LEGGE 14 ottobre 1999, n. 403

Type Legge
Publication 1999-10-14
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 9/11/1999

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12 della Convenzione stessa.

Art. 3

1.L'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 e' attribuita al Ministero dell'ambiente, d'intesa con i Ministeri interessati ai relativi specifici Protocolli e d'intesa con la Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino di cui al comma 2, alla quale devono essere sottoposti i Protocolli, nella fase di negoziazione, prima della loro approvazione in sede internazionale.

2.La Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino e' composta dal presidente o dall'assessore delegato di ciascuna regione o provincia autonoma del sistema territoriale dell'Arco alpino, da un rappresentante della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani (UNCEM), da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da due rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dal sottosegretario delegato per ognuna delle seguenti amministrazioni: Ministero dell'ambiente, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Ministero per le politiche agricole, Ministero dei trasporti e della navigazione, Ministero dei lavori pubblici, Ministero dell'interno, Ministero per i beni e le attivita' culturali, Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

3.La Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino viene periodicamente convocata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4.La Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino individua le strutture regionali e locali preposte all'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 e dei relativi specifici Protocolli.

5.Sono fatti salvi i poteri e le prerogative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome sulla base degli statuti e delle relative norme di attuazione.

6.All'onere derivante per il bilancio dello Stato dall'istituzione e dal funzionamento della Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino si fa fronte mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4.

Art. 4

1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 114 milioni per l'anno 1999, in lire 97 milioni per l'anno 2000 ed in lire 114 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione italiana.

CIAMPI

D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO

Convenzione - art. 1

CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI) Preambolo La Repubblica d'Austria, la Confederazione Elvetica, la Repubblica Francese, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Italiana, la Repubblica Socialista Federativa Jugoslavia, il Principato di Liechtenstein, nonche' la Comunita' Economica Europea, - consapevoli che le Alpi costituiscono uno dei piu' grandi spazi naturali continui in Europa, un habitat naturale e uno spazio economico, culturale e ricreativo nel cuore dell'Europa, che si distingue per la sua specifica e multiforme natura, cultura e storia, e al quale fanno parte numerosi popoli e Paesi, - riconoscendo che le Alpi costituiscono l'ambiente naturale e lo spazio economico delle popolazioni locali e rivestono inoltre grandissima importanza per le regioni extra-alpine, tra l'altro quale area di transito di importanti vie di comunicazione, - riconoscendo il fatto che le Alpi costituiscono un indispensabile rifugio e habitat per molte specie animali e vegetali minacciate, - consapevoli delle grandi differenze esistenti tra i singoli ordinamenti giuridici, gli assetti naturali del territorio, gli insediamenti umani, le attivita' agricole e forestali, i livelli e le condizioni di sviluppo economico, l'incidenza del traffico, nonche' le forme e l'intensita' della utilizzazione turistica, - considerando che il crescendo sfruttamento da parte dell'uomo minaccia l'area alpina e le sue funzioni econologiche in misura sempre maggiore e che la riparazione dei danni o e' impossibile o e' possibile soltanto con un grande dispendio di mezzi, costi notevoli e tempi generalmente lunghi, - convinti che gli interessi economici debbano essere armonizzati con le esigenze econologiche, - a seguito dei risultati della prima Convenzione delle Alpi dei Ministri dell'Ambiente tenutasi a Berchtesgaden dal 9 all'11 ottobre 1989, hanno convenuto quanto segue: Art. 1 Campo d'applicazione 1. Oggetto della presente Convenzione e' la regione delle Alpi, com'e' descritta e rappresentata nell'allegato. 2. Ciascuna Parte contraente all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica o di accettazione o di approvazione, ovvero in qualsiasi momento successivo, puo', tramite una dichiarazione indirizzata alla Repubblica d'Austria in qualita' di Depositario estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ulteriori parti del proprio territorio, qualora cio' sia ritenuto necessario per l'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione. 3. Ogni dichiarazione rilasciata ai sensi del paragrafo 2 puo' essere revocata per quanto riguarda ciascun territorio in essa citato, tramite una notifica indirizzata al Depositario. La revoca ha efficacia dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi, calcolato a partire dalla data di ricezione della notifica da parte del Depositario.

