LEGGE 19 ottobre 1999, n. 404

Type Legge
Publication 1999-10-19
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 10-11-1999

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Kiev il 3 febbraio 1998.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 31 dell'accordo stesso.

Art. 3

1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 17 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Dini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Accordo - art. 1

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GABINETTO DEI MINISTRI DELL'UCRAINA SULLA REGOLAMENTAZIONE RECIPROCA DELL'AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI VIAGGIATORI E MERCI Il Governo della Repubblica Italiana ed il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina, denominate successivamente le "Parti Contraenti" al fine di facilitare e regolare nel reciproco interesse i trasporti con autoveicoli di viaggiatori e merci tra i due Stati, sia con destinazione sia in transito nei rispettivi territori, hanno concordato quanto segue: Art. 1 I vettori di ciascuna Parte Contraente hanno il diritto di effettuare trasporti di viaggiatori e merci sia con destinazione sia in transito nel territorio dell'altra Parte Contraente con autoveicoli immatricolati nella Parte Contraente in cui il vettore ha sede, secondo le modalita' stabilite nel presente Accordo.

Accordo - art. 2

Art. 2 In accordo con quanto disposto dalla normativa in vigore per l'ingresso e il soggiorno delle persone nei territori delle due Parti Contraenti, il presente Accordo si applica ai trasporti internazionali di viaggiatori tra i territori dei due Paesi anche in transito mediante autoveicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con piu' di nove posti, compreso quello dei conducente (autobus).

Accordo - art. 3

Art. 3 1. Agli effetti del presente Accordo e' considerato servizio regolare il trasporto di viaggiatori effettuato con autobus su itinerario determinato secondo orari e tariffe prestabiliti, previamente pubblicati. 2. I vettori che effettuano tali servizi sono obbligati a prelevare e a depositare viaggiatori ai capolinea e nelle altre localita' stabilite, salvo le circostanze riportate nell'Articolo 6 del presente Accordo.

Accordo - art. 4

Art. 4 I servizi regolari tra i due Paesi sono istituiti di comune accordo dalle Autorita' competenti delle Parti Contraenti.

Accordo - art. 5

Art. 5 1. Il servizio regolare di trasporto di viaggiatori e' attivato in base ad apposita autorizzazione, non trasferibile. 2. Non potranno essere assolte con servizi regolari, quelle necessita' gia' soddisfacentemente assicurate dai servizi ferroviari e stradali esistenti. 3. L'autorizzazione e' rilasciata dalle Autorita' competenti delle Parti Contraenti per la parte di percorso che si sviluppa sul proprio territorio. 4. Per ottenere l'autorizzazione per l'espletamento del servizio regolare il vettore presenta la domanda all'Autorita' competente del proprio Paese. 5. La domanda deve contenere l'indicazione dell'itinerario, dell'orario e delle tariffe, la planimetria del percorso con indicazione delle fermate e del chilometraggio ed altri dati determinati dalla Commissione Mista. Le Autorita' competenti possono chiedere altra informazione supplementare. 6. L'Autorita' competente di una delle Parti Contraenti trasmette a quella dell'altra Parte le domande ricevute dai vettori ammesse e corredate di tutta la documentazione richiesta. 7. In base alle domande ricevute, le Autorita' competenti rilasceranno le autorizzazioni che consentono di eseguire il trasporto nel proprio territorio sulla base della reciprocita' salvo diverse intese delle Autorita' competenti. 8. Durante il trasporto, a bordo dei veicoli adibiti a servizi regolari, deve trovarsi l'originale dell'autorizzazione rilasciata dall'Autorita' competente.

Accordo - art. 6

Art. 6 I vettori non possono effettuare servizio interno nel territorio dell'altra Parte Contraente salvo diverse intese tra le Autorita' competenti delle Parti Contraenti.

Accordo - art. 7

Art. 7 1. Agli effetti del presente Accordo, e' considerato servizio regolare di transito il trasporto di viaggiatori con autobus in partenza dal territorio di una delle Parti Contraenti che attraversa il territorio dell'altra Parte con la destinazione in un terzo Paese, senza che alcun passeggero sia prelevato o deposto nel territorio dell'altra Parte Contraente. 2. I servizi regolari di transito si effettuano sulla base di una autorizzazione rilasciata dall'Autorita' competente del Paese attraversato, alla quale il vettore ha presentato la domanda tramite l'Autorita' competente del Paese di appartenenza.

