Entrata in vigore della legge: 16-11-1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Nuova Zelanda concernente la coproduzione cinematografica, con allegato, fatto a Roma il 30 luglio 1997.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 8 dell'accordo stesso.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
CIAMPI
D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardisigilli: DILIBERTO ______
Accordo- art. 1
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA NUOVA ZELANDA CONCERNENTE LA COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Nuova Zelanda (di seguito denominati "Parti Contraenti") Considerando che le industrie cinematografiche dei due Paesi trarranno beneficio da una piu' stretta e reciproca cooperazione nella produzione di film; e Considerando che i film, in grado di accrescere il prestigio delle industrie cinematografiche e dei due Paesi, trarrebbero beneficio dalle disposizioni contenute in questo Accordo, Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 Ai fini del presente Accordo: 1. A) per "film in coproduzione" si intende un film realizzato nei termini dell'approvazione congiunta delle Autorita' competenti dei due Paesi: (i) da uno o piu' produttori italiani (il"coproduttore italiano") con uno o piu' produttori neozelandesi (il "coproduttore neozelandese"); oppure (ii) da un cooproduttore italiano e da un cooproduttore neozelandese, insieme ad uno o piu' produttori di un Paese terzo con i quali il Governo della Repubblica Italiana, il Governo della Nuova Zelanda o la "New Zeland Film Commission" abbiano stipulato un Accordo di cooproduzione (terzo coproduttore); oppure (iii) da un coproduttore italiano e da un coproduttore neozelandese insieme ad uno o piu' coproduttori terzi. B) per "film in coproduzione gemellata" si intendono: (i) due film che prevedano la partecipazione, anche solo finanziaria, del coproduttore minoritario e che insieme soddisfino i seguenti criteri: (a) i costi di produzione di entrambi i film sono stati sostenuti congiuntamente, e (b) nel caso di uno dei film, il coproduttore italiano abbia esercitato in maniera prevalente il controllo produttivo creativo e, nel caso dell'altro film, il coproduttore neozelandese abbia esercitato in maniera prevalente il controllo produttivo creativo; oppure (ii) previa approvazione di entrambe le Autorita' competenti, tre o piu' film realizzati da coproduttori italiani e neozelandesi insieme ad uno o piu' terzi coproduttori con ognuno dei quali una o entrambe le Parti Contraenti, o la New Zeland Film Commission, abbiano stiptilato Accordi di coproduzione e dove: (a) i costi di produzione di tutti i film siano stati sostenuti da tutti i coproduttori; e (b) nel caso di uno dei film, il coproduttore italiano abbia esercitato in maniera prevalente il controllo produttivo creativo e nel caso di un altro dei film il coproduttore neozelandese abbia esercitato in maniera prevalente il controllo produttivo creativo; C) per "film" si intende qualsiasi sequenza di immagine visiva, senza tenere conto del formato, inclusi l'animazione ed i documentari, che rientri nella sfera d'azione delle leggi in vigore in quel momento in ciascun Paese e che regolano la concessione di benefici in relazione alla produzione di un film. 2. Per "cittadini" si intendono: (a) con riferimento all'Italia, i cittadini italiani ed i cittadini di un altro Stato membro dell'Unione Europea; (b) con riferimento alla Nuova Zelanda, i cittadini neozelandesi. 3. Quanto alla Nuova Zelanda, per "residenti" si intendono le persone che hanno diritto, secondo le leggi in vigore in quel momento in Nuova Zelanda, a risiedervi a tempo indeterminato. 4. Per "Autorita' competenti si intendono: (a) con riferimento all'Italia: la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello Spettacolo, (b) con riferimento alla Nuova Zelanda: la New Zealand Film Commission o altra Autorita' governativa indicata dal Governo della Nuova Zelanda.
Accordo- art. 2
ARTICOLO 2 Il film realizzato in coproduzione beneficera', a pieno titolo, di tutti i vantaggi accordati rispettivamente in Italia ed in Nuova Zelanda ai film considerati nazionali, secondo le disposizioni vigenti in ciascun Paese.