Convenzione - art. 2

Articolo 2 Obblighi generali 1. Le Parti contraenti, in ottemperanza ai principi della prevenzione, della cooperazione e della responsabilita' di chi causa danni ambientali, assicurano una politica globale per la conservazione e la protezione delle Alpi, tenendo equamente conto degli interessi di tutti i Paesi alpini e delle loro Regioni alpine, nonche' della Comunita' Economica Europea, ed utilizzando le risorse in maniera responsabile e durevole. La cooperazione transfrontaliera a favore dell'area alpina viene intensificata nonche' ampliata sul piano geografico e tematico. 2. Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: a) Popolazioni e cultura - al fine di rispettare, conservare e promuovere l'identita' culturale e sociale delle popolazioni locali, e di assicurarne le risorse vitali di base, in particolare gli insediamenti e lo sviluppo economico compatibili con l'ambiente, nonche' al fine di favorire la comprensione reciproca e le relazioni di collaborazione tra le popolazioni alpine ed extra-alpine. b) Pianificazione territoriale - al fine di garantire l'utilizzazione contenuta e razionale e lo sviluppo sano ed armonioso dell'intero territorio, tenendo in particolare considerazione i rischi naturali, la prevenzione di utilizzazioni eccessive o insufficienti, nonche' il mantenimento o il ripristino di ambienti naturali, mediante l'identificazione e la valutazione complessiva delle esigenze di utilizzazione, la pianificazione integrasta e a lungo termine e l'armonizzazione delle misure conseguenti. c) Salvoguardia della qualita' dell'aria - al fine di ridurre drasticamente le emissioni inquinanti e i loro effetti negativi nella regione alpina, nonche' le trasmissioni di sostanze inquinanti provenienti dall'esterno, ad un livello che non sia nocivo per l'uomo, la fauna e la flora. d) Difesa del suolo - al fine di ridurre il degrado quantitativo e qualitativo del suolo, in particolare impiegando tecniche di produzione agricola e forestale che rispettino il suolo, utilizzando in misura contenuta suoli e terreno, limitando l'erosione e l'impermeabilizzazione dei suoli. e) Idroeconomia - al fine di conservare o di ristabilire la qualita' naturale delle acque e dei sistemi idrici, in particolare salvaguardandone la qualita', realizzando opere idrauliche compatibili con la natura e sfruttando l'energia idrica in modo da tenere parimenti conto degli interessi della popolazione locale e dell'interesse alla conservazione dell'ambiente. f) Protezione della natura e tutela del paesaggio - al fine di proteggere, di tutelare e, se necessario, di ripristinare l'ambiente naturale e il paesaggio, in modo da garantire stabilmente l'efficienza degli ecosistemi, la conservazione della flora e della fauna e dei loro habitat, la capacita' rigenerativa e la continuita' produttiva delle risorse naturali, nonche' la diversita', l'unicita' e la bellezza della natura e del paesaggio nel loro insieme. g) Agricoltura di montagna - al fine di assicurare, nell'interesse della collettivita', la gestione del paesaggio rurale tradizionale, nonche' una agricoltura adeguata ai luoghi e in armonia con l'ambiente, ed al fine di promuoverla tenendo conto delle condizioni economiche piu' difficoltose. h) Foreste montane - al fine di conservare, rafforzare e ripristinare le funzioni della foresta, in particolare quella protettiva, migliorando la resistenza degli ecosistemi forestali, in particolare attuando una silvicoltura adeguata alla natura e impedendo utilizzazioni che possano danneggiare le foreste, tenendo conto delle condizioni economiche piu' difficoltose nella regione alpina. i) Turismo e attivita' di tempo libero - al fine di armonizzare le attivita' turistiche e del tempo libero con le esigenze ecologiche e sociali, limitando le attivita' che danneggino l'ambiente e stabilendo, in particolare, zone di rispetto. j) Trasporti - al fine di ridurre gli effetti negativi e i rischi derivanti dal traffico interalpino e transalpino ad un livello che sia tollerabile per l'uomo, la fauna, la flora e il loro habitat, tra l'altro attuando un piu' consistente trasferimento su rotaia dei trasporti e in particolare del trasporto merci, soprattutto mediante la creazione di infrastrutture adeguate e di incentivi conformi al mercato, senza discriminazione sulla base della nazionalita'. k) Energia - al fine di ottenere forme di produzione, distribuzione e utilizzazione dell'energia che rispettino la natura e il paesaggio, e di promuovere misure di risparmio energetico. l) Economia dei rifiuti - al fine di assicurare la raccolta, il riciclaggio e il trattamento dei rifiuti in maniera adeguata alle specifiche esigenze topografiche, geologiche e climatiche dell'area alpina, tenuto conto in particolare della prevenzione della produzione dei rifiuti. 3. Le Parti contraenti concluderanno Protocolli in cui verranno definiti gli aspetti particolari per l'attuazione della presente Convenzione.

