LEGGE 12 novembre 1999, n. 414

Type Legge
Publication 1999-11-12
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

Entrata in vigore della legge: 14-11-1999

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 13 settembre 1999, n. 317, recante disposizioni urgenti a tutela delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Russo Jervolino, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Diliberto Avvertenza:

Il decreto-legge 13 settembre 1999, n. 317, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 216 del 14 settembre 1999.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto

1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 20.

Allegato

ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 13 SETTEMBRE 1999, N. 317. All'articolo 1: al comma 1 sono premessi i seguenti: "01. All'articolo 12 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, la rubrica e' sostituita dalla seguente: ''Copertura assicurativa e casi di esclusione'' e dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: ''1-bis. L'elargizione non e' ammessa per la parte in cui il medesimo danno sia stato oggetto di precedente risarcimento o rimborso a qualunque titolo da parte di altre amministrazioni pubbliche''. 02. All'articolo 16 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: ''2-bis. L'elargizione e' revocata in tutto o in parte se, dopo l'elargizione stessa, vengono effettuati, per il medesimo danno, risarcimenti o rimborsi a qualunque titolo ad opera di imprese assicuratrici o amministrazioni pubbliche''"; dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis. All'articolo 24 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, il comma 1 e' sostituito dal seguente: '' 1. La domanda di elargizione, fermo quanto previsto dall'articolo 2, puo' essere presentata in relazione ad eventi dannosi denunciati o accertati in conformita' a quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge''. 1-ter. All'articolo 24 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, al comma 3, sono soppresse le parole: ''entro il medesimo termine previsto dal comma 1''. 1-quater. La domanda di elargizione di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, come sostituito dal comma 1- bis del presente articolo, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il termine e' di un anno da tale data, nell'ipotesi in cui siano decorsi o abbiano iniziato a decorrere i termini previsti dall'articolo 13, comma 4, della legge 23 febbraio 1999, n. 44. 1-quinquies. Il termine di ripresentazione della domanda di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, come modificato dal comma 1-ter del presente articolo, e' di duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"; al comma 2, capoverso 3-bis, dopo le parole: "dall'articolo 21" sono inserite le seguenti: "e comunque non oltre il trecentocinquantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge,"; il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. All'articolo 25, commi 1 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, la parola ''centottantesimo'' e' sostituita dalla seguente: ''trecentocinquantesimo''".

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.