DECRETO 10 settembre 1999, n. 465
Entrata in vigore del decreto: 28-12-1999
IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE
Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 1906 /90 del 26 giugno 1990 relativo a talune norme di commercializzazione per le carni di pollame e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CEE) della Commissione n. 1538/91 del 5 giugno 1991 e successive modificazioni e integrazioni, concernenti l'applicazione del predetto regolamento (CEE) del Consiglio n. 1906/90, in particolare gli articoli 10, 11 e 12 del regolamento n. 1538/91;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, pubblicata, nel supplemeto ordinario n. 104 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 maggio 1998, che all'articolo 53 contiene apposite disposizioni sui controlli e sulla vigilanza dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un albo degli organismi privati da autorizzare ai controlli, con decreto del Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni, previo accertamento dei prescritti requisiti;
Considerata l'opportunita', per ragioni logisticoterritoriali, che l'iscrizione all'elenco regionale dei produttori, siano esse persone fisiche o giuridiche, sia effettuata presso la struttura dell'amministrazione regionale competente nella materia agricola disciplinata dal presente regolamento (di seguito indicata come struttura regionale competente), ove e' ubicata la sede legale dell'allevamento. Parimenti anche le autorizzazioni agli stabilimenti di macellazione, per le stesse ragioni logisticoterritoriali, sono concesse dalle strutture regionali competenti ove e' ubicata la sede legale dello stabilimento;
Ritenuto necessario, tuttavia, dover indicare con schemi uniformi al fine di un'armonizzazione sul territorio sia le formalita' cui devono attenersi i produttori e i macelli nel chiedere rispettivamente l'iscrizione all'elenco regionale nonche' le autorizzazioni ad apporre le diciture particolari sulle carni macellate relative al tipo di allevamento e alimentazione dei volatili, nonche' precisare le modalita' seguite da parte delle strutture regionali competenti e i criteri di controllo per il rilascio dell'iscrizione all'elenco regionale o dell'autorizzazione ai macelli;
Ritenuto che il controllo sull'osservanza delle disposizioni concernenti l'allevamento, l'uso delle etichette da parte dei macelli e la commercializzazione delle carni di pollame con particolari diciture possa essere esercitato dagli organismi rispondenti alla normativa EN 45011 citata nel regolamento n. 1538/91, che abbiano presentato al Ministero per le politiche agricole richiesta di autorizzazione ad effettuare i controlli ed abbiano ottenuto il parere di conformita' del comitato di valutazione operante in seno al Ministero stesso e che la vigilanza su tali organismi sia effettuata dal Ministero stesso per la regolarita' dello status giuridico e tramite le strutture regionali competenti per l'accertamento della sussistenza dei requisiti prescritti relativi alle imprese che hanno sede legale nel territorio di rispettiva competenza;
Considerato, parimenti, che nelle regioni in cui opera una autorita' pubblica regionale designata ai controlli, detto organismo, previa comunicazione al Ministero per le politiche agricole, possa provvedere ai sensi dell'articolo 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, al controllo dei macelli e dei produttori della carne di pollame con particolari diciture;
Visto il parere favorevole espresso dalla conferenza Statoregioni nella seduta del 4 marzo 1999, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive integrazioni e modifiche, in particolare l'articolo 3, comma 11;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 aprile 1999;
Vista
la comunicazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. M/1358, del 2 aprile 1999; Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Nota al titolo: - Il regolamento (CEE) della Commisione n. 1538/91 del 5 giugno 1991, e' riportato nelle note alle premesse. Note alle premesse: - Il regolamento CEE 1906/90 del Consiglio del 26 giugno 1990 stabilisce alcune norme di commercializzazione delle carni di pollame ed e' pubblicato nella GUCE n. L 173 del 6 luglio 1990. - Il regolamento CEE 1538/91 della Commissione del 5 giugno 1991 reca disposizioni di applicazione del regolameno CEE 1906/90 ed e' pubblicato nella GUCE n. L 143/11 del 7 giugno 1991. Si riporta il testo vigente degli articoli 10, 11 e 12: "Art. 10. - 1. Ai fini dell'indicazione dei tipi di allevamento, ad eccezione dell'allevamento organico o biologico, l'etichettatura, intesa ai sensi dell'art. 1, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 79/112/CEE del Consiglio, non puo' recare altri termini che quelli di seguito specificati e quelli corrispondenti nelle altre lingue comunitarie elencati nell'allegato III, ferme restando le condizioni stabilite nell'allegato IV: a) "alimento con il ...% di ..."; b) "estensivo al coperto"; c) "all'aperto"; d) "rurale all'aperto"; e) "rurale in liberta'". Ai termini di cui sopra possono essere aggiunte indicazioni riguardanti particolari caratteristiche delle rispettive forme di allevamento. 2. L'eta' dell'animale alla macellazione, la durata del periodo d'ingrasso o un riferimento a razze a crescita lenta possono figurare soltanto se viene utilizzata una delle diciture indicate al paragrafo 1 e purche' l'eta' non sia inferiore a quella specificata all'allegato IV, lettere b), c) e d). La presente disposizione non si applica tuttavia per gli animali di cui all'art. 1, lettera a), quarto trattino. 