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LEGGE 19 ottobre 1999, n. 408

Current text a fecha 1999-11-10

Entrata in vigore della legge: 11-11-1999

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di collaborazione nel settore dell'istruzione, della cultura e della scienza tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina, fatto a Kiev l'11 novembre 1997.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 19 dell'accordo stesso.

Art. 3

1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 546 milioni per l'anno 1999, in lire 526 milioni per l'anno 2000 e in lire 546 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Dini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Accordo - art. 1

ALLEGATO ACCORDO DI COLLABORAZIONE NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE DELLA CULTURA E DELLA SCIENZA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELL'UCRAINA Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dell'Ucraina, qui di seguito denominate le Parti, desiderosi di rafforzare i legami di amicizia tra i due Paesi e di promuovere la reciproca comprensione e conoscenza attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, hanno convenuto quanto segue: Art.1 Il presente Accordo ha lo scopo di promuovere e realizzare attivita' che favoriscano la conoscenza reciproca dei rispettivi patrimoni culturali e che stimolino la cooperazione culturale tra i due Paesi. Le due Parti si impegnano a favorire quelle iniziative che, nel rispetto della legislazione interna, promuovano la diffusione e l'insegnamento della propria lingua nel territorio dell'altra Parte contraente.

Accordo - art. 2

Art. 2 Le due Parti, favoriranno l'avvio e lo sviluppo della collaborazione accademica tra i due Paesi, compreso lo scambio di docenti, ricercatori e personalita' della cultura nonche' lo sviluppo e l'intensificazione della collaborazione reciprocamente vantaggiosa tra gli istituti scientifici e gli studiosi delle due Parti, lo scambio informazioni, pubblicazioni e risultati delle ricerche.

Accordo - art. 3

Art. 3 Le due Parti potranno, ove lo ritengano necessario, richiedere di comune accordo la partecipazione di Organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti la cui realizzazione e' contemplata nel presente Accordo o negli accordi complementari da esso derivanti.

Accordo - art. 4

Art. 4 Le due Parti incrementeranno la collaborazione nei settori della musica, della danza, del teatro e del cinema attraverso lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a festival, rassegne cinematografiche e altre manifestazioni. Le due Parti si scambieranno periodicamente mostre ad alto livello, rappresentative del proprio patrimonio artistico e culturale.

Accordo - art. 5

Art. 5 Le due Parti, ove possibile, favoriranno reciprocamente sul proprio territorio l'attivita' di Istituzioni culturali dell'altra Parte quali Istituti di cultura, Associazioni culturali e Istituzioni scolastiche. Tali Istituzioni usufruiranno delle piu' ampie facilitazioni per il proprio funzionamento, nell'ambito delle norme vigenti nel Paese in cui operano.

Accordo - art. 6

Art. 6 Le due Parti favoriranno lo studio della lingua e letteratura dell'altra Parte nelle proprie Universita' ed altri Istituti superiori mediante il funzionamento di cattedre e di lettorati.

Accordo - art. 7

Art. 7 Le due Parti si impegnano a mettere allo studio la possibilita' di giungere, nell'ambito delle rispettive legislazioni, ad un Accordo separato che regoli ai soli fini scolastici i titoli di studio rilasciati dalle istituzioni scolastiche statati e legalmente riconosciute da ciascuna delle Parti operanti nel territorio dell'altra, sempre, che i programmi di studio corrispondano a quelli vigenti nel Paese nel quale si chiede il riconoscimento dei sistemi educativi. Le due Parti si impegnano altresi' ad esaminare la possibilita' di regolamentare il riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati da Universita' o Istituti universitari dei due Paesi, sempre che i programmi di studio corrispondano a quelli vigenti nel Paese al quale si chiede il riconoscimento di tali titoli.

Accordo - art. 8

Art. 8 Le due Parti Contraenti incoraggeranno ed intensificheranno la cooperazione tra i due Paesi nei campi scientifico, tecnologico e della protezione ambientale, con particolare riguardo ai seguenti settori: a)sanita' pubblica, medicina ed organizzazione ospedaliera; b) agronomia; c) agricoltura e tecnologie scientifiche nell'industria dell'alimentazione; d) gestione delle risorse naturali e dell'alimentazione; e) biotecnologie; f) scienze e tecnologie dell'informazione e della comunicazione; g) energia; h) ricerca industriale ed innovazione tecnologica; i) nuovi materiali e genio civile; l) preservazione, sviluppo e Promozione dell'architettura, dell'urbanistica, della tutela e del restauro dei monumenti; m) applicazione delle tecnologie moderne nei campi delle scienze umane e sociali; n) ogni altro settore di comune interesse concordato fra le Parti.

