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LEGGE 9 novembre 1999, n. 405

Current text a fecha 1999-11-09

Entrata in vigore della legge: 10-11-1999

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 9 settembre 1999, n. 312, recante disposizioni straordinarie ed urgenti per il settore della pesca e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

De Castro, Ministro delle politiche agricole e forestali

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Allegato

ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 9 SETTEMBRE 1999, N. 312 All'articolo 1: al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", intendendosi corrispondentemente ridotta, per il 1999, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208, come ripartita dalla tabella F della legge 23 dicembre 1998, n. 449;"; al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) quanto a lire 16.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;". Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: "Art. 2-bis. -1. Ai commercianti all'ingrosso e al dettaglio di prodotti ittici freschi dell'Adriatico, nonche' agli addetti ai mercati degli stessi prodotti nelle attivita' manifatturiere della lavorazione del pesce e di facchinaggio, e' concessa, a parziale copertura delle perdite, e per tutta la durata del fermo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1999, n. 249, come prorogato dall'articolo 1, una indennita' fino ad un massimo di lire 200.000 giornaliere, per sei giorni alla settimana. 2. Con proprio decreto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede entro il 30 novembre 1999, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al riparto dei fondi di cui al comma 4 tra le regioni adriatiche, individuate in Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. 3. Le regioni di cui al comma 2 provvederanno con proprio atto a stabilire le modalita' e l'entita' della misura della provvidenza e della relativa erogazione. 4. Gli interventi previsti dal comma 1, nei limiti di lire 31 miliardi per l'anno 1999, sono posti a carico delle risorse disponibili nell'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, intendendosi corrispondentemente ridotta per il 1999 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208, come rifinanziata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449. Tali risorse affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla competente unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1999".