DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 agosto 1999, n. 440
Entrata in vigore del decreto: 14/12/1999
Titolo I ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Vista la deliberazione adottata dall'assemblea del CNEL, in data 14 luglio 1999, con la quale e' stato approvato, a norma degli articoli 20 e 21 della citata legge 30 dicembre 1986, n. 936, il regolamento di organizzazione e contabilita' ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto l'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica; Emana il seguente regolamento: (Gli articoli da 1 a 16 non sono stati ammessi al "Visto" della Corte dei conti)
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il testo dell'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), cosi' come da ultimo modificato dall'art. 20 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, e' il seguente: "5. Le aziende e gli enti di cui alle leggi 26 dicembre 1936, n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni, legge 13 luglio 1984, n. 312, legge 30 maggio 1988, n. 186, legge 11 luglio 1988, n. 266, legge 31 gennaio 1992, n. 138, legge 30 dicembre 1986, n. 936, decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, provvederanno ad adeguare i propri ordinamenti ai principi di cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, all'art. 9, comma 2, ed all'art. 65, comma 3. Le predette aziende o enti sono rappresentati dall'ARAN ai fini della stipulazione dei contratti collettivi che li riguardano. Il potere di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitati dalle aziende ed enti predetti d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, che la esprime tramite il Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'art. 46, comma 2. La certificazione dei costi contrattuali al fine della verifica della compatibilita' con gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con le procedure dell'articolo 51". Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione e' il seguente: "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere la grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica". - Il testo degli articoli 20 e 21 della legge 30 dicembre 1986, n. 936 (Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro), e' il seguente: "Art. 20 (Regolamenti). - 1. L'attivita' del CNEL e' disciplinata con regolamento approvato dall'assemblea con la maggioranza assoluta dei componenti in carica. La stessa maggioranza e' richiesta per ogni modifica da apportare al regolamento. 2. Limitatamente alle materie contemplate dagli articoli 9, 13 e dal comma 2 dell'art. 21 della presente legge, i relativi regolamenti, adottati con le modalita' di cui al precedente comma 1, sono approvati, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente della Rubblica, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana". "Art. 21 (Stato di previsione della spesa e rendiconti). - 1. L'assegnazione al CNEL per le spese del suo funzionamento e' iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. 2. Nei limiti dell'assegnazione stabilita, il CNEL provvede all'approvazione dello stato di previsione della spesa e alla gestione delle spese sulla base del regolamento di cui all'art. 20. 3. L'assemblea approva ogni anno lo stato di previsione della spesa che e' comunicato alle Camere e al Governo entro dieci giorni. 4. Il rendiconto a chiusura di ogni esercizio e' trasmesso alla Corte dei conti". - Per il testo dell'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, vedasi in nota al titolo.
Titolo II GESTIONE FINANZIARIA Capo I Autonomia finanziaria e bilancio di previsione
Art. 17
Autonomia finanziaria
1.Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro provvede autonomamente alla gestione delle risorse finanziarie necessarie ai propri fini istituzionali in base alle norme del presente regolamento.
Art. 18
Principi e criteri di formazione del bilancio di previsione
1.L'unita' temporale della gestione e' l'anno finanziario, che inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate ed impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.
2.La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione approvato dall'assemblea, ovvero, adottato con la determinazione di cui all'articolo 19.
3.Il bilancio di previsione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro si conforma ai criteri di integrita', universalita' ed unita', come disciplinati dalle norme di contabilita' generale dello Stato. E' vietata ogni gestione di fondi al di fuori del bilancio.
4.Le previsioni di bilancio sono formulate in termini finanziari di competenza. L'unita' elementare di gestione del bilancio e' rappresentata dal capitolo, eventualmente suddiviso in articoli.
5.Per ciascun capitolo di entrata e di spesa, il bilancio indica rispettivamente l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che possono essere impegnate nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
6.Nel bilancio di previsione, quale posta di entrata, e' iscritto l'eventuale avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio finanziario che precede quello di riferimento. Le spese che gravano sui capitoli correlati al presunto avanzo di amministrazione non possono essere impegnate se non sia dimostrata l'effettiva disponibilita'.
7.Entro il 31 luglio di ogni anno, e sulla base dei compiti attribuitigli dalle leggi e dai regolamenti, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro richiede al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la dotazione per l'esercizio successivo. Il programma del Consiglio tiene conto delle disponibilita' finanziarie cosi' acquisite.
8.Lo schema di bilancio di previsione, predisposto a cura del segretario generale, viene trasmesso al presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, previo esame del Collegio dei revisori, entro il mese di ottobre di ciascun anno. Entro il 30 novembre lo schema di bilancio di previsione viene trasmesso all'assemblea per l'approvazione, che deve aver luogo entro il 31 dicembre successivo.
9.Il bilancio di previsione e' comunicato alle Camere entro dieci giorni dalla sua approvazione o adozione.
