LEGGE 19 ottobre 1999, n. 409
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo fra le Nazioni Unite e il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura - FAO - su la Conferenza diplomatica dei plenipotenziari sull'istituzione di una Corte penale internazionale, con allegati, fatto a New York il 27 febbraio 1998 ed a Roma il 13 marzo 1998.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 19 dell'Accordo stesso.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
CIAMPI
D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
Accordo-art. 1
ACCORDO FRA LE NAZIONI UNITE E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ORGANIZZAZIONI DELLE NAZIONI UNITE PER L'ALIMENITAZIONE E L'AGRICOLTURA SU LA CONFERENZA DIPLOMATICA DEI PLENIPOTENZIARI SULL'ISTITUZIONE DI UNA CORTE PENALE INTERNAZIONALE Preambolo PREMESSO CHE l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con la risoluzione 52/160 del 15 dicembre 1997, ha deciso che la Conferenza Diplomatica dei Plenipotenziari delle Nazioni Unite sull'Istituzione di una Corte Penale Internazionale, aperta a tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite, o ai membri delle agenzie specializzate o dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, si terra' a Roma dal 15 giugno al 17 luglio 1998, allo scopo di finalizzare ed adottare una convenzione sull'istituzione di una corte penale internazionale..." (qui di seguito denominata la Conferenza); PREMESSO CHE l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha accettato con vivo apprezzamento la generosa offerta del Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito denominato il Governo) di ospitare la Conferenza Diplomatica dei Plenipotenziari sull'Istituzione di una Corte Penale Internazionale; CONSIDERANDO che l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (qui di seguito denominata FAO) e' disposta ad assistere il Governo italiano ad espletare alcuni obblighi del Governo, di cui al presente Accordo, fornendo, ovvero predisponendo per le Nazioni Unite la fornitura di impianti per conferenze, comprese alcune attrezzature, personale ed alti servizi relativi alla Conferenza, i cui costi saranno sostenuti dal Governo; PREMESSO CHE l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nel paragrafo 17 della risoluzione 47/202 del 22 dicembre 1992, ha deciso che gli organismi delle Nazioni Unite possano riunirsi in sessione al di fuori delle sedi istituzionali quando il Governo che dirama un invito per una sessione da ospitare nel proprio territorio conviene di sostenere le spese aggiuntive reali direttamente o indirettamente collegate, previa consultazione con il Segretario Generale per quanto riguarda la loro natura e il possibile importo; PERTANTO le Nazioni Unite, il Governo e la FAO con il presente Accordo convengono quanto segue: Articolo 1 Data e luogo della Conferenza La Conferenza si terra' presso la sede della FAO di Roma, Italia, dal 15 giugno al 17 luglio 1998. sp;
Accordo-art. 2
Articolo 2 Collegamento fra le Nazioni Unite, il Governo e la FAO 1. Le Nazioni Unite nomineranno un funzionario che fungera' da ufficiale di collegamento per le Nazioni Unite fra il Governo e la FAO. 2. Il Governo nominera' un funzionario che fungera' da ufficiale di collegamento per il Governo fra le Nazioni Unite e la FAO. 3. La FAO nominera' un funzionario che fungera' da ufficiale di collegamento per la FAO fra le Nazioni Unite ed il Governo. sp;
Accordo-art. 3
Articolo 3 Partecipazione alla Conferenza 1. In conformita' con la risoluzione 52/160 dell'Assemblea Generale, la partecipazione alla Conferenza sara' aperta: (a) ai rappresentanti degli Stati Membri delle Nazioni Unite, o ai membri delle agenzie specializzate o dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica; (b) ai rappresentanti delle organizzazioni e degli altri organismi che abbiano ricevuto un invito ufficiale dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in base alle risoluzioni in materia, a partecipare, in qualita' di osservatori, alle sue sessioni ed ai suoi lavori, con l'intesa che tali partecipanti intervengano alla Conferenza in tale veste; (c) ai rappresentanti delle organizzazioni intergovernative regionali interessate ed agli altri organismi internazionali interessati, compresi i Tribunali Internazionali per la ex Jugoslavia e per il Rwanda, in qualita' di osservatori; (d) alle organizzazioni non governative accreditate dal Comitato Preparatorio per l'Istituzione di una Corte Penale Internazionale tenendo in debito conto le disposizioni della sezione VII della risoluzione 1996/31 del Consiglio Economico e Sociale del 25 luglio 1996, ed in particolare l'importanza delle attivita' da esse svolte per i lavori della Conferenza, in qualita' di osservatori. 2. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite designera' dei funzionari delle Nazioni Unite incaricati di partecipare alla Conferenza allo scopo di fornire assistenza (cfr. Allegato I al presente Accordo). 3. Le riunioni pubbliche della Conferenza saranno aperte ai rappresentanti dei mezzi di informazione accreditati dalle Nazioni Unite a loro discrezione. sp;
Accordo-art. 4
Articolo 4 Locali, attrezzature, utenze e forniture 1. Il Governo, di concerto con la FAO, provvedera' che vengano forniti, presso la sede della FAO, lo spazio, la sistemazione per gli uffici e le strutture necessarie per svolgere la Conferenza, ivi comprese le sale conferenza per gli incontri formali e informali, uffici e depositi, salotti ed altre relative strutture, nonche' lo spazio necessario per le zone registrazione, i mezzi di comunicazione di massa (stampa, televisione e radio) e gli osservatori di cui al paragrafo 1 (b), (c) e (d) del precedente Articolo 3, come specificato in Allegato II al presente Accordo. 2. I locali di cui sopra resteranno a disposizione delle Nazioni Unite, ai fini della Conferenza, 24 ore al giorno per tutta la durata della Conferenza e per il periodo aggiuntivo precedente all'apertura e successivo alla chiusura della Conferenza, concordato fra le Nazioni Unite, il Governo e la FAO per la preparazione e la sistemazione di tutte le questioni relative alla Conferenza. 3. Le sale conferenza principali saranno dotate di impianti per la traduzione simultanea e la registrazione nelle sei lingue della Conferenza. La sala Plenaria sara' altresi' dotata di impianto meccanizzato per le votazioni. Ciascuna cabina per gli interpreti potra' collegarsi con tutti e sette i canali (l'oratore piu' gli altri canali). Le cabine per l'arabo ed il cinese saramo dotate di un meccanismo grazie al quale gli interpreti potranno sovrapporsi al canale inglese o francese, in modo tale che gli interpreti di arabo e cinese potranno tradurre in quelle lingue senza spostarsi' fisicamente nell'una o nell'altra cabina. L'elenco, delle sale riunioni assegnate alla Conferenza, insieme con le relative specifiche, figura in Allegato II. 4. Il Governo, di concerto con la FAO, fornira', installera' e provvedera' a sue spese alla manutenzione di tutte le attrezzature ed il materiale necessario per lo svolgimento della Conferenza, ivi comprese le attrezzature di cui all'Allegato III al presente Accordo con le tastiere nelle lingue necessarie, e fornira' il materiale specificato in tale Allegato. Inoltre il Governo, di concerto con la FAO, provvedera' a sue spese a fornire, attrezzare e mantenere in buono stato tutte le stanze, gli impianti ed i materiali, in modo considerato adeguato dal Segretariato della Conferenza delle Nazioni Unite (qui di seguito denominato Segretariato della Conferenza) per l'adeguato svolgimento della Conferenza. 5. A sue spese il Governo, insieme con la FAO, provvedera' a far registrare su cassetta tutte le sessioni della Conferenza, ivi comprese quelle dei gruppi di lavoro (oratore e traduzione inglese) ed a fornire le cassette al Segretariato. La FAO fornira' tutto il materiale di cancelleria necessario per l'adeguato svolgimento della Conferenza. 6. Il Governo, insieme con la FAO, provvedera' a fornire e sosterra' le spese di tutti i servizi di utenza necessari, quali l'acqua e l'elettricita', nonche' delle comunicazioni telefoniche locali del Segretariato e delle sue comunicazioni via telex, telefax, trasmissione per posta elettronica o per telefono con le Nazioni Unite di Ginevra e la sede delle Nazioni Unite di New York, nei casi in cui tali comunicazioni siano autorizzate dal Segretario Esecutivo della Conferenza o dalle persone da questi delegate. 7. Il Governo fornira' e sosterra' le spese di trasporto ed assicurative da qualunque Ufficio istituzionale delle Nazioni Unite fino al luogo della Conferenza e ritorno, per tutti i documenti del Segretariato della Conferenza, i materiali e le attrezzature necessarie per l'adeguato svolgimento della Conferenza. Le Nazioni Unite, di concerto con il Governo, decideranno con quale mezzo trasportare tali attrezzature e materiali. Il Governo potra' in alternativa anche provvedere a fornire attrezzature e materiali equivalenti nel luogo della Conferenza. 