LEGGE 28 ottobre 1999, n. 431
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica libanese sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Beirut il 7 novembre 1997.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12 dell'accordo stesso.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
CIAMPI
D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
Accordo-art. 1
ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA LIBANESE SULLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Libanese, qui di seguito denominati "Parti Contraenti", desiderando incoraggiare la cooperazione economica a reciproco vantaggio di entrambi gli Stati;. intendendo creare e mantenere condizioni favorevoli per gli investimenti effettuati da investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente; riconoscendo che la promozione e la protezione pattizia di tali investimenti contribuiranno a stimolare l'iniziativa economica privata e ad accrescere la prosperita' di entrambi gli Stati, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 DEFINIZIONI Ai Fini del presente Accordo: 1- Per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, nonche' consociate e filiali costituite ed aventi sede nel territorio di una delle due Parti Contraenti ed in qualsiasi modo controllate dalle persone Fisiche o giuridiche di cui sopra: a) per "persona fisica", con riferimento a ciascuna delle due Parti Contraenti, si intende qualsiasi persona fisica che abbia la nazionalita' di una Parte Contraente in conformita' alle sue leggi, b) per "persona giuridica", con riferimento a ciascuna Parte Contraente, si intende qualsiasi istituzione pubblica, fondazione, associazione o qualsiasi ente costituito ed avente la sede principale nel territorio di una delle due Parti Contraenti, che siano costituiti o altrimenti debitamente organizzati in conformita' all'ordinamento di quella Parte Contraente. 2- Per "investimento" si intende ogni bene costituito o acquisito dagli investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra, in conformita' alle leggi ed ai regolamenti di quest'ultima. Il termine "investimento" comprendera' in particolare, a titolo di esempio: a) beni mobili ed immobili, nonche' ogni altro diritto reale, quali pegni, vincoli ed ipoteche; b) titoli azionari ed obbligazionari, nonche' quote di partecipazione in imprese sia pubbliche che private; c) diritti su somme di denaro utilizzati per creare un valore economico o diritti a qualsiasi altra prestazione avente un valore economico; d) diritti di proprieta' intellettuale quali diritti d'autore, brevetti, design o modelli industriali, marchi commerciali o di servizi, denominazioni commerciali, processi tecnici, know-how ed avviamento, nonche' altri diritti di natura analoga riconosciuti dalla legislazione delle Parti Contraenti: e) concessioni conferite per legge, ivi comprese concessioni per la prospezione, estrazione e fruttamento delle risorse naturali, nonche' tutti gli altri diritti conferiti per legge o in virtu' di contratti o decisioni prese dalle autorita' competenti in conformita' alle disposizioni di legge vigenti; f) quote aggiuntive di capitale per la manutenzione o lo sviluppo degli investimenti affettuati, nonche' utili reinvestiti. Qualsiasi modifica della forma in cui sono investiti o reinvestiti i beni non altera la loro qualifica come investimento. 3- Per "redditi" si intendono le somme ricavate da un investimento, ivi compresi, a titolo di esempio, profitti, dividendi, interessi, utili da capitale, royalties o compensi per assistenza e servizi tecnici, nonche' altre spettanze indipendentemente dalla forma in cui essi sono corrisposti. 4 - Per "Territorio" si intende: a) con riferimento alla Repubblica Libanese, oltre alle zone comprese nell'ambito dei confini internazionalmente riconosciuti, le zone marine e sottomarine sulle quali il Libano esercita sovranita' e diritti sovrani e di giurisdizione, in conformita' al diritto internazionale; b) con riferimento alla Repubblica Italiana, oltre alle zone comprese entro i confini terrestri, le zone marine e sottomarine sulle quali l'Italia esercita sovranita' e diritti sovrani e di giurisdizione, in conformita' al diritto internazionale.
