LEGGE 19 ottobre 1999, n. 417

Type Legge
Publication 1999-10-19
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 16-11-1999

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con allegato e appendice, fatto a Londra il 5 maggio 1998.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrerere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

Art. 3

1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 21 milioni annue degli anni 1999 e 2001 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale.

CIAMPI

D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO ______

Accordo- art. 1

ACCORDO DI COPRODUZIONNE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (qui di seguito indicati come Paesi contraenti); Considerato che lo sviluppo dell'industria cinematografica nei rispettivi paesi trarra' beneficio da una reciproca collaborazione, nella produzione di film e dell'aumento degli scambi culturali e finanziari che ne deriva; Considerato che i film idonei ad accrescere il prestigio dell'industria cinematografica dei due Paesi dovrebbero trarre vantaggio dalle disposizioni del presente Accordo; Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 Ai fini del presente Accordo: (1) per film si intende un'opera cinematografica di qualsiasi lunghezza o su qualsiasi supporto, ivi compresa un'opera cinematografica di fiction, animazione o documentaristica, destinata ad essere proiettata nei cinema; questo termine non comprende un'opera che non sia considerata film ai sensi del Films Act 1985 del Regno Unito (e successivi emendamenti) ne' rientri nell'ambito di una qualsiasi analoga legislazione di volta in volta vigente nel Regno Unito o in Italia disciplinante la concessione di benefici in base ad accordi internazionali riguardanti la coproduzione di film. (2) per "film in coproduzione" si intende un film realizzato in ottemperanza alle clausole dell'approvazione concessa congiuntamente dalle autorita' competenti in conformita' all'Allegato al presente accordo, (i) da uno o piu' produttori del Regno Unito (il coproduttore del Regno Unito") insieme ad uno o piu' produttori italiani (il "coproduttore italiano"); o (ii) da un coproduttore del Regno Unito ed un coproduttore italiano insieme ad uno o piu' coproduttori terzi; (3) (i) per "produttore del Regno Unite si intende un produttore che soddisfa tutte le condizioni relative allo status che dovrebbero essere soddisfatte, qualora quel produttore fosse l'unico produttore, per poter ottemperare alle disposizioni del comma 4(2)(a) dell'Appendice 1 del Films Act 1985 e successivi emendamenti; (ii) per "produttore italiano" si intende un produttore che soddisfa tutte le condizioni relative allo status che dovrebbero essere soddisfatte, qualora quel produttore fosse l'unico produttore, affinche' il film venga riconosciuto come film di nazionalita' italiana; (iii) per "produrre terzo" si intende un produttore di un paese con cui ciascuno o entrambe le Parti Contraenti hanno firmato un Accordo di coproduzione o di un Paese che sia Parte Contraente della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla Coproduzione Cinematografica del 2 ottobre 1992. Un produttore terzo dovra' soddisfare tutte le condizioni relative allo status che dovrebbero essere soddisfatte per produrre un film in conformita' alle clausole di uno degli Accordi di Coproduzione Cinematografica del 2 ottobre 1992, a seconda dei casi. (iv) per "terzo coproduttore" si intende uno o piu' produttori terzi dello stesso Paese. (4) per "cittadini" si intende: (a) in relazione al Regno Unito, British Citizens (Cittadini britannici) British Overseas Citizens (Cittadini britannici residenti all'estero) British Dependent Territories Citizens (Cittadini britannici dei Territori dipendenti), British Nationals (Overseas) (Cittadini britannici all'estero) British Subjects (Sudditi britannici) e British Protected Persons (Persone britanniche protette); (b) in relazione all'Italia, i Cittadini italiani; (c) in relazione ad altri Stati membri, i cittadini di quegli Stati membri; (d) in relazione al Paese di un coproduttore terzo, i cittadini di quel Paese; (5) per "residenti" si intende: (a) in relazione il Regno Unito, coloro che abitualmente risiedono in Italia; (b) in relazione all'Italia coloro che abitualmente risiedono in nel Regno Unito; (c) in relazione ad altri Stati membri coloro la cui residenza abituale o il cui impiego si trova in quegli Stati membri; (d) in relazione al Paese di un coproduttore terzo coloro che abitualmente risiedono in quel Paese; (6) per "produttore" si intende la persona che si incarica delle attivita' necessarie per la realizzazione di un film. (7) per "Stato membro" si intende uno Stato membro dell'Unione Europea o uno Stato dello Spazio Economico Europeo. (8) per "autorita competente" si intende, in relazione all'Italia il Dipartimento dello Spettacolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e in relazione al Regno Unito, il Department for Culture, Media and Sport. (9) (a) Per "il Regno Unito" si intende il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. (b) Per l'Italia si intende la Repubblica Italiana.

