DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 settembre 1999, n. 425
Entrata in vigore del decreto: 1-12-1999
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106;
Visto l'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39;
Visti i pareri della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi espressi nelle sedute del 4 novembre 1997 e del 18 novembre 1998;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 ottobre 1998, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio i compiti concernenti l'organizzazione, il funzionamento e l'attivita' dei servizi tecnici nazionali;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 26 aprile 1999;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
1.Il presente regolamento individua, in conformita' all'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilita' del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, dei singoli Servizi (Servizio nazionale dighe, Servizio geologico nazionale, Servizio idrografico e mareografico nazionale, Servizio sismico nazionale) e delle relative sedi periferiche, che nel presente regolamento vengono tutti indicati con il termine "Amministrazione". Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo: - Per il testo del comma 4 dell'art. 24 della legge n. 241/1990 vedi nelle note alle premesse. Note alle premesse: - La legge 18 maggio 1989, n. 183, reca: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo". - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, reca "Regolamento concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali geologico, idrografico e mareografico, sismico e dighe nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183". - Il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, reca "Regolamento concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183". - Il testo dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e' il seguente: "Art. 24. - 1. Il diritto di accesso e' escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonche' nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento. 2. Il Governo e' autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti intesi a disciplinare le modalita' di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare: a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali; b) la politica monetaria e valutaria; c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalita'; d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici. 3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresi' stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2. 4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o piu' regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilita' sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2. 5. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 9 della legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonche' ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi. 6. I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facolta' di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non e' comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13, salvo diverse disposizioni di legge". - L'art 17, comma 3, della legge 3 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - Il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, concernente "Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e' il seguente: "Art. 8 (Disciplina dei casi di esclusione). - 1. Le singole amministrazioni provvedono all'emanazione dei regolamenti di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'osservanza dei criteri fissati nel presente articolo. 2. I documenti non possono essere sottratti all'accesso se non quando essi siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. I documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine, le amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso. 3. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento. 4. Le categorie di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardano tipologie di atti individuati con criteri di omogeneita' indipendentemente dalla loro denominazione specifica. 5. Nell'ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4, i documenti amministrativi possono essere sottratti all'accesso: a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, nonche' all'esercizio della sovranita' nazionale e alla continuita' e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione; b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria; c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalita' con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identita' delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonche' all'attivita' di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini; d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. Deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici". - Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, reca: "Attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la liberta' di accesso alle informazioni in materia di ambiente". Nota all'art. 1: - Per il testo del comma 4 dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le note alle premesse.
Art. 2
Categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica
1.Ai sensi dell'articolo 8, comma 5, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la sicurezza e l'ordine pubblico, sono sottratti all'accesso i documenti concernenti gli impianti di sicurezza degli edifici destinati a sede dell'Amministrazione.
Nota all'art. 2: - Per il testo del comma 5, lettera a), dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, si vedano le note alle premesse.
Art. 3
Categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone e gruppi di imprese
2.Non e' ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso di formazione dei provvedimenti di cui all'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del comma 5, lettera d), dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, si vedano le note alle premesse. - Il testo dell'art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' il seguente: "Art. 13. - 1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attivita' della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione. 2. Dette disposizioni non si applicano altresi' ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano".
Art. 4
Esclusioni al diritto di accesso previste dall'ordinamento
1.Oltre ai documenti amministrativi appartenenti alle categorie indicate dal presente regolamento, sono sottratti all'accesso anche i documenti di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2.Sono, altresi', esclusi dal diritto di accesso i documenti che altre amministrazioni escludono dall'accesso e che l'Amministrazione si trova, per varie ragioni, a detenere.
Nota all'art. 4: - Per il testo del comma 1 dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le note alle premesse.
Art. 5
Differimento del diritto di accesso
1.Per le categorie di documenti indicati nell'articolo 3, del presente regolamento, la sottrazione all'accesso opera fino alla manifestazione di consenso espressa dai soggetti direttamente interessati.
2.I documenti contenenti dati in possesso dell'Amministrazione sono sottratti all'accesso fino alla conclusione del procedimento di validazione, previsto dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85.
3.E' in facolta' dell'Amministrazione di differire l'accesso anche nei casi previsti dall'articolo 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4.L'atto che dispone il differimento deve sempre indicarne la durata.
