DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1999, n. 444

Type DPR
Publication 1999-10-26
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 15-12-1999

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 11, comma 1, lettera d), e 18, comma 1, lettere a), d), e) ed f), della legge 15 marzo 1997, n. 59, contenenti le norme di delega per il riordino e la razionalizzazione del settore della ricerca scientifica, nonche' degli organismi, strumenti e procedure e visti i relativi decreti legislativi di riordino dei singoli enti di ricerca;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, a 204, con il quale, in esecuzione della predetta delega, sono state emanate le disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'articolo 4 che prevede l'istituzione dei Consigli scientifici nazionali (CSN), e dell'Assemblea della scienza e della tecnologia (AST);

Considerato che il citato articolo 4 del decreto legislativo n. 204 del 1998 rimette a uno o piu' regolamenti,da emararsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la determinazione delle aree di riferimento, del numero e della composizione dei CSN e dell'AST e delle modalita' della loro elezione diretta o di secondo grado, nonche' l'individuazione delle rispettive sedi e dei supporti organizzativi e tecnici;

Considerata l'esigenza di procedere alla istituzione dei CSN e dell'AST allo scopo di consentire ai predetti organismi di espletare i propri compiti istituzionali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1999;

Sulla proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e con il Ministro per la funzione pubblica;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Composizione dei Consigli scientifici nazionali

1.Sono costituiti sei Consigli scientifici nazionali (CSN) per ciascuna delle seguenti aree scientifiche: 1) scienze matematiche, fisiche e chimiche, scienze geologiche e geofisiche; 2) scienze tecnologiche; 3) scienze dell'ambiente e della vita; 4) scienze della salute; 5) scienze giuridiche, politiche, economiche e sociali: 6) scienze umanistiche e beni culturali.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Per il testo dell'art. 4 del decreo legislativo 5 giugno 1998, n. 204, si veda nelle note alle premesse. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 11, comma 1, lettera d), e dell'art. 18, comma 1, lettere a), d), e) ed f), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e della semplificazione amministrativa): "Art. 11. - Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti a: a)-c) (omissis); d) riordinare e razionalizzare gli interventi a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti nel settore stesso". "Art. 18. - Nell'attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera d), il Governo, oltre a quanto previsto dall'art. 14 della presente legge, si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi: a) individuazione di una sede di indirizzo strategico e di coordinamento della politica nazionale della ricerca, anche con riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca; b)-c) (omissis); d) previsione di organismi, strumenti e procedure per la valutazione dei risultati dell'attivita' di ricerca e dell'impatto dell'innovazione tecnologica sulla vita economica e sociale; e) riordino degli organi consultivi, assicurando una rappresentanza, oltre che alle componenti universitarie e degli enti di ricerca, anche al mondo della produzione e dei servizi; f) programmazione e coordinamento dei flussi finanziari in ordine agli obiettivi generali della politica di ricerca". - Si riporta l'art. 4 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 (Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59): "Art. 4. - 1. I consigli scientifici nazionali (CSN) sono organi rappresentativi della comunita' scientifica nazionale, universitaria e degli enti di ricerca. 2. I consigli scientifici nazionali, integrati da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, del mondo della produzione, dei servizi e delle forze sociali, costituiscono l'assemblea della scienza e della tecnologia (AST). 3. Con uno o piu' regolamenti da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinati: a) le aree di riferimento e il numero dei CSN; b) il numero dei componenti i CSN, non inferiore al cinquanta per cento dei componenti dell'assemblea, la durata del mandato, le modalita' della loro elezione diretta o di secondo grado, l'elettorato attivo e passivo; c) il numero complessivo dei componenti l'assemblea; d) il numero dei componenti l'assemblea in rappresentanza delle amministrazioni pubbliche, del mondo della produzione, dei servizi e delle forze sociali, non inferiore ad un terzo del numero complessivo di cui alla lettera c), la durata del mandato e le procedure per la loro designazione; e) la sede e il supporto organizzativo e tecnico dei consigli e dell'assemblea, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. 4. I consigli eleggono i rispettivi presidenti e l'assemblea elegge un presidente. I consigli e l'assemblea approvano norme interne di organizzazione e di funzionamento. E' esclusa l'attribuzione ai consigli e all'assemblea di compiti decisionali relativamente al finanziamento e alla gestione della ricerca. A seguito delle elezioni e delle designazioni i consigli scientifici nazionali e l'assemblea sono costituiti ed insediati con decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 5. I consigli e l'assemblea: a) formulano osservazioni e proposte per l'elaborazione e l'aggiornamento del PNR, sulla coerenza con esso dei piani e programmi delle amministrazioni pubbliche e degli enti di ricerca, nonche' circa lo stato e l'organizzazione della ricerca nazionale; b) svolgono attivita' di consulenza per conto del CIPE, delle amministrazioni pubbliche, degli enti di ricerca". - L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede: "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (Abrogata)".