3. Le presenti disposizioni lasciano impregiudicati i provvedimenti nazionali di natura tecnica che stabiliscono prescrizioni piu' rigorose di quelle minime indicate nell'allegato IV; detti provvedimenti nazionali si applicano esclusivamente ai produttori dello Stato membro interessato e purche' siano compatibili con la legislazione comunitaria e conformi con le norme comuni di commercializzazione delle carni di pollame. 4. I provvedimenti nazionali di cui al paragrafo 3 devono venir comunicati alle Commissione. 5. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare, ogni qualvolta la Commissione ne faccia richiesta, tutte le informazioni necessarie per stabilire se i provvedimenti cui fa riferimeno il presente articolo sono compatibili con il diritto comunitario e conformi con le norme comuni per la commercializzazione delle carni di pollame". "Art. 11. - 1. I macelli autorizzati ad usare le diciture di cui all'articolo 10 sono soggetti ad una speciale registrazione. Essi tengono, per ogni tipo di allevamento, un registro separato recante: i nomi e gli indirizzi dei produttori degli animali in questione; l'iscrizione viene effettuata dopo un'ispezione compiuta dalla competente autorita' dello Stato membro; su richiesta della medesima autorita', il numero di capi allevato in un ciclo di produzione da ciascun avicoltore. 2. I produttori di cui trattasi vengono successivamente sottoposti a regolari ispezioni. Essi tengono registri aggiornati nei quali annotano il numero di animali per tipi di allevamento, nonche' il numero di capi venduti e il nome degli acquirenti. 3. Regolari ispezioni circa il rispetto degli articoli 10 e 11 vengono effettuate presso: l'allevamento: almeno una volta per ogni ciclo di produzione; il mangimificio: almeno una volta per ogni formulazione utilizzata, e comunque almeno una volta all'anno; il macello: almeno quattro volte all'anno; l'incubatoio: almeno una volta all'anno per ciascuna forma di allevamento di cui all'art. 10, paragrafo 1, lettere d) ed e). 4. Anteriormente al 1 luglio 1991, ogni Stato membro trasmette agli altri Stati membri e alla Commissione un elenco dei macelli riconosciuti e registrati a norma del paragrafo 1, indicando il nome, l'indirizzo e il numero di registrazione di ciascuno di essi. Qualsiasi modifica dei dati contenuti nell'elenco viene comunicata agli altri Stati membri e alla Commissione all'inizio di ogni trimestre dell'anno solare". "Art. 12. - Per quanto concerne i controlli relativi all'indicazione del tipo di allevamento praticato, di cui all'art. 5, paragrafo 6, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1906/90, gli organismi designati dagli Stati membri devono soddisfare i criteri definiti nella norma europea n. EN/45011 del 26 giugno 1989, e in tale contesto sono soggetti all'autorizzazione ed alla sorveglianza delle competenti autorita' dello Stato membro interessato". - La legge 24 aprile 1998, reca: "Disposizioni per l'adempimento degli obbighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea. Legge comunitaria 1995-1997". Si trascrive il testo del relativo art. 53: "Art. 53 (Controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari). -1. In attuazione di quanto previsto all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, il Ministero per le politiche agricole e' l'autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa. L'attivita' di controllo di cui all'art. 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e' svolta da autorita' di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni. 2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 agli organismi di controllo privati dovranno preventivamente prevedere una valutazione dei requisiti relativi a: a) conformita' alle norme EN 45011; b) disponibilita' di personale qualificato e di mezzi per lo svolgimento dell'attivita' di controllo; c) adeguatezza delle relative procedure. Nel caso in cui gli organismi privati si avvalgano, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve soddisfare i requisiti di cui alle lettere a), b) e c). 3. Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate in caso di: a) perdita dei requisiti di cui al comma 2 sia da parte degli organismi privati autorizzati sia da parte di organismi terzi dei quali essi si siano eventualmente avvalsi; b) violazione della normativa comunitaria in materia; c) mancanza dei requisiti in capo agli organismi privati e agli organismi terzi, accertata succesivamente all'autorizzazione in forza di silenzioassenso ai sensi del comma 12. 4. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione all'organismo di controllo privato puo' riguardare anche una singola produzione riconosciuta. Per lo svolgimento di tale attivita' il Ministero per le politiche agricole si avvale delle strutture del Ministero e degli enti vigilati. 5. Gli organismi privati che intendano proporsi per il controllo delle denominazioni registrate ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 devono presentare apposita richiesta al Ministero per le politiche agricole. 6. E' istituito presso il Ministero per le politiche agricole un albo degli organismi privati che adempiono i requisiti di cui al comma 2, denominato ''Albo degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP) e la indicazione geografica protetta (IGP)''". 