DECRETO 29 settembre 1999, n. 412

Type Decreto
Publication 1999-09-29
Ultimo aggiornamento 1999-11-11
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 26-11-1999

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'articolo 23, comma 1, lettera a), del regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, emanato con decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232;

Ritenuta la necessita' di stabilire le caratteristiche tecniche ed i requisiti degli apparecchi galleggianti (gonfiabili), quali mezzi collettivi di salvataggio, da utilizzare esclusivamente sulle unita' da diporto;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, per l'attuazione della direttiva n. 83/189/CEE, modificata con le direttive numeri 88/182/CEE e 94/10/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 aprile 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 4830 del 27 settembre 1999;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

Art. 2

Campo di applicazione

1.Il presente regolamento si applica agli apparecchi galleggianti gonfiabili, destinati esclusivamente alle unita' da diporto.

Art. 3

Requisiti

1.Gli apparecchi galleggianti gonfiabili devono essere conformi al prototipo approvato dall'Amministrazione.

2.Possono essere inoltre utilizzati a bordo delle unita' da diporto apparecchi galleggianti gonfiabili di tipo approvato per il diporto da uno degli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo.

Art. 4

Caratteristiche

3.Non sono ammessi sistemi di gonfiaggio manuali e orali.

Art. 5

Marcatura

Art. 6

Revisioni periodiche

1.Gli apparecchi galleggianti gonfiabili devono essere sottoposti a controllo ogni quattro anni da parte del fabbricante o da ditta dallo stesso autorizzata.

2.Il controllo verra' certificato da apposita targhetta adesiva fustellata, incollata sull'apparecchio e sulla sua custodia, recante la data di controllo ed il nominativo della ditta che l'ha eseguito.

3.Qualora per il gonfiaggio siano usate bombole di gas compresso di tipo non ricaricabile queste devono essere sostituite dopo nove anni dalla data di carica.

Art. 7

Norme transitorie e finali

1.Gli apparecchi galleggianti gonfiabili conformi al decreto ministeriale 2 dicembre 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 338 del 13 dicembre 1977, possono continuare ad essere utilizzati a bordo delle unita' da diporto fino a quando non si renda necessaria la loro sostituzione, per cattivo stato di conservazione.

2.E' abrogato il decreto ministeriale 2 dicembre 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 338 del 13 dicembre 1977.

Il Ministro: Treu

Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1999

Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 365

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