Accordo - art. 8

Art. 8 1. Per servizio a navetta si intende agli effetti del presente Accordo il servizio organizzato al fine di trasportare dallo stesso luogo di partenza ad uno stesso luogo di soggiorno, di vacanza o di interesse turistico, viaggiatori preventivamente costituiti in gruppi per la durata del soggiorno previsto e per riportare ciascun gruppo allo stesso luogo di partenza con un ulteriore viaggio. 2. I viaggiatori che hanno effettuato insieme il viaggio fino al luogo di soggiorno debbono effettuare insieme il viaggio di ritorno, salvo diverse intese tra le Autorita' competenti delle Parti Contraenti. 3. Solo i viaggi effettivi di andata e ritorno fanno parte del servizio a navetta dovendosi effettuare a vuoto il primo viaggio di ritorno e l'ultimo di andata.

Accordo - art. 9

Art. 9 1. Per effettuare il servizio a navetta tra due localita', una situata nel territorio di una Parte Contraente e l'altra nel territorio dell'altra Parte Contraente, e' necessario ottenere la previa autorizzazione delle Autorita' competenti delle due Parti Contraenti. 2. L'autorizzazione e' attribuita al vettore sulla base di domanda indirizzata all'Autorita' competente della Parte Contraente sul cui territorio il vettore ha sede. 3. La domanda deve indicare le finalita' del servizio, l'itinerario, il numero di viaggi con data di loro effettuazione, il numero dei viaggiatori in totale e per ciascun viaggio e ogni altra informazione determinata dalla Commissione Mista. 4. Al fine del rilascio dell'autorizzazione corrispondente, l'Autorita' competente della Parte Contraente, che ha ricevuto le domande, trasmette all'Autorita' competente dell'altra Parte le domande ammesse, corredate dalla documentazione necessaria. 5. L'Autorita' competente dell'altra Parte comunichera' le proprie determinazioni entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. 6. Nel caso della determinazione positiva, l'Autorita' competente del Paese nel quale ha sede il vettore richiedente rilascia l'autorizzazione.

Accordo - art. 10

Art. 10 Agli effetti del presente Accordo, e' considerato servizio occasionale con autobus il trasporto di viaggiatori effettuato secondo una delle modalita' seguenti: 1) il trasporto sullo stesso veicolo delle stesse persone per tutto un itinerario che deve iniziare e terminare nel territorio del Paese di immatricolazione del veicolo; 2) il trasporto sullo stesso veicolo delle stesse persone quando il percorso ha il suo punto di partenza in un porto marittimo o aeroporto del Paese di immatricolazione del veicolo e in un punto di arrivo in un porto marittimo o aeroporto sul territorio dell'altro Paese ed il veicolo deve ritornare: - vuoto: - con viaggiatori, arrivati per nave o per aereo nello stesso porto o aeroporto sul territorio dell'altro Paese che debbono continuare il viaggio per nave o per aereo partendo da un altro porto o aeroporto sul territorio del Paese di immatricolazione del veicolo; - con viaggiatori, arrivati per nave, o per aero, in un altro porto o aeroporto sul territorio di questo Paese che debbono continuare il viaggio per nave o per aereo partendo da un altro porto o aeroporto sul territorio del Paese di immatricolazione del veicolo; 3) il servizio effettuato a vuoto sul territorio dell'altra Parte Contraente per trasportare nel Paese di immatricolazione del veicolo i gruppi formati in base ad un accordo preventivo tra il Vettore e un committente.