Accordo- art. 3
ARTICOLO 3 Ai fini dell'approvazione dei progetti di coproduzione cinematografica, ai sensi del presente Accordo le Autorita' competenti, agendo congiuntamente, applicheranno le regole stabilite dall'Allegato che costituisce parte integrante di questo Accordo.
Accordo- art. 4
ARTICOLO 4 Ciascuna delle Parti Contraenti provvedera', nel rispetto della rispettiva legislazione, compresa per l'Italia quella dell'Unione Europea, ad autorizzare l'importazione temporanea del materiale cinematografico per la realizazione dei film in coproduzione senza il pagamento delle imposte doganali.
Accordo- art. 5
ARTICOLO 5 Ciascuna delle Parti Contraenti consentira' ai cittadini ed ai residenti dell'altro Paese, e ai cittadini di qualsiasi Paese terzo coproduttore, l'ingresso ed il soggiorno in Italia o in Nuova Zelanda per poter effettuare la lavorazione o la promozione del film, nel rispetto delle leggi che regolano l'ingresso e la permanenza di cittadini stranieri.
Accordo- art. 6
ARTICOLO 6 Nonostante qualsiasi altra disposizione contenuta in questo Accordo, ai fini della tassazione saranno applicate le leggi ed i regolamenti in vigore in ciascuno dei due Paesi, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Nuova Zelanda per evitare le doppie imposizioni, con riferimento alle imposte sul reddito ed alla prevenzione dell'evasione fiscale, entrata in vigore il 23 marzo 1983.
Accordo- art. 7
ARTICOLO 7 Le Parli Contraenti convengono di istituire una Commissione Mista che includera' le Autorita' competenti, esperti e responsabili del settore cinematografico, con il compito di esaminare le condizioni di applicazione del presente Accordo e di proporre le modifiche che saranno ritenute opportune. Le rappresentanze italiane e neozelandesi saranno approssimativamente composte in parti uguali. La Commissione si riunira' entro sei mesi dalla richiesta avanzata da una delle Parti Contraenti, per quanto possibile alternativamente in Italia e in Nuova Zelanda.
Accordo- art. 8
ARTICOLO 8 Ciascuna delle Parti Contraenti notifichera' all'altra, tramite i canali diplomatici, la conclusione delle procedure previste dalla propria legislazione per dare effetto al presente Accordo che entrera' in vigore a partire dalla data di ricezione dell'ultima notifica.
Accordo- art. 9
ARTICOLO 9 Le disposizioni contenute nel presente Accordo non pregiudicano gli obblighi internazionali delle Parti Contraenti, inclusi, per quanto riguarda la Repubblica Italiana, gli obblighi derivanti dalle leggi dell'Unione Europea.
Accordo- art. 10
ARTICOLO 10 Il presente Accordo non sara' applicato a Tokelau.
Accordo- art. 11
ARTICOLO 11 Il presente Accordo avra' la durata di tre anni a partire dalla data di entrata in vigore. Ciascuna Parte Contraente, volendo, far cessare gli effetti dell'Accordo, dovra' darne preavviso scritto sei mesi prima della scadenza di tale periodo e l'Accordo terminera' di far valere i suoi effetti al termine dei tre anni. Se non verra' data disdetta, l'Accordo sara' rinnovato per tacita riconduzione per successivi periodi di tre anni, a meno che non sia data disdetta scritta da una delle due Parti Contraenti almeno sei mesi prima della scadenza di ciascun periodo di tre anni. IN FEDE DI CHE i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma il giorno 30 - 7- del 1997 in due originali, in lingua italiana ed il lingua inglese, entrambi i testi, facenti ugualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA NUOVA ZELANDA Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-Allegato Parte I
