LEGGE 28 ottobre 1999, n. 429

Type Legge
Publication 1999-10-28
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla promozione e la protezione degli investimenti, fatto ad Amman il 21 luglio 1996.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12 dell'accordo stesso.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 28 ottobre 1999 CIAMPI D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri DINI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO

Accordo- art. 1

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA SULLA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Il governo del Regno Hascemita di Giordania e il Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito denominati Parti Contraenti) desiderando creare le condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi e, in particolare, per gli investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente e riconoscendo che la promozione e la protezione reciproca di tali investimenti, in base agli Accordi internazionali contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali che favoriranno la prosperita' delle due Parti Contraenti, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo: 1. Con il termine "investimento" si intende ogni genere di proprieta' investita, prima o, dopo l'entranta in vigore del presente Accordo, da parte di persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformita' alle leggi e alla normativa di quest'ultima, a prescindere dalla forma e dal contesto legale prescelti. Qualsiasi modifica nella forma di tale investimento non implica un cambiamento della sua natura in base alle leggi e alla normativa della Parte Contraente sul cui territorio l'investimento ha luogo. Senza limitare il significato generale di quanto precede, il termine "investimemo" comprende particolarmente ma non esclusivamente: a) beni mobili e immobili nonche' ogni diritto di proprieta' "in rem" inclusi i diritti di garanzia reale sulla proprieta' di una terza Parte nella misura in cui possono essere investiti; b) azioni, obbligazioni, diritti oppure ogni altro strumento di credito nonche' certificati di proprieta' governativi e pubblici; c) crediti per somme di denaro o su prestazioni aventi un valore economico connesso ad un investimento, cosi' come profitti reinvestiti e profitti da capitale; d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, design industriali ed altri diritti di proprieta' intellettuali e industriali, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali e avviamento; e) ogni diritto di natura finanziaria conferito per legge o per contratto e ogni licenza e franchigia rilasciata in conformita' alla normativa vigente in relazione alle attivita' economiche, incluso il diritto di esplorazione ai fini dell'estrazione e dello sfruttamento delle risorse naturali; f) ogni aumento di valore dell'investimento iniziale. 2- Con il termine "investitore" si intende ogni persona fisica o giuridica di una delle Parti Contraenti che investe nel territorio dell'altra Parte Contraente, nonche' le imprese affiliate straniere, le filiali e le succursali aventi le loro sedi nel territorio di una delle Parti Contraenti e comunque controllato dalle sopracitate persone fisiche e giuridiche. 3- Per "persona fisica", con riferimento a ciascuna delle due Parti Contraenti si intende qualsiasi persona fisica in possesso della cittadinanza di quello Stato secondo il suo ordinamento. 4- Per "persona giuridica" con riferimento a ciascuna delle due Parti Contraenti, si intende qualsiasi entita' avente sede nel territorio di una delle Parti Contraenti e che da essa riconosciuta. 5- Con il termine "reddito" si intendono le somme di denaro ricavate da un investimento ivi compresi, in particolare, i profitti o gli interessi, gli utili da capitale, i dividendi, le royalties oppure le commissioni per l'assistenza, i servizi tecnici e altre forme di pagamento correlate con l'investimento. 6- Con il termine "territorio" si intende, oltre alle zone racchiuse entro i confini territoriali, "zone marittime". Queste ultime comprendono le zone marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti osercitano, nei termini del diritto internazionale, i diritti giurisdizionali della sovranita'. 7- Il termine "attivita' connessa con un investimento" comprende "inter alia", l'organizzazione, le operazioni di controllo, la direzione e la gestione delle societa', delle filiali, delle agenzie, degli uffici o di altre organizzazioni per la conduzione degli affari, le ricevute di pagamento per registrazioni, le licenze, i permessi e le altre certificazioni necessarie per la gestione dell'attivita' commerciale; l'acquisizione, l'uso e la disponibilita' di tutti i tipi di proprieta' ivi compresa la proprieta' intellettuale e la protezione di quest'ultima, l'accesso al mercato finanziario, in particolare il prestito di fondi, l'acquisto, la vendita e l'emissione di azioni ed altri titoli e l'acquisto di valuta estera per le importazioni necessarie alla gestione degli affari; la commercializzazione dei prodotti e dei servizi; l'acquisizione, la vendita e il trasporto dei materiali primi e lavorati, dell'energia, del combustibile e dei mezzi di produzione; la diffusione delle informazioni commerciali. 8- Con il termine "Accordo di investimento" si intende un accordo fra la Parte Contraente (o le sue Agenzie o i suoi Intermediari) ed un investitore dell'altra Parte Contraente in relazione ad un investimento. 9- Con il termine "Trattamento non discriminatorio" si intende il trattamento almeno tanto favorevole quanto il migliore trattamento nazionale oppure quello della nazione piu' favorita. 10- Per "Diritto di accesso" si intende il diritto a condurre l'investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente secondo le leggi e regolamenti della Parte Contraente dove ha luogo l'investimento.

