LEGGE 28 ottobre 1999, n. 423
Entrata in vigore della legge: 17-11-1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo modificativo della Convenzione sottoscritta il 15 novembre 1979 tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione fiscale, fatto a Bologna il 3 dicembre 1997.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo modificativo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dal protocollo stesso.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Protocollo
PROTOCOLLO MODIFICATIVO DELLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 15 NOVEMBRE 1979 TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARGENTINA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE L'EVASIONE FISCALE Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Argentina, desiderosi di modificare la disposizione dell'Articolo 24, 3 (che si riferisce all'eliminazione della doppia imposizione per la Repubblica Argentina) della "Convenzione per la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina per Evitare, le Doppie Imposizioni in materia di Imposte sul Reddito e sul Patrimonio e Prevenire l'Evasione Fiscale", sottoscritta a Roma il 15 novembre 1979; hanno deciso di concludere un Protocollo Modificativo della . suddetta Convenzione. Il terzo paragrafo dell'Articolo 24 sara' sostituito dal seguente: "Nella Repubblica Argentina, la doppia imposizione sara' evitata nel modo seguente: Quando un residente dell'Argentina ottiene redditi o possiede cespiti patrimoniali che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, possono essere sottoposti ad imposizione in Italia, potra' dedurre: a) sull'imposta prelevata sui redditi di detto residente, un importo pari all'imposta sul reddito effettivamente pagato in Italia; b) sull'imposta prelevata sul patrimonio di detto residente, un importo pari all'imposta sul patrimonio effettivamente pagata in Italia. Tuttavia in entrambi i casi questa deduzione non potra' eccedere la parte dell'imposta sul reddito o sul patrimonio calcolata prima della deduzione, corrispondente, a seconda dei casi, ai redditi o al patrimonio che possono sottoporsi ad imposizione in Italia." Le disposizioni del presente Protocollo Modificativo Costituiranno parte integrante della Convenzione suddetta ed entreranno in vigore dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica. Le suddette modifiche saranno applicabili conformemente a quanto stabilito nel paragrafo 2 dell'Articolo 30 della suddetta Convenzione. In fede di che i rappresentanti del Governo della Repubblica Italiana e del Governo della Repubblica Argentina, debitamente autorizzati a farlo, hanno sottoscritto il presente Protocollo. Fatto a Bologna il 3 dicembre 1997 in duplice esemplare originale, in lingue italiana, spagnola e francese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso, di divergenza prevarra' la lingua francese. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA ARGENTINA Parte di provvedimento in formato grafico
Protocole
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