DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1999, n. 458

Type DPR
Publication 1999-10-27
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 21-12-99

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il regolamento (CE) n. 2815/98 della Commissione del 22 dicembre 1998, relativo alle norme commerciali dell'olio d'oliva;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il trasferimento alle regioni di funzioni, compiti e risorse finanziarie in materia di agricoltura;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dall'articolo 11 della legge 5 febbraio 1999, n. 25;

Ritenuta la necessita' di emanare disposizioni dicoordinamento delle attivita' di controllo e di attuazione del suddetto regolamento (CE) n. 2815/98, applicabile a partire dal 1 aprile 1999 e fino al 31 ottobre 2001;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 luglio 1999;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 5 agosto 1999;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 settembre 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1999;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, per gli affari regionali, per la funzionepubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Coordinamento

1.Ai fini del coordinamento delle attivita' di controllo sulle imprese di condizionamento degli oli extra vergini di oliva e degli oli vergini di oliva riconosciute dalleregioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2815/98 della Commissione del 22 dicembre 1998, il codice di identificazione alfanumerica di cui all'articolo 4, paragrafo 3, di detto regolamento comunitario comprende anche la sigla della provincia nel cuiterritorio sono ubicati i relativi impianti di condizionamento degli oli extra vergini e vergini di oliva.

2.I provvedimenti di riconoscimento delle imprese di cui al presente articolo devono essere comunicati al Ministero delle politiche agricole e forestali entro i successivi trenta giorni.

3.Ai controlli previsti dal regolamento (CE) n. 2815/98 della Commissione del 22 dicembre 1998, provvede il Ministero delle politiche agricole e forestali, avvalendosi anche dell'Agecontrol. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma. ((1))

Art. 2

Comunicazioni

1.L'organismo pagatore, riconosciuto ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995 e successive modificazioni, comunica mensilmente al Ministero delle politiche agricole e forestali ed alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano le quantita' di olive di provenienza da Paesi terzi sulle quali e' stata accesa la cauzione ai sensi del regolamento (CEE) n. 104/91 del Consiglio del 16 gennaio 1991,nonche' le quantita' di olive provenienti dagli Stati membri della Comunita' nel quadro della gestione del regime comunitario dell'aiuto alla produzione dell'olio di oliva.

2.L'organismo pagatore di cui al comma 1, alla scadenza dei termini di presentazione delle domande di aiuto alla produzione, comunica al Ministero delle politiche agricole e forestali ed alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano il numero delle domande di aiuto presentate da produttori di olive di altri Paesi membri, con l'indicazione delle relative quantita' di olive molite e di olio ottenuto nei frantoi ubicati in Italia.

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

De Castro, Ministro delle politiche agricole e forestali

Letta, Ministro per le politiche comunitarie

Bellillo, Ministro per gli affari regionali

Piazza, Ministro per la funzione pubblica

Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1999

Atti di Governo, registro n. 118, foglio n. 5

Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995, pubblicato in GUCE n. 158 dell'8 luglio 1995, e' il seguente: "Art. 1. - 1. Il limite al numero di organismi pagatori riconosciuti da ciascun Stato membro ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 729/70 dovra' essere determinato da ciascuno Stato membro dopo aver consultato la Commissione. La Commissione puofar presente, in particolare, qualsiasi ostacolo che questo numero comporti per il rispetto del termine di cui all'art. 5, paragrafo 2 di detto regolamento e per la trasparenza dei controlli sulle operazioni del Fondo. La Commissione informa il comitato del Fondo sugli organismi pagatori riconosciuti negli Stati membri. 2. Per ciascun organismo pagatore, lo Stato membro informa la Commissione circa l'autorita' o le autorita' che rilasciano e revocano il riconoscimento, e che stabiliscono il termine entro cui debbono essere apportati gli adeguamenti necessari ai sensi dell'art. 4, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 729/70 (''autorita' competente'')". - Il regolamento (CEE) n. 104/91 del Consiglio del 16 gennaio1991 detta norme per le importazioni di olive nella Comunita' ed e' pubblicato in GUCE n. 12 del 17 gennaio 1991.

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