8. Il Governo, di concerto con la FAO, garantira' l'accesso presso la sede della FAO, su base commerciale, ai servizi bancari, postali, telefonici, di fax o altri tipi di telecomunicazioni, ai servizi di ristorazione ed agenzia di viaggio, allestiti di concerto con le Nazioni Unite, ad uso delle persone di cui all'Articolo 3. 9. Il Governo, insieme con la FAO, provvedera' a fornire, all'interno o nelle immediate vicinanze della Conferenza, e senza spese per le Nazioni Unite o per la FAO, un'area di lavoro per la stampa ed una sala briefing per i corrispondenti. 10. Il Governo fornira' e sosterra' le spese di interpretariato (italiano/inglese/francese) nel corso dei briefing per la stampa. sp;
Accordo-art. 5
Articolo 5 Servizi medici Il Governo, di concerto con la FAO, provvedera' a fornire adeguate strutture mediche di pronto soccorso per le emergenze all'interno dell'area della conferenza. L'accesso immediato ed il ricovero ospedaliero saranno assicurati dal Governo ogniqualvolta sara' richiesto, ed i trasporti necessari saranno costantemente disponibili su chiamata. sp;
Accordo-art. 6
Articolo 6 Servizi di polizia 1. Il Governo fornira' a sue spese i servizi di polizia che potranno essere necessari per garantire l'efficiente svolgimento della Conferenza senza interferenze di alcun tipo. Tali servizi di polizia saranno posti sotto la supervisione ed il controllo diretti di un Alto Funzionario, fornito dal Governo. 2. La sicurezza all'interno dei locali della FAO, necessaria in relazione alla Conferenza, sara' fornita dalla FAO di concerto con il Segretariato delle Nazioni Unite, al fine di garantire un efficiente funzionamento senza interferenze di alcun tipo. Tale sicurezza sara' fornita sotto la supervisione ed il controllo diretti del Servizio di Sicurezza della FAO, che nominera' un Funzionario addetto alla Sicurezza della Conferenza, che avra' la supervisione della sicurezza della Conferenza e fungera' da Ufficiale di Collegamento addetto alla Sicurezza con il Governo. 3. L'Alto Funzionario lavorera' in stretta collaborazione con l'Ufficiale di Collegamento addetto alla Sicurezza, in modo tale da garantire un'adeguata atmosfera di sicurezza e tranquillita'. L'Ufficiale di Collegamento addetto alla Sicurezza terra' il rappresentante del Segreario Generale presso la Conferenza informato su tutte le questioni di sicurezza relative alla Conferenza. sp;
Accordo-art. 7
Articolo 7 Sistemazione alberaghiera Il Governo adottera' misure atte a garantire la disponibilita' di un'adeguata sistemazione in alberghi o residence a tariffe commerciali ragionevoli per le persone che parteciperanno alla Conferenza o vi assisteranno. sp;
Accordo-art. 8
Articolo 8 Trasporti 1. Il Governo garantira' la disponibilita' di un trasporto adeguato, su base commerciale ragionevole, per tutti i partecipanti alla Conferenza e per il personale del Segretariato della Conferenza, nonche' per gli altri funzionari delle Nazioni Unite, da e verso l'aeroporto Leonardo da Vinci, per un periodo ragionevole precedente, concomitante e successivo alla Conferenza, come pure il trasporto fra gli alberghi principali ed i locali della Conferenza per la durata della Conferenza. 2. Il Governo, di concerto con le Nazioni Unite, fornira' a sue spese un numero adeguato di automobili con autisti per uso ufficiale dei funzionari piu' importanti ed il Segretariato della Conferenza, nonche' eli altri trasporti locali richiesti dal Segretariato in relazione alla Conferenza, come specificato in Allegato IV. sp;
Accordo-art. 9
Articolo 9 Personale locale 1. Il Governo provvedera' a sue spese, ponendolo sotto la supervisione generale del Segretario Esecutivo della Conferenza, al personale locale richiesto in aggiunta al personale del Segretariato delle Nazioni Unite: (a) per garantire il buon funzionamento delle attrezzature e degli impianti di cui al precedente Articolo 4; (b) per riprodurre e distribuire i documenti ed i comunicati stampa necessari per la Conferenza: (c) per lavorare con mansioni di segretari, dattilografi, impiegati, commessi, portieri della sala conferenze e autisti. Le esigenze dettagliate relative al personale locale figurano all'Allegato V al presente Accordo. 2. Il Governo provvedera' a mettere a disposizione a sue spese, su richiesta delle Nazioni Unite, parte del personale locale di cui al precedente paragrafo 1, in base alla richiesta delle Nazioni Unite, per un periodo prima dell'apertura e dopo la chiusura della Conferenza. 3. Il Governo provvedera' a mettere a disposizione a sue spese, su richiesta del Segretario Esecutivo della Conferenza, un numero adeguato di membri del personale locale di cui al precedente paragrafo 1, al fine di mantenere i servizi notturni che potranno rendersi necessari in relazione alla Conferenza. sp;