Accordo- art. 2

ARTICOLO 2 Promozione e Protezione degli investimenti 1. Entrambe le Parti Contraenti incoraggeranno gli investitori dell'altra Parte Contraente ad investire nel proprio territorio. 2. Gli investitori di una delle Parti Contraenti godranno del diritto di accesso alle attivita' concernenti gli investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, alle condizioni non meno favorevoli di quelle godute dagli investitori di Stati terzi. 3. Entrambe le Parti Contraenti garantiranno sempre un trattamento giusto ed equo degli investimenti effettuati da investitori dell'altra parte garantira' che la gestione, la direzione, l'uso, la trasformazione, il godimento o la destinazione degli investimenti effettuati nel proprio territorio dagli investitori dell'altra Parte Contraente, nonche' le imprese e le societa' in cui tali investimenti sono stati effettuati, non dovranno in alcun modo essere soggetti a misure ingiustificate o discriminatorie. 4. Ciascuna delle Parti Contraenti dovra' creare e mantenere nel suo territorio un contesto giuridico tale da garantire agli investitori la continuita' del trattamento legale adempiendo, in buona fede, a tutti gli impegni assunti concernenti ogni singolo investitore. 5. Ogni Parte Contraente oppure la sua Agenzia designata potra' stipulare con un investitore dell'altra Parte Contraente un accordo di investimento che regolera' lo specifico rapporto legale relativo all'investimento dell'investitore in questione. 6. Ciascuna parte Contraente dovra', in conformita` alla sua legislazione, permettere agli investitori dell'altra Parte Contraente che ha investito nel suo territorio di impiegare personale dirigente a prescindere dalla loro nazionalita'. 7. I cittadini di una Parte Contraente che sono autorizzati ad operare sul territorio dell'altra Parte Contraente in relazione agli investimenti oggetto di questo Accordo, godranno di condizioni appropriate per portare avanti le loro attivita' professionali secondo la legislazione di quest' ultima Parte. 8. Ciascuna delle Parti Contraenti dovra', secondo la sua legislazione (e i suoi obblighi internazionali) relativa all'ingresso e al soggiorno degli stranieri, permettere ai cittadini dell'altra Parte Contraente che lavorano ad un investimento oggetto del presente Accordo, nonche' ai rispettivi familiari, di entrare, soggiornare e lasciare il suo territorio. 9. Nessuna delle Parti Contraenti potra' porre delle condizioni allo stabilimento, allo sviluppo e alla continuita' degli investimenti in modo da comportarne la rilevazione oppure imporre qualsiasi limitazione alla vendita dei prodotti sui mercati domestici e internazionali, oppure imporre che i prodotti debbano essere acquisiti localmente, o altre simili condizioni.