Accordo - art. 9

Art. 9 In virtu' del presente Accordo, la cooperazione scientifica e tecnologica potra' concretizzarsi mediante: a) scambio di visite di professori, ricercatori, esperti e personale tecnico; b) scambio di documentazioni e di informazioni di attualita' scientifica e tecnologica; c) organizzazione congiunta di seminari, conferenze, simposi ed ogni altra manifestazione; d) concessione di borse di studio post-universitarie per soggiorni scientifici tecnologici di alto livello; e) messa in opera di centri, di laboratori e di gruppi di ricerca congiunti; f) messa in opera e realizzazione di progetti e di programmi di ricerca congiunti d'interesse comune; g) ogni altra forma di cooperazione scientifica e tecnologica concordata tra le due Parti contraenti.

Accordo - art. 10

Art. 10 Le due Parti favoriranno la collaborazione in campo archeologico, attraverso scambi di informazioni e di esperienze, simposi, seminari e ricerche comuni, nonche' le missioni archeologiche dell'altra Parte operanti nel proprio territorio.

Accordo - art. 11

Art. 11 Le due Parti offriranno reciprocamente borse di studio a studenti universitari, laureati ed accademici ricercatori per studi e ricerche.

Accordo - art. 12

Art. 12 Le due Parti favoriranno la collaborazione nel campo dell'istruzione scolastica ed approfondiranno la reciproca conoscenza dei sistemi educativi in particolare attraverso lo scambio di esperti.

Accordo - art. 13

Art. 13 Le due Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventu'.

Accordo - art. 14

Art. 14 Le due Parti favoriranno scambi di informazioni sugli aspetti della vita politica, economica, culturale e sociale dei due Paesi, anche attraverso visite di personalita' del mondo dell'informazione e della cultura.

Accordo - art. 15

Art. 15 Le due Parti favoriranno una stretta collaborazione fra le reciproche Amministrazioni, al fine di impedire e reprimere il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore, in conformita' con la legislazione interna e con la normativa sulla proprieta' intellettuale vigente nei rispettivi Paesi.

Accordo - art. 16

Art. 16 le due Parti incoraggeranno la collaborazione tra i rispettivi Archivi e Biblioteche, attraverso lo scambio di materiale e di esperti.

Accordo - art. 17

Art. 17 Le due Parti incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra i rispettivi Organismi radio-televisivi.

Accordo - art. 18

Art. 18 Per dare applicazione al presente Accordo, le due Parti hanno deciso di istituire una Commissione Mista culturale ed una Commissione Mista scientifica incaricate di esaminare rispettivamente il progresso della cooperazione culturale ed il progresso di quella scientifica e tecnologica e di approvare Programmi esecutivi pluriennali. Tali Commissioni Miste si riuniranno alternativamente nelle rispettive Capitali.

Accordo - art. 19

Art. 19 Il presente Accordo entra in vigore dalla data dell'ultima notifica per iscritto che confermi l'adempimento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente Accordo.

Accordo - art. 20

Art. 20 Il presente Accordo avra' durata illimitata. Esso potra' essere emendato per iscritto per mutuo consenso. I relativi emendamenti entreranno in vigore con le stesse procedure del presente Accordo. Ognuna delle Parti potra' denunciare il presente Accordo in qualsiasi momento notificando per iscritto tre mesi prima all'altra Parte attraverso le vie diplomatiche. La denuncia del presente Accordo non incidera' sull'esecuzione dei vari progetti e programmi in corso concordati durante il periodo della sua vigenza, salvo che entrambe le Parti decidano diversamente di comune accordo. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Kiev l'undici novembre millenovecentonovantasette in due originali in lingua italiana e ucraina, entrambi i testi facenti egualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO REPUBBLICA ITALIANA DELL'UCRAINA [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=099G047800100200110001&dgu=1999-11-10&art.dataPubblicazioneGazzetta=1999-11-10&art.codiceRedazionale=099G0478)