o di Paesi terzi. 3. In tale contesto le Parti ritengono che importanza fondamentale debba essere conferita allo sviluppo di progetti interregionali che vedano coinvolti Paesi dell'Unione europea e Paesi del Gruppo di Rio. L'Italia si adoperera' inoltre per una maggiore partecipazione dell'Unione europea soprattutto a quei progetti che rafforzino gli accordi di integrazione economica subregionale di cui faccia parte la Colombia.

Trattato - art. 9

Art. 9. Sostegno alla piccola e media impresa 1. Le Parti concordano sull'opportunita' di promuovere una maggiore collaborazione tra le rispettive piccole e medie imprese. 2. A tal fine le Parti favoriranno schemi di promozione e diffusione delle informazioni necessarie anche per la creazione di piccole e medie imprese con capitale congiunto, dando risalto ai settori piu' produttivi, all'acquisizione di tecnologia avanzata ed al potenziamento dei programmi di formazione. A questo scopo si fara' affidamento sulla cooperazione fra le istituzioni operanti nel settore dello sviluppo della piccola e media impresa di entrambi i Paesi.

Trattato - art. 10

Art. 10. O b i e t t i v i 1. Le Parti riconoscono che la protezione dei diritti di proprieta' intellettuale e' essenziale al fine di favorire la cooperazione economica, finanziaria ed industriale e si adopereranno per assicurarne la tutela nel rispetto degli accordi internazionali in materia. 2. Con successivi negoziati le Parti fisseranno i principi per la tutela della proprieta' intellettuale per le attivita' di ricerca congiunte previste da programmi, progetti ed attivita' del presente trattato.

Trattato - art. 11

Art. 11. O b i e t t i v i 1. Le Parti conferiscono importanza fondamentale ad un'adeguata valorizzazione delle risorse umane nei propri piani, programmi, progetti ed attivita' di cooperazione allo sviluppo. 2. Nel quadro di accordi specifici, la Parte italiana si adoperera' per facilitare la partecipazione di laureati e ricercatori colombiani a corsi di specializzazione e di perfezionamento indicati da istituzioni accademiche e scientifiche italiane. 3. Le Parti collaboreranno al fine di contribuire all'elevazione della qualita' di vita della popolazione colombiana ed all'aumento della produzione e della produttivita' dell'economia colombiana, considerate formule efficaci per il consolidamento della democrazia e dello sviluppo integrato. 4. Le Parti appoggiano il ruolo degli organismi non governativi nella cooperazione allo sviluppo e chiederanno, nei casi in cui appaia conveniente, la loro partecipazione alla realizzazione di specifici progetti.

Trattato - art. 12

Art. 12. O b i e t t i v i Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione tecnica e scientifica attraverso lo scambio di scienziati e ricercatori, il rafforzamento della collaborazione fra le rispettive comunita' scientifiche, il trasferimento di tecnologie ed altre forme di collaborazione ritenute idonee.

Trattato - art. 13

Art. 13. Collaborazione interregionale Le Parti sono concordi sull'importanza di avviare programmi di cooperazione, anche in coordinamento con iniziative di collaborazione interregionale che verranno promosse dall'Unione europea.

Trattato - art. 14

Art. 14. Salvaguardia ambientale Le Parti appoggeranno i progetti di cooperazione mirati alla protezione dell'ambiente fra organismi e centri di ricerca di entrambi i Paesi nel quadro dell'impegno comune a realizzare gli obiettivi dell'agenda 21. Particolare attenzione verra' ad iniziative operative di programmi nazionali sull'uso razionale delle proprie risorse naturali, nel contesto della protezione dell'ambiente e della salvaguardia degli ecosistemi, tenendo conto delle strutture per lo scambio di tecnologie attinenti all'inquinamento ambientale.