Accordo- art. 2

ARTICOLO 2 Nell'approvare film realizzati ai sensi del presente Accordo, le autorita' competenti, agendo congiuntamente applicheranno le regole enunciate nell'Allegato che costituisce parte integrante del presente Accordo.

Accordo- art. 3

ARTICOLO 3 Un film in coproduzione avra' diritto al pieno godimento di tutti i benefici che sono o possono essere accordati rispettivamente nel Regno Unito ed in Italia ai film nazionali, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore di volta in volta in quei Paesi. Solo il coproduttore del Regno Unito avra' titolo a godere dei benefici concessi ai film nazionali nel Regno Unito e solo il coproduttore italiano avra' titolo a godere dei benefici concessi ai film nazionali in Italia.

Accordo- art. 4

ARTICOLO 4 Ciascuna delle Parti Contraenti permettera', in conformita' alle proprie leggi e regolamenti con esenzione da dazi di importazione e tasse, l'ingresso temporaneo e la riesportazione di attrezzature cinematografiche per la realizzazione di film in coproduzione.

Accordo- art. 5

ARTICOLO 5 Ciascuna delle Parti Contraenti consentira' ai cittadini ed ai residenti dell'altra Parte Contraente, ai cittadini ed ai residenti di uno Stato Membro ed ai cittadini e residenti del Paese di un qualsiasi coproduttore terzo di entrare e rimanere nel Regno Unito o in Italia, a seconda dei casi al fine di realizzare o promuovere un film in coproduzione, a condizione che essi si attengano alla legislazione relativa all'ingresso, alla residenza e all'occupazione.

Accordo- art. 6

ARTICOLO 6 Verra' costituita una Commissione Mista composta di rappresentanti delle Parti Contraenti, che comprendera' rappresentanti delle autorita' competenti e dell'industria cinematografica. La Commissione Mista sara' incaricata della supervisione e del riesame del funzionamento del presente Accordo e formulera' alle autorita' competenti qualsiasi proposta ritenuta necessaria per la modifica dell'Accordo. Il Regno Unito e l'Italia avranno un numero pari o quasi pari di rappresentanti. La Commissione Mista si riunira' su richiesta di una delle Parti Contraenti in caso di modifica sostanziale della legislazione applicabile all'industria cinematografica o nel caso di difficolta' che insorgono nella interpretazione dell'Accordo. La Commissione si riunira' entro sei mesi dalla richiesta. Le riunioni della Commissione si terranno alternativamente a Londra e Roma o in un luogo stabilito di comune accordo dalle Parti Contraenti.

Accordo- art. 7

ARTICOLO 7 Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi delle Parti Contraenti derivanti dal diritto internazionale e da quello comunitario.

Accordo- art. 8

ARTICOLO 8 Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricevimento dell'ultima delle due notifiche attraverso le quali le Parti Contraenti avranno comunicato ufficialmente l'una all'altra che le rispettive procedure costituzionali sono state completate. Alla data di entrata in vigore del presente Accordo, l'Accordo di coproduzione cinematografica del 30 settembre 1967 tra le Parti Contraente cessera' di avere i suoi effetti.

Accordo- art. 9

ARTICOLO. 9 Il presente Accordo sara' valido inizialmente per un periodo di due anni a partire dalla data della sua entrata in vigore. Se una delle Parti Contraenti dara' notifica scritta di risoluzione all'altra Parte Contraente tre mesi prime della fine di quel periodo l'Accordo cessera' alla fine di detto periodo. Mancante tale notifica, l'Accordo rimarra' in vigore per periodi successivi di due anni ciascuno, a meno che non venga data da una delle Parti Contraenti notifica scritta di risoluzione tre mesi prima della scadenza di un periodo di due anni, nel qual caso l'Accordo cessera' allo scadere di quel periodo.

Accordo- art. 10

ARTICOLO 10 Su richiesta di una delle Parti Contraenti, l'Accordo puo' essere rivisto di comune accordo in qualsiasi momento successivo alla scadenza di due anni dalla data in vigore. L'Accordo puo' essere riesaminato di comune accordo in una data precedente se, a giudizio di una delle Parti Contraenti, cio' e' reso necessario da modifiche nella legislazione o regolamentazione cinematografica di uno dei Paesi. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Redatto in duplice copia, a LONDRA il 15 MAGGIO 1998 nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DEL REGNO UNITO DI REPUBBLICA ITALIANA GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato

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