ALLEGATO PARTE I COPRODUZIONI BIPARTITE E COPRODUZIONI CON TRE O PIU' COPRODUTTORI 1. Le Autorita' competenti dei due Paesi si consulteranno al fine di assicurare che i progetti di film in coproduzione siano conformi alle disposizioni del presente Accordo. Le stesse Autorita' competenti, nell'approvare i progetti di coproduzione, possono stabilire condizioni aggiuntive allo scopo di raggiungere gli obiettivi generali del presente Accordo. Nel caso di mancato accordo tra le Autorita' competenti nell'approvazione di un progetto di coproduzione, il progetto relativo non sara' regolato dal presente Accordo. 2. Un film in coproduzione dovra' essere realizzato nei termini stabiliti dall'approvazione delle Autorita' competenti. Solamente il coproduttore italiano avra' diritto, secondo l'art. 2, ai benefici accordati ai film nazionali in Italia e solo il coproduttore neozelandese avra' diritto, sempre secondo l'art. 2, ai benefici accordati ai film nazionali in Nuova Zelanda. 3. Le Autorita', competenti si assicureranno che le condizioni di lavoro nella, produzione dei film in coproduzione in Italia ed, in Nuova Zelanda, ai sensi di questo Accordo, siano in armonia con il livello medio dei due Paesi e, nel caso che le riprese vengano effettuate in un Paese terzo, le condizioni non siano in genere meno favorevoli. 4. Per ciascun film in coproduzione: a) il coproduttore italiano adempira' a tutte le condizioni richieste dalla legislazione vigente nel caso fosse l'unico produttore al fine del riconoscimento della nazionalita' italiana, b) il coproduttore neozelandese adempira' a tutte le condizioni richieste dalla legislazione vigente, nel caso fosse l'unico produttore al fine del riconoscimento della nazionalita' neozelandese; c) qualsiasi terzo coproduttore partecipante al progetto ai sensi dell'art. 1.1.(a) adempira' a tutte le condizioni che si riferiscono allo status e che sarebbero richieste per produrre il film regolato da un trattato di coproduzione in vigore tra quel Paese coproduttore o le Autorita' competenti del medesimo e l'Italia, la Nuova Zelanda o la New Zealand Film Commission; d) l'associazione alla produzione dei film dei coproduttori non potra' in nessun caso essere considerata come la costituzione di una societa' o associazione tra le parti, essendo la responsabilita' limitata agli impegni assunti per la realizzazione del film. 5. a) Tutte le lavorazioni del film in coproduzione, dall'inizio fino alla prima copia stampata, saranno realizzati in Italia e/o in Nuova Zelanda e/o laddove sia uno o piu' terzi coproduttori nei Paesi dei terzi coproduttori. Le Autorita' competenti avranno la facolta' di approvare che le riprese in esterni siano effettuate in un Paese diverso da quello dei coproduttori. La post-sincronizzazione in una lingua diversa dall'italiano, maori e inglese potra' essere eseguita in un Paese terzo e tutte le versioni dei film potranno contenere brani di dialoghi realizzati in altra lingua, se questo e' richiesto dal soggetto; b) la maggior parte della lavorazione dei film in coproduzione, incluse le riprese in teatro ed in esterni, la lavorazione e la stampa della copia campione sara' realizzata, pur essendo questa regola soggetta a variazioni da approvare dalle Autorita' competenti, nel Paese del coproduttore maggioritario. Le partecipazioni finanziarie di due o piu' coproduttori di qualsiasi Paese saranno sommate a questo fine. 6. a) Le partecipazioni individuali nella realizzazione del film devono essere riservate a cittadini della Repubblica Italiana o cittadini o residenti della Nuova Zelanda oppure, nel caso di un terzo coproduttore, cittadini del Paese terzo coproduttore. Gli attori dei Paesi coproduttori dovranno essere scritturati in via prioritaria nella produzione del film. In circostanze eccezionali, laddove richiesto dal soggetto o dal piano finanziario, possono essere scritturati attori provenienti da altri Paesi, previa approvazione delle Autorita' competenti. L'assunzione di tali attori dovra' essere limitata; b) qualora le Autorita' competenti, ai sensi del paragrafo 5 (a) del presente Allegato, abbiano approvato che le riprese in esterni avvengano in un Paese diverso da quello dei partecipanti alla coproduzione, i cittadini o residenti di quel Paese potranno essere assunti ove il loro impiego sia necessario per garantire le riprese, previa apposita specifica approvazione delle Autorita' competenti. 