Accordo - art. 11

Art. 11 1. I servizi previsti ai punti 1) e 2) del precedente articolo 10 del presente Accordo, anche se in transito, sono effettuati senza alcuna autorizzazione. 2. In tali casi il conducente dell'autobus deve avere a bordo un elenco nominativo dei viaggiatori. 3. Non e' richiesta l'autorizzazione anche nel caso di sostituzione di autobus in avaria con un altro autobus, secondo le norme stabilite dalla Commissione Mista di cui all'articolo 28 del presente Accordo. 4. Nei casi previsti dal punto 3) dello stesso articolo 10 del presente Accordo, l'Autorita' competente del Paese di una delle Parti Contraenti, in cui ha sede l'impresa che deve effettuare il servizio, dovra' rivolgersi all'Autorita' competente dell'altra Parte Contraente con la richiesta sull'autorizzazione per l'effettuazione dei servizi. 5. Le Autorita' competenti delle Parti Contraenti si scambieranno un contingente annuale di autorizzazioni per l'effettuazione dei servizi occasionali con autobus di cui al punto 3 dell'articolo 10. Il contingente sara' approvato dalla Commissione Mista di cui all'articolo 28 del presente Accordo.

Accordo - art. 12

Art. 12 1. Per tutti gli altri servizi con autobus non previsti negli articoli precedenti del presente Accordo e' necessario ottenere preventivamente di volta in volta l'autorizzazione rilasciata dalle Autorita' competenti dei Paesi Contraenti. 2. L'autorizzazione e' rilasciata al vettore in base alla domanda indirizzata all'Autorita' competente del Paese in cui lo stesso vettore ha sede. 3. La domanda deve contenere l'indicazione della destinazione del viaggio, dell'itinerario, delle finalita' del viaggio stesso, del veicolo da utilizzare e tutte le altre indicazioni che saranno richieste di comune accordo dalle Autorita' competenti delle Parti Contraenti. 4. L'Autorita' competente di una delle Parti Contraenti trasmette le domande ammesse all'Autorita' competente dell'altra Parte Contraente, corredandole di tutta la documentazione richiesta. 5. L'Autorita' competente di una delle Parti Contraenti comunichera' all'Autorita' competente dell'altra Parte Contraente le proprie determinazioni entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. 6. Successivamente l'Autorita' competente del Paese nel quale ha sede il vettore richiedente rilascia l'autorizzazione al vettore.

Accordo - art. 13

Art. 13 1. Il vettore con sede sociale nel territorio di una delle Parti Contraenti che effettua il trasporto di merci deve essere munito, per i trasporti tra i due Paesi, e per quelli in transito, di un'autorizzazione rilasciata dall'Autorita' competente del Paese nel territorio del quale si effettua il trasporto, salvo quanto disposto dall'articolo 14 e salvo diversa decisione adottata dalla Commissione Mista prevista all'articolo 28 del presente Accordo. 2. Nell'effettuazione del trasporto di merci l'ingresso, il movimento e la permanenza dei veicoli, nonche' dei conducenti, nel territorio dell'altra Parte Contraente potranno essere sottoposti, a titolo di reciprocita', a particolari condizioni e controlli, quando lo richiedano esigenze di sicurezza dello Stato.

Accordo - art. 14

Art. 14 1. Nel rispetto delle norme nazionali in vigore che regolano l'ingresso e l'uscita dei materiali di cui al seguente elenco, non sono soggetti all'autorizzazione prevista nel precedente articolo 13: 1) i trasporti funebri; 2) i trasporti di materiale destinato alle esposizioni; 3) i trasporti occasionali di merci a destinazione di aeroporti o in provenienza da aeroporti in caso di deviazione dei servizi; 4) i trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori e trasporti di bagagli per mezzo di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso aeroporti o da essi provenienti; 5) i trasporti postali; 6) i trasporti di articoli necessari alle cure mediche in caso di soccorsi urgenti, soprattutto in presenza delle calamita' naturali; 7) i trasporti di merci di valore (per esempio metalli. preziosi) effettuati con veicoli speciali scortati dalla guardia; 8) il trasporto di parti di ricambio per la navigazione marittima ed aerea; 9) lo spostamento a vuoto di un veicolo adibito al trasporto di merci e destinato a sostituire un veicolo divenuto inutilizzabile nel territorio dei Paese dell'altra Parte Contraente. nonche' il ritorno a vuoto del veicolo in avaria nel Paese dove esso e' registrato; 10) i trasporti di api e avannotti; 11) i trasporti dell'impianto e dell'attrezzatura destinati all'organizzazione delle esibizioni teatrali. musicali, sportive, di cinema e di circo delle radio trasmissioni, delle riprese e teletrasmissioni; 12) i trasporti degli oggetti o materiali destinati esclusivamente alla pubblicita' o agli studi (per esempio, i carichi per le fiere ed esposizioni). 2. La Commissione Mista puo' apportare variazioni all'elenco dei trasporti esenti da autorizzazione.