Trattato - art. 15

Art. 15. O b i e t t i v i 1. Le Parti riaffermano il comune desiderio di rafforzare le relazioni culturali bilaterali, nel quadro degli accordi vigenti tra le stesse, ed in particolare dell'accordo culturale del 30 marzo 1963. 2. Particolare cura verra' posta dalle due Parti nel favorire la diffusione della rispettiva lingua e cultura nel territorio dell'altra Parte, la collaborazione nell'istruzione e la promozione di eventi culturali ed artistici di una parte nel territorio dell'altra, anche attraverso il rinnovo di protocolli di attuazione pluriennali.

Trattato - art. 16

Art. 16. O b i e t t i v i Le Parti affermano il loro desiderio di migliorare la tutela dei diritti dei propri cittadini residenti nel territorio dell'altra Parte, ed a tale fine si consulteranno in uno spirito di cooperazione per risolvere qualsiasi questione di natura sociale che possa riguardare i cittadini italiani o i cittadini colombiani legalmente residenti nel territorio dell'altra Parte.

Trattato - art. 17

Art. 17. Convenzioni bilaterali e multilaterali Allo scopo di ampliare la reciproca collaborazione, le Parti esamineranno la possibilita' di stipulare trattati ed accordi bilaterali o di aderire a convenzioni multilaterali in materia giudiziaria.

Trattato - art. 18

Art. 18. Tutela dei minori Le Parti concordano sulla necessita' di studiare e di attuare ogni possibile forma di collaborazione, anche attraverso la stipula di appositi accordi, in materia di tutela dei minori, con particolare riguardo a quelli aventi la doppia cittadinanza, ai figli di coppie miste, separate o divorziate, ed a quelli in stato di adottabilita'.

Trattato - art. 19

Art. 19. Quadro giuridico 1. La cooperazione bilaterale in materia di lotta al narcotraffico ed alla tossicodipendenza si inquadrera' nell'ambito degli accordi e delle convenzioni cui hanno aderito le Parti, compresi gli strumenti regionali in materia, ed in modo particolare la convenzione contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope firmato a Vienna il 20 dicembre 1988. 2. Le Parti collaboreranno nella lotta contro tutte le fasi del narcotraffico e della tossicodipendenza, e segnatamente in relazione a: la produzione, l'offerta, il consumo, la domanda ed il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope; la prevenzione dell'abuso di stupefacenti e di sostanze psicotrope; il trattamento ed il recupero dei tossicodipendenti.

Trattato - art. 20

Art. 20. Controllo del riciclaggio Le Parti si impegnano ad adottare le misure necessarie alla lotta contro il riciclaggio del denaro proveniente dal traffico illecito di stupefacenti e dalle attivita' connesse.

Trattato - art. 21

Art. 21. Prevenzione, controllo e repressione del crimine Le Parti si impegnano ad intraprendere iniziative congiunte allo scopo di prevenire, controllare e reprimere il crimine in ogni sua forma, ed in particolare ad aggredirlo attraverso misure di sequestro e confisca dei proventi del reato.

Trattato - art. 22

Art. 22. Controllo del traffico di armi, munizioni ed esplosivi Le Parti si impegnano a garantirsi mutua collaborazione al fine di sviluppare strumenti internazionali che permettano un efficace controllo del traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi.

Trattato - art. 23

Art. 23. Comitato di coordinamento Le Parti concordano di costituire il comitato di coordinamento Colombia-Italia, che sara' l'organo nel quale verranno discusse le linee generali di cooperazione bilaterale, oltre alle azioni specifiche di cooperazione. Il comitato avra' fra le altre, le seguenti funzioni: a) identificare, proporre, promuovere e verificare lo sviluppo delle iniziative di interesse reciproco; b) controllare e valutare lo stato di esecuzione del presente trattato generale. 2. Attraverso tale meccanismo di consultazione, le Parti si scambieranno, inoltre, informazioni per quanto riguarda le rispettive normative sui temi oggetto del presente trattato. 3. Tale comitato, coordinato dai rispettivi Ministeri degli affari esteri sara' composto dalle rispettive autorita' competenti e si riunira' alternativamente nei due Paesi in date concordate per via diplomatica.