Accordo-art. 2
ARTICOLO 2 PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI 1. Ciascuna Parte Contraente dovra' promuovere sul suo territorio gli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente ed ammettere detti investimenti in conformita' alle proprie leggi ed ai propri regolamenti. 2. In conformita' alle proprie leggi ed ai propri regolamenti, ciascuna Parte Contraente dovra' consentire agli investitori di impiegare personale di alto livello direttivo e tecnico di sua fiducia, indipendentemente dalla nazionalita' posseduta, e concedere ad esso le connesse autorizzazioni. 3. Ciascuna Parte Contraente dovra' proteggere, sul suo territorio, gli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte, Contraente, in conformita' alla propria legislazione ed ai propri regolamenti e non dovra' inficiare con provvedimenti ingiustificati o discriminatori la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento, l'espansione o la cessione e la liquidazione di detti investimenti. In particolare, ciascuna parte Contraente o le sue autorita' competenti dovranno rilasciare le necessarie autorizzazioni di cui al comma 2 del presente Articolo. 4. Ciascuna Parte Contraente dovra' creare e mantenere, sul suo territorio, condizioni economiche e giuridiche favorevoli al fine di garantire la efficace applicazione del presente Accordo.
Accordo-art. 3
ARTICOLO 3 TRATTAMENTO NAZIONALE E TRATTAMENTO DELLA NAZIONE PIU' FAVORITA 1. Ciascuna l'arte Contraente dovra' garantire sul suo territorio un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente. Questo trattamento dovra' essere non meno favorevole rispetto a quello concesso da ciascuna Parte Contraente agli investimenti effettuati dai suoi investitori sul suo territorio o rispetto a quello riservato da ciascuna Parte Contraente agli investimenti effettuati sul suo territorio dagli investitori di un qualsiasi Paese terzo, qualora quest'ultimo sia piu' favorevole. 2. Il trattamento della nazione piu' favorita non dovra' essere interpretato in modo tale da obbligare una Parte Contraente ad estendere agli investitori ed agli investimenti dell'altra Parte Contraente i vantaggi derivanti da unioni economiche o doganali attuali o future, aree di libero scambio, organizzazioni economiche regionali o accordi economici internazionali multilaterali di cui ciascuna delle due Parti Contraenti e' o diviene membro ovvero, nel caso del Libano, il trattamento concesso agli investitori che sono cittadini di paesi arabi in relazione ai loro investimenti in beni immobili. Detto trattamento non dovra' neppure essere connesso a qualsiasi vantaggio che ciascuna delle due Parti Contraenti accorda agli investitori di uno Stato terzo in virtu' di accordi contro la doppia imposizione o di altri accordi su base reciproca in materia fiscale o al fine di facilitare il commercio transfrontaliero.
Accordo-art. 4
ARTICOLO 4 ESPROPRIO E RISARCIMENTO 1. Gli investimenti effettuati dagli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti dovranno godere di protezione e garanzia completa nel territorio dell'altra Parte Contraente. 2. Nessuna delle due Parti Contraenti dovra' direttamente o indirettamente, de jure o de facto, adottare provvedimenti di esproprio, nazionalizzazione o qualsiasi altra misura avente natura analoga o effetto analogo nei confronti degli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente, a meno che dette misure siano adottate nell'interesse pubblico, quale stabilito per legge, su base non discriminatoria e a norma di legge, ed condizione che si corrisponda un risarcimento adeguato ed effettivo in conformita' alle disposizioni di legge vigenti e senza alcun tipo di discriminazione. Detto risarcimento dovra' essere equivalente al valore di mercato dell'investimento espropriato alla data immediatamente precedente a quella in cui la effettiva o paventata decisione di esproprio, nazionalizzazione o misura analoga sia stata resa pubblica. Una volta fissato l'importo del risarcimento, esso dovra' essere corrisposto entro un periodo di tre mesi e dovra' comprendere l'interesse calcolato sulla base degli standard Libor fino al momento del pagamento; dovra' essere effettivamente riscuotibile e liberamente trasferibile. La determinazione dell'importo e la corresponsione di detto risarcimento dovranno essere effettuate nei modi appropriati al momento dell'esproprio, della nazionalizzazione o della misura analoga ovvero in una fase precedente ad esso. La legalita' di una qualsiasi misura di esproprio, nazionalizzazione o misura analoga e l'importo del risarcimento dovranno essere soggetti a riesame secondo le vigenti disposizioni di legge. 