LEGGE 3 dicembre 1999, n. 453
Entrata in vigore della legge: 4-12-1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 1 ottobre 1999, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'Azienda Policlinico Umberto I e per l'Azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bindi, Ministro della sanita'
Zecchino, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto ------------
Avvertenza: Il decreto-legge 1 ottobre 1999, n. 341, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 233 del 4 ottobre 1999. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 64.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1 OTTOBRE 1999, N. 341. All'articolo 1: al comma 4, le parole da: "Entro trenta giorni" fino a: "n. 419," sono sostituite dalle seguenti: "Entro i termini stabiliti dai decreti legislativi di attuazione dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419, e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questi ultimi,". All'articolo 2: al comma 2, all'alinea, sono aggiunte, in fine, le parole: "e per un periodo massimo di diciotto mesi"; al comma 3, dopo le parole: "Il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica" sono inserite le seguenti: ", entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto," ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per lo svolgimento dell'attivita' del commissario e per il suo compenso e' autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999; per gli anni successivi le relative spese sono poste a carico dei fondi indicati al comma 6"; al comma 6, le parole: "con apposito provvedimento legislativo" sono sostituite dalle seguenti: "dalla regione Lazio nell'ambito dei fondi che saranno assegnati alle regioni con provvedimento legislativo da adottare nell'anno 2000 per la copertura dei disavanzi delle aziende unita' sanitarie locali, utilizzando le risorse allo scopo preordinate dalla legge finanziaria per il medesimo anno all'occorrenza integrate"; dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: "8-bis. All'onere derivante dal comma 3 del presente articolo, pari a lire 200 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanita'. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: "Art. 2-bis . - 1. Entro un anno dalla data di istituzione dell'Azienda Policlinico Umberto I e dell'Azienda ospedaliera Sant'Andrea, la regione Lazio, di intesa con l'Universita' La Sapienza di Roma, presenta una relazione al Ministro della sanita' sull'attivita' svolta dalle aziende stesse, sui finanziamenti ricevuti e sull'utilizzo dei medesimi, nonche' sugli obiettivi raggiunti e sugli indirizzi programmatici per il biennio successivo. Il Ministro della sanita', entro trenta giorni dal ricevimento della relazione, la trasmette ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per l'inoltro alle commissioni parlamentari competenti".
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