7. La partecipazione artistica, tecnica e delle maestranze di ciascun coproduttore in un film di coproduzione dovra' essere in linea di massima proporzionale alla partecipazione finanziaria di ciascun coproduttore. 8. Salvo eccezioni approvate dalle Autorita' competenti ciascun coproduttore dovra' avere una partecipazione finanziaria e creativa non inferiore al 20% del totale del piano finanziario e dell'elenco artistico e creativo. 9. Qualsiasi musica appositamente composta per un film salvo eccezioni alla regola approvate dalle Autorita' competenti, dovra' essere composta da cittadini della Repubblica Italiana o cittadini o residenti della Nuova Zelanda o, laddove vi sia un terzo coproduttore, da cittadini di quel Paese terzo coproduttore. 10. Almeno il 90% del metraggio, incluso in un film in coproduzione dovra' essere girato specificatamente per quei film in coproduzione, salvo eccezioni autorizzale dalle Autorita' competenti, per particolari esigenze storiche e/o culturali. 11. I contratti tra i coproduttori dovranno: a) provvedere che un numero sufficiente di internegativi e interpositivi siano fatti per gli usi di tutti i coproduttori; ciascun coproduttore dovra' essere proprietario di una copia dell'internegativo e dell'interpositivo e dovra' essere autorizzata ad usarlo per le necessarie riproduzioni. Inoltre, ciascun coproduttore dovra' avere accesso al materiale originale secondo le condizioni stabilite tra i coproduttori; b) fissare gli obblighi finanziari di ciascun coproduttore per i costi sostenuti (i) nella fase preparatoria di un progetto di film in coproduzione al quale venga rifiutata l'approvazione condizionante delle Autorita' competenti; (ii) nella fase di realizzazione di un film in coproduzione al quale sia stata data un'approvazione condizionante e non si riescano a soddisfare gli obblighi di detta approvazione ; (iii) nella fase di realizzazione di un film approvato come coproduzione, a cui viene negato il nulla-osta di proiezioni e in pubblico, in uno qualsiasi dei Paesi dei coproduttori, c) fissare le regole riguardanti la divisione tra i coproduttori delle entrate derivanti dallo sfruttamento del film, incluse quelle dei mercati esteri. La suddetta divisione riconoscera' il principio che le entrate provenienti dalla programmazione di un filin in coproduzione, all'interno dei rispettivi territori di ciascun coproduttore, saranno di esclusiva pertinenza di quel coproduttore; d) specificare le date nelle quali dovranno essere completati i rispettivi obblighi finanziari secondo le legislazioni vigenti nei due Paesi, ove applicabili. 12. Ciascun coproduttore dovra' includere nei titoli del film la dizione "Coproduzione Italo-Neozelandese" o "Coproduzione Neozelandese-Italiana" e, dove sia necessario, l'indicazione, oltre che dell'Italia e della Nuova Zelanda, dei Paesi dei terzi coproduttori. 13. Un film in coproduzione, iniziato ed approvato dalle Autorita' competenti ai sensi di questo Accordo, ma completato dopo la scadenza del medesimo, sara' considerato come realizzato ai sensi dell'Accordo ed suoi coproduttori avranno di conseguenza accesso a tutti i benefici dell'Accordo stesso. 14. E' intenzione delle Parti Contraenti raggiungere un equilibrio complessivo tra Italia e Nuova Zelanda durante il periodo dell'Accordo, con particolare riferimento alla partecipazione finanziaria, all'apporto artistico e tecnico cosi' come alle risorse tecniche, ai teatri e ai laboratori. Sara' compito della Commissione Mista accertare periodicamente che tale equilibrio venga rispettato. 15. Ciascuna delle Autorita' competenti puo' rifiutare l'approvazione ad un progetto di film in coproduzione qualora tale approvazione rechi pregiudizio all'equilibrio complessivo di cui al precedente punto 14. 16. L'approvazione di un progetto di coproduzione da parte delle Autorita' competenti non obbliga le relative Autorita' di ciascun Paese alla concessione del nulla-osta di proiezione in pubblico.
Accordo-Allegato Parte II