3. Qualora il reale valore di mercato sia denominato in una valuta liberamente convertibile, il risarcimento corrisposto non dovra' essere inferiore al reale valore di mercato prima della data in cui e' stata annunciata o resa pubblica la decisione di nazionalizzare o espropriare, piu' gli interessi, calcolati sulla base degli standard Libor, maturati dalla data di esproprio fino alla data di pagamento. Qualora il reale valore di mercato sia denominato in una valuta non liberatamente convertibile, il risarcimento corrisposto convertito nella valuta di pagamento non dovra' essere: a) inferiore al reale valore di mercato, prima della data in cui e' stata annunciata o resa pubblica la decisione di nazionalizzare o espropriare, convertito in una valuta liberamente convertibile al tasso di cambio prevalente sul mercato il giorno del pagamento, piu' b) gli interessi calcolati sulla base degli standard Libor per quella valuta liberamente convertibile, maturati dalla data dell'esproprio fino alla data del pagamento. 4. Le disposizioni dei comma 2 del presente Articolo si applicheranno altresi' nel caso in cui una Parte Contraente espropri i beni di una societa' costituita secondo le vigenti disposizioni di legge in una qualsiasi parte del suo territorio e di cui gli investitori dell'altra Parte Contraente possiedono azioni. 5. Qualora, dopo l'esproprio, i beni in oggetto non siano stati utilizzati in tutto o in parte per quello specifico scopo o interesse nazionale, il proprietario originario o i suoi aventi causa hanno il diritto a riacquistare detti beni al prezzo di mercato. 6. Gli investitori di ciascuna Parte Contraente i cui investimenti subiscano perdite o danni nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre o altre forme di conflitto armato, rivoluzioni, stati di emergenza nazionale, guerre civili o rivolte, dovranno vedersi accordare un trattamento in materia di restituzione, indennizzo, risarcimento o altra valida forma di compenso, non meno favorevole di quello che l'altra parte Contraente riserva ai suoi investitori o a quelli di un qualsiasi Stato terzo, a seconda di quale sia il piu' favorevole. I risarcimenti dovranno essere liberamente trasferibili.
Accordo-art. 5
ARTICOLO 5 LIBERO TRASFERIMENTO 1. Ciascuna Parte Contraente nel cui territorio gli investitori dell'altra Parte Contraente hanno effettuato investimenti garantira' a detti investitori il libero trasferimento dei pagamenti relativi a questi investimenti, dopo che gli investitori abbiano adempito a tutti gli obblighi fiscali, in particolare, a titolo di esempio: a) redditi da investimento secondo l'Articolo 1, comma 3 del presente Accordo; b) importi relativi ai prestiti contratti, o altri obblighi contrattuali assunti, in relazione agli investimenti; e) redditi derivanti dalla totale o parziale vendita, cessione o liquidazione di un investimento; d) compensi ed indennita' corrisposte a cittadini dell'altra Parte Contraente per attivita' e servizi svolti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente; e) capitale iniziale e quote aggiuntive di capitale atte a mantenere ed accrescere l'investimento; f) corresponsione di risarcimento ai sensi dell'Articolo 4 del presente Accordo; e g) pagamenti di cui all'Articolo 6 del presente Accordo. 2- Tuttavia, le disposizioni del presente Accordo non limiteranno l'applicazione delle disposizioni nazionali volte a prevenire l'evasione e l'elusione fiscale. A tal fine, le autorita' competenti di ciascuna Parte Contraente, su richiesta dell'altra Parte, si impegnano a fornire tutte le informazioni utili in relazione alla valutazione dell'imponibile. 3- La Parte Contraente nel cui territorio e' stato effettuato l'investimento dovra' consentire agli investitori dell'altra Parte Contraente l'accesso al mercato internazionale in modo non discriminatorio, e permettergli di acquistare la necessaria valuta estera per effettuare i trasferimenti ai sensi del presente Articolo al tasso di cambio di mercato prevalente, applicabile alla data in cui l'investitore richiede detto trasferimento. 4- Le Parti Contraenti si impegnano a facilitare le procedure necessarie per effettuare detti trasferimenti senza ritardo, secondo le prassi seguite dai centri finanziari internazionali. Entrambe le Parti Contraenti dovranno impegnarsi ad espletare le formalita' necessarie all'acquisizione di valuta estera ed al suo effettivo trasferimento all'estero entro un mese. Inoltre, le Parti Contraenti dovranno convenire di accordare ai trasferimenti di cui al presente Articolo un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai trasferimenti originati da investimenti effettuati dagli investitori di uno Stato terzo.