Art. 2

Elezione dei rappresentanti dei professori e ricercatori universitari

1.Per l'elezione dei rappresentanti dei professori ordinari, associati e ricercatori universitari, l'elettorato attivo e passivo e' attribuito congiuntamente, senza distinzione di categorie, a tutto il predetto personale inquadrato nei settori scientificodisciplinari afferenti alle aree di riferimento di cui al comma 1 dell'articolo 1, secondo la allegata tabella di corrispondenza n. 1. In relazione alle modifiche dei settori scientificodisciplinari di cui all'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la tabella e' aggiornata con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato: "Ministro", sentito il CUN. Ai fini dell'elezione valgono le disposizioni in materia di ineleggibilita' e di incompatibilita' previste della normativa vigente per l'elezione alle cariche accademiche.

2.Per ciascuna delle aree di riferimento e' costituito un unico collegio elettorale, che elegge 5 rappresentanti. Ogni elettore esprime una sola preferenza.

3.Ai fini della proclazione degli eletti e' compilata, per ciascuna area di riferimento, una graduatoria nella quale sono inseriti i candidati, in ordine decrescente, in relazione al numero dei voti ricevuti. Risultano eletti i tre professori ordinari, il professore associato e il ricercatore che ottengono il maggior numero di voti. A parita' di voti in ciascuna categoria prevale il piu' anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parita', il candidato piu' anziano di eta'.

Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo): "99. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del Consiglio universitario nazionale, secondo criteri di affinita' scientifica e didattica, all'accorpamento e al successivo aggiornamento dei settori scientificodisciplinari, nell'ambito dei quali sono raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di stabilire la pertinenza della titolarita' ai medesimi settori, nonche' i raggruppamenti concorsuali".

Art. 3

Elezioni dei rappresentanti degli enti di ricerca

((1. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), l'ettorato attivo e' attribuito congiuntamente, senza distinzione di categorie,))

2.Per ciascuna delle aree di riferimento e' costituito un unico collegio elettorale che elegge due rappresentanti. Ogni elettore esprime una sola preferenza.

3.Ai fini della proclamazione degli eletti e' compilata, per ciascuna area di riferimento, una graduatoria nella quale sono inseriti i candidati, in ordine decrescente, in relazione al numero dei voti ricevuti. Risultano eletti il dirigente di ricerca, ovvero l'astronomo, il geofisico straordinario o ordinario, nonche' il dirigente tecnologo ovvero il ricercatore degli istituti del Ministero per i beni e le attivita' culturali che ottengono il maggior numero di voti. A parita' di voti prevale il piu' anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parita', il candidato piu' anziano di eta'.

Art. 4

Ordinanza elettorale

1.Il Ministro, con propria ordinanza adottata almeno sei mesi prima della scadenza dei CSN, stabilisce la data delle elezioni dei rappresentanti di cui agli articoli 1 e 2 e le modalita' di svolgimento delle relative operazioni.