Accordo- art. 3

ARTICOLO 3 Trattamento nazionale e clausola della nazione piu' favorita 1. Le due Parti Contraenti, entro i confini del proprio territorio, accorderanno agli investimenti effettuati e al reddito ricavato dagli investitori dell'altra Parte Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investimenti e ai relativi redditi ricavati dai propri cittadini e dagli investitori di Stati terzi. 2. Nel caso in cui la legislazione di una delle Parti Contraenti, oppure gli obblighi internazionali in vigore o che potrebbero essere assunti in futuro da una delle Parti Contraenti, prevedesse una situazione giuridica piu' favorevole agli investitori dell'altra Parte Contraente, verrebbe allora concesso il trattamento piu' favorevole non contemplato dal presente Accordo. Il trattamento piu' favorevole concesso agli investitori di altre Parti sara' adottato come trattamento base. 3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 di questo Articolo non si riferiscono ai vantaggi e ai privilegi che una Parte Contraente potrebbe concedere agli investitori di Stati terzi in virtu' dell'appartenenza ad una Unione economica o doganale, ad un Mercato comune, ad una Area di libero scambio, ad un Accordo regionale, ad un Accordo economico internazionale multilaterale oppure ad Accordi firmati per prevenire la doppia tassazione o per favorire il commercio transfrontaliero. 4. A tutte le attivita' relative all'acquisizione, alla vendita e trasporto di materie prime e lavorate, di energia, di combustibile e dei mezzi di produzione sara' accordato, nel territorio di ciascuna delle Parti Contraenti, un trattamento non meno favorevole di quello concesso per simili attivita' agli investitori di una Parte Contraente ricevente oppure agli investitori di Stati terzi. 5. Le disposizioni di questo articolo saranno applicabili anche alle attivita' relative ad un investimento.

Accordo- art. 4

ARTICOLO 4 Risarcimento per danni o perdite Qualora gli investitori di una delle Parti Contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti effettuati nel territorio dell' altra Parte Contraente a causa di guerre, altre forme di conflitto armato, stato di emergenza, rivolte civili o altri eventi analoghi, la Parte Contraente dove l'investimento e' stato effettuato,in relazione al risarcimento per danni e perdite, indipendentemente dal fatto che tali danni e perdite siano state causate da forze d'ordine; governative o da altre, accordera' all'investitore coinvolto lo stesso trattamento previsto per i cittadini dell'altra Parte Contraente e comunque non meno favorevole di quello accordato agli investitori di Stati terzi. Ogni risarcimento riscuotibile sara' liberamente trasferibile senza indebito ritardo.

Accordo- art. 5

ARTICOLO 5 Nazionalizzazione o esproprio 1. Gli investimenti oggetto del presente Accordo non potranno essere soggetti ad alcun provvedimento che ne limiti il diritto di proprieta', possesso, controllo o godimento permanente o temporaneo, salvo i casi in cui cio' non sia specificatamente citato dalla legislazione o dai regolamenti o dai decreti emanati dalle Corti o dai Tribunali con competenza giurisdizionale. 2. Gli investimenti effettuati da investitori di una delle Parti Contraenti non potranno "de jure" o "de facto", direttamente o indirettamente, totalmente o parzialmente nazionalizzati, espropriati, requisiti o sottoposti a misure aventi effetti equivalenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, a meno che non si tratti di fini pubblici e di interesse nazionale e comunque in cambio di un totale, immediato ed effettivo risarcimento e a condizione che queste misure non siano prese in base a criteri discriminatori ma secondo disposizioni e procedure legali. 3. Il giusto risarcimento sara' calcolato sulla base dell'effettivo valore sul mercato internazionale nel periodo immediatamente precedente ai provvedimenti di nazionalizzazione o di esproprio, annunciati o resi pubblici. Qualora non fosse possibile giungere ad un accordo tra la Parte Contraente e l'investitore durante la procedura di nazionalizzazione o di esproprio, l'ammontare del risarcimento sara' calcolato in base ai parametri e ai tassi di cambio risultanti dai documenti iniziali dell'investimento. Il tasso di cambio applicabile a ciascuno di tali risarcimenti quello in vigore alla data immediatamente precedente al momento in cui la nazionalizzazione o l'esproprio saranno annunciati o resi pubblici. 4. Senza porre limiti allo scopo del paragrafo precedente, nel caso in cui l'oggetto della nazionalizzazione, dell'esproprio o di casi analoghi fosse una societa' con capitale straniero, la valutazione delle azioni possedute dall'investitore sara' effettuata nella valuta dell' investimento e per un valore non inferiore a quello iniziale dell'investimento accresciuto degli aumenti di capitale e della rivalutazione del capitale, dei profitti non distribuiti nonche' dei fondi di riserva e diminuito del valore delle eventuali riduzioni di capitale e perdite. 5. Il risarcimento sara' considerato valido se sara' liquidato nella stessa valuta nella quale l'investimento e stato iniziato dall'investitore straniero sempre che tale valuta risulti ancora convertibile, altrimenti in una valuta accettata dall'investitore. 6. Il risarcimento sara' considerato attuale solo se avra' luogo senza indebito ritardo e in ogni caso entro tre mesi dalla data in cui e' stata presentata la richiesta di rimborso. 7. Il risarcimento dovra' includere gli interessi calcolati in base al LIBOR semestrale maturato dalla data della richiesta di rimborso fino alla data del pagamento e sara' liberamente trasferibile. 8. Una persona fisica o giuridica di una delle Parti Contraenti che dichiari che il suo investimento e' stato tutto o in parte espropriato, avra' il diritto di ricorrere alle competenti Autorita' giudiziarie amministrative dell'altra Parte Contraente per determinare se tale esproprio sia realmente avvenuto e nel caso in cui lo sia, se tale esproprio ed ogni conseguente indennizzo corrisponda ai principi della legge internazionale e per decidere tutte le altre questioni connesse. 9. Qualora non fosse possibile giungere ad un accordo tra l'investitore e l'Autorita' responsabile, l'ammontare del risarcimento sara' stabilito in base alle procedure, di composizione delle controversie di cui all'Articolo 9 del presente Accordo. 10. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 di questo Articolo dovranno anche essere applicate ai redditi ricavati da un investimento e nell'eventualita' di risoluzione, ai procedimenti di liquidazione. 11. Se a seguito di esproprio il bene in questione non fosse stato utilizzato totalmente o in parte, il proprietario o i suoi delegati sono autorizzati a riacquistarlo al prezzo di mercato.