Accordo-art. 6
ARTICOLO 6 PRINCIPIO DI SURROGAZIONE Nel caso in cui una Parte Contraente o una sua agenzia designata effettui un pagamento ad uno dei suoi investitori in base ad una qualsiasi garanzia finanziaria che essa abbia assunto contro rischi non commerciali in relazione ad un investimento effettuato da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente, l'altra Parte Contraente dovra', fatti salvi i diritti dell'altra Parte ai sensi dell'art. 8 del presente Accordo, riconoscere la cessione in base alla legge o ad un negozio giuridico, di qualsiasi diritto o titolo dell'investitore alla prima Parte Contraente o ad una sua agenzia designata. L'altra Parte Contraente dovra' altresi' riconoscere la surrogazione della prima Parte Contraente in relazione ad ogni diritto o pretesa che quella Parte Contraente sara' autorizzata a vantare nella stessa misura del predecessore nel titolo. L'altra Parte Contraente sara' autorizzata a compensare imposte ed altri oneri pubblici dovuti dall' investitore.
Accordo-art. 7
ARTICOLO 7 COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA UNA PARTE CONTRAENTE E GLI INVESTITORI DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE 1. Qualora dovessero insorgere controversie tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti, si avvieranno consultazioni fra le Parti interessate al fine di risolvere la questione, per quanto possibile, in via amichevole. 2. Qualora queste consultazioni non portino ad una soluzione entro sei mesi dalla data della richiesta di composizione inviata per iscritto, l'investitore potra', a sua scelta, sottoporre la controversia: a) al tribunale competente della Parte Contraente nel cui territorio e' stato effettuato l'investimento; ovvero b) al Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie in materia di investimento (ICSID) di cui alla Convenzione sulla Composizione delle Controversie in materia di investimento tra Stati e Cittadini degli altri Stati, aperta alla Firma a Washington il 18 marzo 1965, nel caso in cui entrambe le Parti Contraenti vi abbiano aderito; ovvero c) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, che, salvo quanto diversamente disposto dalle Parti in causa, sara' creato in conformita' al regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL). La scelta fra le opzioni dei sottocommi (a),(b), e (c) di cui sopra e' definitiva. 3. Il Tribunale Arbitrale decidera' sulla controversia in conformita' alle disposizioni del presente Accordo ed alle regole ed ai principi applicabili del diritto internazionale. Il lodo arbitrale sara' definitivo e vincolante per entrambe le Parti in causa. Ciascuna Parte Contraente eseguira' detto lodo senza indebito ritardo e detto lodo sara' applicato in conformita' alla legislazione nazionale. 4. In nessun momento nel corso delle procedure relative a controversie in materia di investimento, la Parte Contraente che e' parte della controversia dovra' addurre a sua difesa la propria immunita' o il fatto che l'investitore abbia ricevuto un risarcimento ai sensi di un contratto assicurativo che copre tutti o parte dei danni e delle perdite sostenute.
Accordo-art. 8
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