LEGGE 12 novembre 1999, n. 424

Type Legge
Publication 1999-11-12
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 17-11-1999

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, recante disposizioni urgenti in materia di servizio civile, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Turco, Ministro per la solidarieta' sociale

Visto, il Guardasigilli: Diliberto Avvertenza:

Il decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 219 del 17 settembre 1999.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto

1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 67.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 16 SETTEMBRE 1999, N. 324. All'articolo 1: il comma 1 e' sostituito dal seguente: " 1. E' istituita la contabilita' speciale del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230. Il Fondo e' integrato per l'anno 1999 di lire 51 miliardi"; al comma 2, le parole da: "quanto a lire 17,310 miliardi" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "quanto a lire 25,776 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quanto a lire 5,224 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della difesa". L'articolo 2 e' sostituito dal seguente: "Art. 2. - 1. All'articolo 9 della legge 8 luglio 1998, n. 230, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: ''2-bis. Ferme restando le cause di dispensa dal servizio militare di leva e dal servizio civile sostitutivo di quest'ultimo, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, qualora ricorrano eccedenze di obiettori da avviare al servizio rispetto alle disponibilita' finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile e fino alla eliminazione di tali eccedenze, devono altresi' essere dispensati o collocati in licenza illimitata senza assegni, in attesa di congedo, gli obiettori che si trovino, in ordine di importanza decrescente, in almeno una delle seguenti condizioni: a) difficolta' economiche o familiari ovvero responsabilita' lavorative o di conduzione d'impresa o assistenziali; b) svolgimento di attivita' scientifica, artistica, culturale, con acquisizione di particolari meriti in campo nazionale o internazionale; c) minore indice di idoneita' somaticofunzionale o psicoattitudinale attribuito in sede di visita di leva, anche tenuto conto dell'area vocazionale e del settore di impiego, qualora costituisca impedimento all'espletamento del servizio o ne pregiudichi la funzionalita'; d) indisponibilita' all'impiego degli obiettori di coscienza da parte degli enti convenzionati nell'ambito della regione di residenza o in quella indicata nella domanda, entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 504 del 1997. 2-ter. In ogni caso, e' fatto obbligo all'Ufficio nazionale per il servizio civile di ridurre le eccedenze di cui al comma 2-bis anche qualora nessun obiettore versi in alcuna delle condizioni indicate, fino a concorrenza delle risorse disponibili. Relativamente alle condizioni previste dalle lettere c) e d) del comma 2-bis, lo stesso Ufficio adotta i provvedimenti di competenza esclusivamente d'ufficio. 2-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinati l'entita' della consistenza massima degli obiettori in servizio, nei limiti delle disponibilita' finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, gli aspetti applicativi delle condizioni di cui al comma 2-bis, nonche' le forme di collocamento in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo. 2-quinquies. Gli obiettori di coscienza in servizio o in attesa di chiamata possono essere collocati, a domanda ovvero d'ufficio, in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo o dispensati dal servizio, secondo quanto previsto dai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater. Le domande di dispensa e di invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo possono essere presentate rispettivamente entro e non oltre il giorno che precede l'assunzione del servizio e nel corso dell'espletamento del servizio medesimo. Le medesime domande, presentate entro il 31 dicembre 1999 ai sensi del presente comma, si intendono accolte in caso di mancata adozione del provvedimento da parte dell'Ufficio nazionale per il servizio civile nel termine di novanta giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dell'Ufficio stesso. In ogni caso, le determinazioni di accoglimento o di rigetto sono tempestivamente comunicate ai richiedenti''. 2. Per l'anno 1999 la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, con circolare dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, a quanto previsto dal comma 2-quater dell'articolo 9 della legge 8 luglio 1998, n. 230, introdotto dal comma 1 del presente articolo, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

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