Accordo - art. 15

Art. 15 1. L'autorizzazione, bilaterale o di transito, e' valida per l'andata ed il ritorno. 2. L'autorizzazione non e' trasferibile e da' al vettore il diritto ad effettuare trasporti con un veicolo o complesso di veicoli (autocarro senza rimorchio, autotreno, autoarticolato), entro il periodo di validita' indicato nell'autorizzazione medesima, comunque non superiore ad un anno. 3. Ai fini del presente Accordo sono da considerarsi in transito, i trasporti attraverso il territorio di uno dei Paesi Contraenti con destinazione verso un terzo Paese, senza che vi sia carico o scarico di merci nel territorio del Paese Contraente, attraverso il quale il transito ha luogo.

Accordo - art. 16

Art. 16 1. Non e' permesso assumere sul territorio dell'altra Parte Contraente i carichi di merci da scaricare sul territorio della stessa Parte Contraente. 2. E' altresi' vietato ai trasportatori, domiciliati nel territorio di una delle Parti Contraenti, effettuare trasporti tra l'altro Paese Contraente ed un Paese terzo, salvo apposita autorizzazione speciale rilasciata dall'Autorita' competente dell'altra Parte Contraente.

Accordo - art. 17

Art. 17 1. I requisiti di capacita' tecnica e professionale dei vettori, l'idoneita' dei veicoli, il contenuto dei documenti di circolazione dei veicoli, l'idoneita' alla guida dei conducenti, la copertura assicurativa ed i massimali contro i rischi di responsabilita' civile verso i terzi e verso i viaggiatori trasportati, sono determinati, nel rispetto delle disposizioni nazionali in vigore, dagli organi nazionali competenti dei Paesi Contraenti. 2. Le condizioni di polizza debbono essere comunque conformi alle disposizioni di legge vigenti nel Paese della Parte Contraente in cui si effettua il trasporto.

Accordo - art. 18

Art. 18 Le modalita' per il rilascio dei biglietti, per la compilazione dei documenti richiesti per il trasporto dei viaggiatori e delle merci, la rilevazione dei dati statistici da scambiare fra le Autorita' competenti, sono fissate di comune accordo dai rispettivi organi competenti delle Parti Contraenti.

Accordo - art. 19

Art. 19 1. I trasportatori ed il personale impiegato sui veicoli con i quali si effettua il trasporto sono tenuti a rispettare le norme relative alla circolazione stradale ed ai trasporti in vigore nel territorio della Parte Contraente ove si effettua il trasporto. 2. Per le violazioni delle norme di cui al comma precedente, sara' l'Autorita' competente della Parte Contraente nel territorio della quale le violazioni sono state commesse.

Accordo - art. 20

Art. 20 1. I trasportatori delle due Parti Contraenti sono obbligati al rispetto delle norme valutarie e fiscali in vigore nel territorio della Parte Contraente ove si effettua il trasporto. 2. La Commissione Mista, prevista dall'articolo 28, potra' proporre all'esame degli organi competenti le facilitazioni di carattere fiscale che siano consentite dalla legislazione dei Paesi delle Parti Contraenti.

Accordo - art. 21

Art. 21 1. Ciascuna Parte Contraente consente l'ingresso nel suo territorio dei veicoli immatricolati nel territorio dell'altra Parte Contraente in esenzione temporanea dai diritti doganali, a condizione che essi siano riesportati. 2. Le Parti Contraenti possono esigere che tali veicoli siano sottoposti alle formalita' doganali richieste per temporanea importazione nel territorio del Paese della rispettiva Parte Contraente.

Accordo - art. 22

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