Accordo- art. 6

ARTICOLO 6 Rimpatrio di capitale, profitti e redditi 1. Ciascuna delle Parti Contraenti garantira' agli investitori dell'altra Parte Contraente la trasferibilita' all'estero, senza indebito ritardo e in qualsiasi valuta convertibile di: a) capitale e capitale aggiunto, compresi i redditi reinvestiti utilizzati per il mantenimento e la crescita dell'investimento; b) reddito netto, dividendi, royalties, compensi per l'assistenza e i servizi tecnici,interessi ed altri profitti; c) redditi derivanti dalla totale o parziale vendita oppure dalla totale o parziale liquidazione di un investimento; d) fondi destinati al rimborso di prestiti relativi a un investimento e il rimborso del conseguente interesse; e) le remunerazioni e le spettanze versate ai cittadini dell'altra Parte Contraente per attivita' e servizi prestanti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, nei modi e nelle somme prescritte dalla legislazione nazionale e dalla normativa in vigore; 2. Senza porre limiti allo scopo dell'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo un trattamento tanto favorevole quanto quello accordato agli investimenti effettuati dagli investitori di Stati terzi nel caso in cui sia piu' favorevole.

Accordo- art. 7

ARTICOLO 7 Surroga Nel caso in cui una delle Parti Contraenti oppure un loro Ente avesse fornito una garanzia rispetto ai rischi non commerciali per l'investimento effettuato da uno dei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente, e che avesse altresi' affettuato dei pagamenti a detto investitore in base alla citata garanzia, l'altra Parte Contraente dovra' riconoscere la cessione dei diritti dell'investitore alla Parte Contraente citata in primo luogo. Tale cessione dovra' essere sottoposta a preventivo consenso scritto dalla prima Parte Contraente. In relazione al trasferimento dei pagamenti alla Parte Contraente oppure al suo Ente in virtu' di detta cessione, si applicheranno le disposizioni di cui agli Articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

Accordo- art. 8

ARTICOLO 8 Le procedure di trasferimento 1- I trasferimenti citati negli Articoli 4, 5, 6 e 7 dovranno essere effettuati senza indebito ritardo e in ogni caso entro sei mesi dopo il pagamento di tutti gli obblighi fiscali e dovranno essere effettuati in valuta convertibile. Tutti i trasferimenti dovranno essere effettuati al tasso di cambio corrente alla data in cui l'investitore avra' richiesto il relativo trasferimento, ad eccezione delle disposizioni di cui al punto 3 dell'Articolo 5 in riferimento al tasso di cambio applicabile nei casi di nazionalizzazione o di esproprio. 2- Gli obblighi fiscali citati nel paragrafo precedente saranno considerati soddisfatti nel momento in cui l'investitore avra' adempiuto ai procedimenti previsti dalle leggi della Parte Contraente nel cui territorio l'investimento ha avuto luogo.

Accordo- art. 9

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