Trattato - art. 24

Art. 24. Rapporti con altre commissioni 1. Al fine di stabilire un coordinamento organico ed una corretta supervisione della collaborazione fra i due Paesi, le commissioni miste e gli organi previsti dai vigenti accordi avranno funzioni decisionali settoriali secondo le modalita' indicate dal comitato di coordinamento di cui al presente trattato generale. 2. La commissione mista prevista dall'accordo culturale firmato a Roma il 30 marzo 1963 continuera' ad essere regolata in forma autonoma.

Trattato - art. 25

Art. 25. Consultazioni settoriali Le Parti, con procedure da concordarsi tra le rispettive autorita' competenti, avvieranno consultazioni sulle problematiche - anche di natura tecnica - afferenti i singoli settori di cooperazione regolati dal presente trattato.

Trattato - art. 26

Art. 26. Consultazioni ad alto livello Allo scopo di coordinare e stimolare al piu' alto livello politico le attivita' e la realizzazione del presente trattato generale di cooperazione, si terranno consultazioni periodiche fra i Ministri degli affari esteri della Repubblica italiana e della Repubblica di Colombia ovvero fra i loro rispettivi delegati.

Trattato - art. 27

Art. 27. Strumenti e mezzi attraverso i quali realizzare la cooperazione 1. In relazione all'applicazione del presente trattato generale, ognuna delle Parti contraenti potra' formulare proposte miranti ad allargare l'ambito della reciproca collaborazione. 2. Le Parti contraenti potranno anche estendere la portata del presente trattato generale al fine di incrementare il grado di cooperazione integrandolo con nuovi accordi relativi a specifici settori di attivita', tenendo in considerazione l'esperienza acquisita durante la sua esecuzione. 3. Nell'ambito dei progetti di cooperazione allo sviluppo, la Parte colombiana si impegna a concedere agli esperti della Parte italiana lo stesso trattamento accordato a quelli del "Programma delle Nazioni unite per lo sviluppo". Allo stesso modo, la Parte colombiana concedera' le facilitazioni connesse con il trasferimento di beni ed equipaggiamenti di proprieta' degli esperti o pertinenti a progetti di cooperazione tecnica, ivi comprese le relative esenzioni fiscali.

Trattato - art. 28

Art. 28. Relazioni con altri accordi 1. Le disposizioni dei trattati e degli accordi in vigore tra le Parti continueranno ad essere applicate ove compatibili con quelle del presente trattato generale. 2. Il presente trattato non pregiudica gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Le disposizioni del presente trattato non potranno, di conseguenza, in alcun modo essere invocate od interpretate come inficianti gli obblighi che derivano dal trattato sull'Unione europea ne' dagli accordi tra la Colombia e la Comunita' europea. 3. Le disposizioni del presente trattato non pregiudicano gli obblighi derivanti alle Parti da accordi internazionali di cui esse siano parte o da disposizioni di diritto internazionale d'ordine generale.

Trattato - art. 29

Art. 29. Vigenza e termine Il presente trattato entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si siano notificate per via diplomatica il perfezionamento delle procedure giuridiche all'uopo necessarie. Il trattato avra' una vigenza di quattro anni e sara' rinnovato tacitamente per periodi di uguale durata, a meno che una delle Parti notifichi all'altra il proprio desiderio di denunciarlo, con sei mesi di anticipo rispetto alla data di scadenza di quest'ultimo. In fede di che le due parti, debitamente autorizzate dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente trattato. Fatto a Roma il 29 novembre 1994 in due esemplari originali in lingua italiana e spagnola entrambi i testi facenti ugualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DI COLOMBIA [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=099G046600100290110001&dgu=1999-11-04&art.dataPubblicazioneGazzetta=1999-11-04&art.codiceRedazionale=099G0466)