Accordo-art. 10
Articolo 10 Disposizioni finanziarie 1. Il Governo, oltre agli obblighi finanziari e di altro tipo previsti altrove nel presente Accordo, sosterra' le spese aggiuntive reali derivanti direttamente o indirettamente dal fatto che la Conferenza si svolgera' a Roma piuttosto che presso le sedi istituzionali delle Nazioni Unite. Tali spese, stimate provvisoriamente a $US 1,557,685.00 comprenderanno, ma non esclusivamente, le spese aggiuntive reali di viaggio e le spettanze per i funzionari delle Nazioni Unite preposti all'organizzazione della Conferenza o che vi parteciperanno, nonche' le spese di trasporto delle attrezzature e dei materiali non prontamente disponibili in loco. Le disposizioni relative al viaggio ed al trasporto saranno prese dal Segretariato delle Nazioni Unite in base alle Norme ed i Regolamenti del Personale delle Nazioni Unite e le relative prassi amministrative sugli standard di viaggio, le spettanze per i bagagli, il pagamento del vitto (diaria) e le spese di terminale. L'elenco dei funzionari delle Nazioni Unite necessari per allestire i servizi della Conferenza figura in Alleagato 1 al presente Accordo. 2. Il Governo, entro il 30 aprile 1998, versera' alle Nazioni Unite la somma di $US 1,557,685.00, ossia il preventivo globale di cui al paragrafo 1 del presente Articolo (cfr. l'Allegato VI al presente Accordo). 3. Ove necessario, il Governo versera' altri anticipi, su richiesta delle Nazioni Unite, in modo tale che queste ultime non dovranno mai finanziare temporaneamente, con risorse in contanti, le spese aggiuntive di pertinenza del Governo. 4. Il versamento e gli anticipi di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3 saranno usati solo per onorare gli obblighi delle Nazioni Unite in relazione alla Conferenza ed alle sue fasi preparatorie. 5. Dopo la chiusura della Conferenza, le Nazioni Unite forniranno al Governo un rendiconto dettagliato dei conti, che attesti le spese aggiuntive reali sostenute dalle Nazioni Unite ed a carico del Governo, in conformita' con il paragrafo 1 del presente Articolo. Tali spese saranno espresse in dollari USA, al tasso di cambio ufficiale delle Nazioni Unite del giorno in cui vengono effettuati i pagamenti. Le Nazioni Unite, sulla base di tale rendiconto dettagliato, rimborseranno al Governo i fondi non spesi con il versamento effettuato o con gli anticipi di cui rispettivamente ai paragrafi 2 e 3 ) del presente Articolo. Nel caso in cui le spese aggiuntive reali superino l'importo del versamento e degli anticipi, il Governo rimettera' il saldo insoluto entro un mese dalla data di ricezione dei rendiconti dettagliati. I conti definitivi saranno soggetti a revisione, come previsto dalle Norme e Regolamenti Finanziari delle Nazioni Unite, ed i conguagli finali dei conti saranno soggetti alle osservazioni che potrebbero insorgere a seguito delle revisioni effettuate dal Comitato dei Revisori delle Nazioni Unite, le cui delibere saranno accettate come definitive sia dalle Nazioni Unite che dal Governo. sp;
Accordo-art. 11
Articolo 11 Responsabilita' 1. Il Governo sara' tenuto a trattare ogni azione, istanza, o altre richieste avanzate nei confronti delle Nazioni Unite o dei loro funzionari, e dovute a: (a) danni a persone o danni o perdita di proprieta' nei locali di cui all'Articolo 4; (b) danni a persone o danni o perdita di proprieta' causati da, o subiti usando i servizi di trasporto di cui all'Articolo 8; (c) l'impiego per la Conferenza del personale fornito dal Governo, di cui all'Articolo 9. 2. Il Governo risarcira' e mallevera' le Nazioni Unite ed i loro funzionari per tali azioni, istanze o altre richieste, tranne nel caso in cui le Parti abbiano convenuto che tale danno, perdita o lesione siano dovuti a grave negligenza o cattiva condotta intenzionale del personale delle Nazioni Unite. sp;
Accordo-art. 12
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