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, e' il seguente: "Art. 22 (Compiti del Servizio idrografico e mareografico nazionale). - 1. Il Servizio idrografico e mareografico nazionale, fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, provvede al rilevamento, validazione, archiviazione e pubblicazione delle grandezze climatiche, idrologiche e idrografiche interessanti il reticolo idrografico superficiale e sotterraneo, le lagune, il clima marittimo, i livelli marini ed i litorali. La finalita' e' quella di descrivere i fenomeni climatici, idrologici e marittimi in rapporto alle necessita' della difesa del suolo ed alle proposte di utilizzazione delle risorse idriche, in attuazione del disposto di cui all'art. 9, comma 3, della legge. 2. Il Servizio idrografico e mareografico nazionale svolge i seguenti compiti: a) provvede al rilievo sistematico e alle elaborazioni delle grandezze relative al clima terrestre; b) provvede al rilievo sistematico dei corsi d'acqua; c) provvede al rilievo sistematico ed alle elaborazioni delle grandezze relative ai deflussi superficiali, al trasporto solido, ai deflussi sotterranei e delle sorgenti, nonche' all'osservazione e lo studio dell'erosione superficiale; d) provvede al rilievo sistematico ed alla elaborazione delle grandezze relative al clima marittimo, allo stato dei litorali ed ai livelli marini; e) - f) (Abrogate); g) provvede alla pubblicazione sistematica degli elementi osservati ed elaborati; provvede inoltre alla pubblicazione di cartografie tematiche; h) esamina ed esprime parere sulle domande di grandi derivazioni e sui progetti di opere civili idrauliche e di bonifica di competenza statale; i) collabora con le regioni, gli enti competenti e le amministrazioni locali, alla tutela delle acque dall'inquinamento mediante l'accertamento della misura della quantita' e della qualita' dei corpi idrici. 3. Restano affidati al servizio idrografico e mareografico nazionale tutti i compiti demandati dalle vigenti disposizioni di legge al servizio idrografico ed al servizio mareografico del Ministero dei lavori pubblici". - Per il testo del comma 6 dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le note alle premesse.
Art. 6
Documenti accessibili
1.I documenti che non rientrano in alcuna delle categorie elencate negli articoli 2, 3 e 4, sono accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, secondo le modalita' stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.
2.L'accesso agli originali cartografici in materiale deteriorabile e' consentito attraverso la sola visione degli atti. Con provvedimento del capo del Dipartimento sono stabilite le modalita' tecniche per l'estrazione di copie di tali documenti.
Nota all'art. 6: - Per i titoli delle leggi n. 241/1990 e n. 352/1992, si veda nelle note alle premesse.
Art. 7
Ufficio relazioni con il pubblico
1.Con successivo provvedimento e' istituito, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, l'ufficio per le relazioni con il pubblico, al fine di agevolare, anche mediante l'adozione di idonee misure organizzative, l'esercizio del diritto di accesso di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
Nota all'art. 7: - Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e' il seguente: "Art. 12 (Ufficio relazioni con il pubblico). - 1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano, nell'ambito della propria struttura e nel contesto della ridefinizione degli uffici di cui all'art. 31, uffici per le relazioni con il pubblico. 2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche: a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241; b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti; c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza. 3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata capacita' di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione. 4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative di comunicazione di pubblica utilita'; in particolare, le amministrazioni dello Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale struttura centrale di servizio, secondo un piano annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri. 5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario. 5-bis. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e il personale da lui indicato possono promuovere iniziative volte, anche con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico, alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure e all'incremento delle modalita' di accesso informale alle informazioni in possesso dell'amministrazione e ai documenti amministrativi. 5-ter. L'organo di vertice della gestione dell'amministrazione o dell'ente verifica l'efficacia dell'applicazione delle iniziative di cui al comma 5-bis, ai fini dell'inserimento della verifica positiva nel fascicolo personale del dipendente. Tale riconoscimento costituisce titolo autonomamente valutabile in concorsi pubblici e nella progressione in carriera del dipendente. Gli organi di vertice trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di una adeguata pubblicizzazione delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua le forme di pubblicazione. 5-quater. Le disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, a decorrere dal 1 luglio 1997, sono estese a tutto il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche". - Per il titolo della legge n. 241/1990, si veda nelle note alle premesse.
Art. 8
Modifiche al regolamento
1.Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e, successivamente, almeno ogni tre anni, l'Amministrazione verifica la congruita' delle categorie di documenti sottratti all'accesso individuate negli articoli precedenti.
Art. 9
P u b b l i c i t a'
1.L'Amministrazione per il presente decreto e le eventuali successive modifiche puo' stabilire le forme di pubblicita' piu' opportune.
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Minniti
Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1999
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 168