Convenzione - art. 3

Articolo 3 Ricerca e osservazione sistematica Nei settori di cui all'articolo 2, le Parti contraenti convengono: a) di effettuare lavori di ricerca e valutazioni scientifiche collaborando insieme, b) di sviluppare programmi comuni o integrati di osservazione sistematica, c c) di armonizzare ricerche ed osservazioni nonche' la relativa raccolta dati.

Convenzione - art. 4

Articolo 4 Collaborazione in campo giuridico, scientifico, economico e tecnico 1. Le Parti contraenti agevolano e promuovono lo scambio di informazioni di natura giuridica, scientifica, economica e tecnica che siano rilevanti per la presente Convenzione. 2. Le Parti contraenti, al fine della massima considerazione delle esigenze transfrontaliere e regionali, si informano reciprocamente sui previsti provvedimenti di natura giuridica ed economica, dai quali possano derivare conseguenze specifiche per la regione alpina o parte di essa. 3. Le Parti contraenti collaborano con organizzazioni internazionali, governative o non governative, ove necessario per attuare in modo efficace la presente Convenzione e i Protocolli dei quali esse sono Parti contraenti. 4. Le Parti contraenti, provvedono in modo adeguato ad informare regolarmente l'opinione pubblica sui risultati delle ricerche e osservazioni, nonche' sulle misure adottate. 5. Gli obblighi derivanti alle Parti contraenti dalla presente Convenzione nel campo dell'informazione hanno effetto, fatte salve le leggi nazionali sulla riservatezza. Le informazioni definite riservate debbono essere trattate come tali.

Convenzione - art. 5

Articolo 5 Conferenza delle parti contraenti (Conferenza delle Alpi) 1. I problemi di interesse comune delle Parti contraenti e la loro collaborazione formano oggetto di sessioni a scadenze regolari della Conferenza delle Parti contraenti (Conferenza delle Alpi). La prima sessione della Conferenza delle Alpi viene convocata da una Parte contraente designata di comune accordo, al piu' tardi un anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. 2. In seguito, le sessioni ordinarie della Conferenza delle Alpi hanno luogo di norma ogni due anni presso la Parte contraente che detiene la presidenza. La presidenza e la sede si alternano dopo ogni sessione ordinaria della Conferenza delle Alpi. Entrambe sono stabilite dalla Conferenza delle Alpi. 3. La Parte contraente che detiene la Presidenza propone di volta in volta l'ordine del giorno per la sessione della Conferenza delle Alpi. Ciascuna Parte contraente ha il diritto di far inserire punti ulteriori nell'ordine del giorno. 4. Le Parti contraenti trasmettono alla Conferenza delle Alpi informazioni sulle misure da esse adottate per l'attuazione della presente Convenzione e dei Protocolli dei quali esse sono Parti contraenti, fatte salve le leggi nazionali sulla riservatezza. 5. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue istituzioni specializzate, il Consiglio d'Europa nonche' ogni altro Stato europeo possono partecipare in qualita' di osservatori alle sessioni della Conferenza delle Alpi. Lo stesso vale per le Comunita' transfrontaliere di enti territoriali della regione alpina. La Conferenza delle Alpi puo' inoltre ammettere come osservatori organizzazioni internazionali non governative che svolgano un'attivita' in materia. 6. Ha luogo una sessione straordinaria della Conferenza delle Alpi ogni qualvolta essa la deliberi oppure qualora, nel periodo tra due sessioni, un terzo delle Parti contraenti ne faccia domanda scritta presso la Parte contraente che esercita la presidenza.