Art. 19
Esercizio provvisorio
1.Ove l'approvazione del bilancio di previsione non intervenga prima dell'inizio dell'anno finanziario di riferimento, e' consentita la gestione provvisoria, per non oltre quattro mesi, secondo le disposizioni dettate in materia dalle norme di contabilita' generale dello Stato. In ogni caso, alla scadenza del quarto mese di esercizio provvisorio, il bilancio di previsione viene adottato con determinazione del presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, da sottoporre a ratifica dell'assemblea nella prima adunanza utile.
Art. 20
Assestamento, variazioni e storni al bilancio
1.Successivamente all'approvazione o all'adozione del bilancio di previsione, il presidente, su proposta del segretario generale e su conforme parere dell'Ufficio di presidenza, sentito il Collegio dei revisori, sottopone alla deliberazione dell'assemblea variazioni compensative al bilancio in corso d'esercizio.
2.Le variazioni per nuove o maggiori spese possono essere proposte soltanto se e' assicurata la necessaria e contestuale copertura finanziaria.
Art. 21
Fondo di riserva
1.Nel bilancio di previsione e' previsto un fondo di riserva per le spese impreviste nonche' per le maggiori spese che si rende necessario sostenere nel corso dell'esercizio. La consistenza del relativo capitolo non puo' essere superiore al 3% del totale della spesa corrente.
2.Non e' consentita l'emissione di mandati di pagamento a valere sui capitoli di cui ai comma 1.
3.I prelievi dal fondo di riserva sono disposti con provvedimento del segretario generale, previa deliberazione dell'ufficio di presidenza.
Art. 22
Collegio dei revisori
1.La sorveglianza della gestione del bilancio e' affidata al Collegio dei revisori, di cui al regolamento interno del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
Titolo II GESTIONE FINANZIARIA Capo II Gestione del bilancio - Entrate
Art. 23
Classificazione delle entrate
1.Le entrate del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono classificate nei seguenti titoli: titolo I: entrate provenienti dal bilancio dello Stato; titolo II: entrate diverse; titolo III: avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio finanziario che precede quello di riferimento; titolo IV: partite di giro.
Art. 24
Accertamento delle entrate
1.Per ciascun capitolo di entrata viene indicata la cifra che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio.
Art. 25
Prelevamenti sulla dotazione annuale
1.Le somme derivanti dal finanziamento del CNEL, sulla base delle disposizioni vigenti, a carico dell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disponibili presso l'apposito conto corrente, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato e intestato al predetto Consiglio.
2.I prelevamenti sulla dotazione annuale sono autorizzati dal segretario generale.
3.Le somme di cui al comma 1 vengono trasferite, a mezzo di vaglia cambiario della Banca d'Italia, o con altra procedura, prevista dalle vigenti norme contabili, presso un istituto di credito (seguono alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti).
4.Gli interessi maturati sul deposito di cui al comma 3 vengono annualmente versati in conto entrate eventuali del Tesoro e la relativa quietanza viene allegata al conto consuntivo del bilancio, ai sensi dell'articolo 35.
Art. 26
Entrata diverse
1.Al bilancio del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono imputate le entrate derivanti dallo svolgimento di attivita' congiunte con altri soggetti pubblici o privati, dalla cessione di beni o prestazione di servizi, nonche' ogni altra entrata.
Art. 27
Reversali di incasso
1.Le reversali di incasso sono firmate dal dirigente competente.
2.Le reversali sono registrate in ordine cronologico all'atto della trasmissione al servizio di cassa per la riscossione.
Titolo II GESTIONE FINANZIARIA Capo III Gestione del bilancio - Spese
Art. 28
Classicazione delle spese
1.Le spese del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono classificate nei seguenti titoli: titolo I: spese correnti; titolo II: spese in conto capitale; titolo III: partite di giro.
Art. 29
Gestione delle spese
1.Le spese sono ripartite in unita' previsionali di base, come definite dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, individuate con determinazione del segretario generale. Le spese sono riaggregate per funzioni obiettivo, indicate in apposito allegato al bilancio di previsione. Si provvede, altresi', alla progressiva introduzione della contabilita' economica attraverso un sistema contabile fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo, secondo i principi di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo del 1997, n. 279.
2.Il presidente, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, assegna le risorse al segretario generale, che le ripartisce tra i dipartimenti e gli uffici da lui direttamente dipendenti. I dirigenti generali distribuiscono le risorse loro assegnate tra i dirigenti titolari di centri di responsabilita', previa definizione degli obiettivi che si intendono perseguire.
3.I dirigenti generali e i dirigenti titolari dei centri di responsabilita' amministrativa sono responsabili della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse assegnate.
4.Il segretario generale esercita autonomi poteri di spesa, nell'ambito delle risorse assegnate, e di acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore delle spese che gli altri dirigenti possono impegnare.
5.Il Collegio dei revisori controlla, almeno trimestralmente, l'andamento delle spese in rapporto allo stato di previsione.
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