2.In sede di prima elezione l'ordinanza e' adottata entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5

Formazione elenchi e presentazione candidature

1.Ai fini della determinazione dell'elettorato, il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST) predispone gli elenchi dei professori ordinari, associati e dei ricercatori e gli elenchi del personale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), distinti per ciascuna area scientifica e li invia rispettivamente alle universita', agli enti di ricerca e agli istituti dipendenti del Ministero per i beni e le attivita' culturali di cui all'articolo 3, comma 1, per l'accertamento e la verifica. Gli elenchi sono resi pubblici mediante affissione presso le sedi, anche decentrate, delle predette istituzioni ovvero in apposito sito consultabile liberamente per via telematica. Entro i successivi dieci giorni il personale universitario, il personale di ricerca e i ricercatori degli istituti dipendenti dal Ministero per i beni e le attivita' culturali possono presentare opposizione rispettivamente al rettore e al presidente dell'ente di appartenenza ovvero al Ministro per i beni e le attivita' culturli. Le predette autorita' decisono in via definitiva entro i successivi dieci giorni.

2.Le candidature sono presentate entro il trentesimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni. La dichiarazione di candidatura, per ciascun collegio elettorale, e' sottoscritta dal candidato e da un numero di elettori non inferiore allo 0,5 per cento del corpo elettorale degli universitari e al 2 per cento del corpo elettorale del personale di ricerca degli enti di ricerca e del personale che svolge attivita' di ricerca negli istituti dipendenti dal Ministero per i beni e le attivita' culturali, determinati in sede di ordinanza di cui all'articolo 4. La dichiarazione di candidatura deve pervenire, entro il termine suindicato, alla commissione ettorale, di cui all'articolo 9, per il tramite degli uffici amministrativi di ciascuna istituzione. La commissione verifica la regolarita' delle candidature e l'inesistenza di cause di ineleggibilita' in relazione alla titolarita' dell'elettorato attivo e passivo di cui agli articoli 2 e 3 e predispone gli elenchi definitivi dei candidati, che trasmette alle singole sedi perche' ne curino la pubblicita', secondo le modalita' di cui al comma 1, entro il decimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni.

Art. 6

Seggi elettorali

1.Entro il quinto giorno antecedente quello fissato per le votazioni sono costituiti, con decreto del rettore, presso ciascuna sede universitaria, con decreto del presidente dell'ente presso ciascuna istituzione di ricerca e con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali presso gli istituti individuati con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, distinti seggi elettorali rispettivamente per l'elezione dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori universitari e per l'elezione dei rappresentanti del personale di ricerca e dei ricercatori degli istituti del Ministero per i beni e le attivita' culturali relativamente al Consiglio afferente all'area delle scienze umanistiche e beni culturali. Il numero dei seggi e' definito in rapporto al numero degli elettori. I seggi sono costituiti da un presidente e tre scrutatori nominati, fra gli elettori del seggio, dal rettore dell'universita', dal presidente dell'ente di ricerca e dal Ministro per i beni e le attivita' culturali. L'ufficio elettorale e' assistito da un funzionario amministrativo con funzioni di segretario. Per la validita' delle operazioni dell'ufficio e' necessaria la presenza di almeno due componenti e del segretario. In caso di rinuncia di uno dei componenti nel corso delle operazioni, si provvede alla sostituzione.

2.In ogni seggio sono predisposte almeno due cabine e un numero di urne pari al numero dei collegi elettorali, per raccogliere le schede votate.

Art. 7

Schede elettorali

1.Le schede per le votazioni sono predisposte dalle universita', dagli enti di ricerca e dal Ministero per i beni e le attivita' culturali secondo un modello tipo predisposto dal MURST. Ogni scheda deve riportare sul frontespizio l'indicazione del collegio elettorale e deve recare un tagliando ove sono apposti il timbro dell'istituzione universitaria o di ricerca, l'indicazione della sede, la firma del presidente del seggio e, ove occorra, l'indicazione del numero del seggio.

Art. 8

Operazioni di voto

1.Nella data e nell'orario stabiliti per le votazioni l'elettore, dopo aver dimostrato la propria identita' e aver apposto la propria firma sull'elenco dei votanti a fianco del proprio nominativo, riceve dal presidente del seggio la scheda di votazione e si ritira nella cabina per apporvi il proprio voto. Chiusa la scheda, il votante la riconsegna al presidente, il quale la introduce nell'urna.

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