Convenzione - art. 6

Articolo 6 Compiti della Conferenza delle Alpi La Conferenza delle Alpi esamina lo stato di attuazione della Convenzione, nonche' dei Protocolli con gli allegati e espleta nelle sue sessioni in particolare i seguenti compiti: a) Adotta le modifiche della presente Convenzione in conformita' con la procedura di cui all'articolo 10. b) Adotta i Protocolli e i loro allegati, nonche' le loro modifiche in conformita' con la procedura di cui all'articolo 11. c) Adotta il proprio regolamento interno. d) Prende le necessarie decisioni in materia finanziaria. e) Decide la costituzione di Gruppi di Lavoro ritenuti necessari all'attuazione della Convenzione. f) Prende atto delle valutazioni derivanti dalle informazioni scientifiche. g) Delibera o raccomanda misure per la realizzazione degli obiettivi previsti dagli articoli 3 e 4, stabilisce la forma, l'oggetto e la frequenza della trasmissione delle informazioni da presentare ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 4, e prende atto delle informazioni medesime nonche' delle relazioni presentate dai Gruppi di Lavoro. h) Assicura l'espletamento delle necessarie attivita' di segretariato.

Convenzione - art. 7

Articolo 7 Delibere della Conferenza delle Alpi 1. Salvo quanto stabilito diversamente qui di seguito, la Conferenza delle Alpi delibera per consenso. Riguardo ai compiti indicati all'articolo 6, lettere c), f) e g), qualora risultino esauriti tutti i tentativi di raggiungere il consenso e il presidente ne prenda atto espressamente, si delibera a maggioranza di tre quarti delle Parti contraenti presenti e votanti. 2. Nella Conferenza delle Alpi ciascuna Parte contraente dispone di un voto. La Comunita' Economica Europea esercita il diritto di voto nell'ambito delle proprie competenze, esprimendo un numero di voti corrispondente al numero dei suoi Stati membri che sono Parti contraenti della presente Convenzione; la Comunita' Economica Europea non esercita il diritto di voto qualora i rispettivi Stati membri esercitino il proprio diritto di voto.

Convenzione - art. 8

Articolo 8 Comitato Permanente 1. E' istituito quale organo esecutivo il Comitato Permanente della Conferenza delle Alpi, formato dai delegati delle Parti contraenti. 2. Le Parti firmatarie che non abbiano ancora ratificato la Convenzione partecipano alle Sessioni del Comitato Permanente con status di osservatori. Lo stesso status puo' inoltre essere concesso ad ogni Paese alpino che non abbia ancora firmato la presente Convenzione e ne faccia richiesta. 3. Il Comitato Permanente adotta il proprio regolamento interno. 4. Il Comitato Permanente delibera inoltre sulle modalita' dell'eventuale partecipazione alle proprie sessioni di rappresentanti di organizzazioni governative e non governative. 5. La Parte contraente che presiede la Conferenza delle Alpi assume la presidenza del Comitato Permanente. 6. Il Comitato Permanente espleta in particolare i seguenti compiti: a) esamina le informazioni trasmesse dalle Parti contraenti ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 4 per presentarne rapporto alla Conferenza delle Alpi, b) raccoglie e valuta la documentazione relativa all'attuazione della Convenzione, e dei Protocolli con gli allegati, e la sottopone all'esame della Conferenza delle Alpi ai sensi dell'articolo 6, c) riferisce alla Conferenza delle Alpi sull'attuazione delle delibere da essa adottate; d) prepara le sessioni della Conferenza delle Alpi nei loro contenuti, e puo'' proporre punti dell'ordine del giorno nonche' ulteriori misure relative all'attuazione della Convenzione e dei rispettivi Protocolli, e) insedia i Gruppi di Lavoro per l'elaborazione di Protocolli e raccomandazioni ai sensi dell'articolo 6 lettera a) e coordina la loro attivita', f) esamina e armonizza i contenuti dei progetti di Protocollo in una visione unitaria e li sottopone alla Conferenza delle Alpi, g) propone alla Conferenza delle Alpi misure e raccomandazioni per la realizzazione degli obiettivi contenute nella Convenzione e nei Protocolli. 7. Le delibere nel Comitato Permanente vengono adottate in conformita' con le disposizioni di cui all'articolo 7.

Convenzione - art. 9

Articolo 9 Segretariato La Conferenza delle Alpi puo' deliberare per consenso l'istituzione di un Segretariato Permanente.

Convenzione - art. 10

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