7. La richiesta di autorizzazione di un organismo privato a svolgere le funzioni di controllo e' presentata: a) per le denominazioni registrate ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, dai soggetti proponenti le registrazioni; b) per le denominazioni registrate ai sensi dell'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92, dai soggetti che abbiano svolto, in conformita' alla normativa nazionale sulle denominazioni giuridicamente protette, funzioni di controllo e di vigilanza. In assenza dei suddetti soggetti la richiesta viene presentata dagli organismi associativi maggiormente rappresentativi delle DOP e delle IGP. 8. In assenza di tale comunicazione, le regioni, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, indicano le autorita' pubbliche da designare che, ai sensi dell'art. 10, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92, possono avvalersi di organismi terzi che, se privati, debbono rispondere ai requisiti di cui al comma 2 e debbotio essere iscritti nell'Albo. 9. Il Governo esercita, ai sensi dell'art. 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari in caso di inadempienza da parte delle autorita' di controllo designate. 10. Gli organismi privati autorizzati e le autorita' pubbliche designate possono svolgere la loro attivita' per una o piu' produzioni riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92. Ogni denominazione o indicazione geografica protetta e' soggetta al controllo di un solo organismo privato autorizzato, nel caso in cui sia stato individuato con procedura di evidenza pubblica, o delle autorita' pubbliche designate competenti per territorio tra loro coordinate. 11. La vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati e' esercitata dal Ministero per le politiche agricole e dalle regioni per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza. 12. Le autorizzazioni agli organismi privati sono rilasciate entro trenta giorni dalla domanda; in difetto si forma il silenzioassenso, fatta salva la facolta' di sospensione o revoca ai sensi del comma 3. 13. Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'Albo di cui al comma 6 sono posti a carico degli iscritti, senza oneri per il bilancio dello Stato". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo: "11. La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi non e' soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorche' non autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e' inserita nel fascicolo. L'istanza e la copia fotostatica del documento di identita' possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facolta' e' consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
Art. 2
1.L'autorizzazione per l'uso di ciascuna delle diciture indicate all'articolo precedente e' concessa ai macelli che utilizzino pollame prodotto in allevamenti che soddisfino alle condizioni indicate nell'allegato A del presente regolamento. Essa e' rilasciata dalla struttura regionale competente ove ha sede legale il richiedente, sia esso persona fisica o giuridica, su domanda dell'interessato, da presentarsi secondo il facsimile precisato in allegato B, e in conformita' del modello allegato B 1.
2.Nel caso di stabilimenti di macellazione con impianti ubicati in regioni diverse, il titolare o legale rappresentante deve indicare nella domanda tutti gli elementi atti ad individuare detti impianti.
3.Le strutture regionali competenti trasmettono al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Ufficio X carni, l'elenco regionale aggiornato dei macelli autorizzati.
Art. 3
2.Alla domanda sono allegate le dichiarazioni dei produttori relative al tipo di allevamento col numero di capi allevati.
3.Qualora l'allevatore consegni gli animali a piu' di un impianto di macellazione, nella dichiarazione sono indicate la ragione sociale e l'ubicazione di ciascun macello. La firma del titolare o legale rappresentante dello stabilimento di macellazione nonche' quelle poste in calce alle dichiarazioni provenienti dai produttori non sono soggette ad autenticazione se apposte in presenza del dipendente addetto a ricevere la domanda o se l'istanza e' corredata di copia fotostatica di un documento d'identita' del sottoscrittore.
4.Ogni variazione delle suddette informazioni, relativa sia agli allevatori che agli impianti di macellazione e' tempestivamente notificata, a cura della sede legale del macello, alla struttura regionale competente al rilascio delle autorizzazioni, per le determinazioni da adottare.
Art. 4
1.I produttori che allevano il pollame secondo i tipi indicati nell'allegato A del presente regolamento sono iscritti presso le strutture regionali competenti, ove e' ubicata la sede legale dell'allevamento in un elenco regionale, in conformita' del modello C 1 allegato al presente regolamento. L'iscrizione al predetto elenco regionale avviene su domanda in carta legale degli interessati, da presentarsi secondo il facsimile precisato in allegato C.
3.Solo il pollame fornito alle imprese di macellazione da produttori iscritti nell'elenco regionale puo' beneficiare delle diciture di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
4.La sede legaleamministrativa dell'impresa di allevamento deve fornire tempestivamente alla struttura regionale competente tutte le variazioni giuridicotecniche verificatesi nell'ambito dell'azienda (cambiamento di sede, cessioni, ampliamenti), per le determinazioni da adottare.
5.Le strutture regionali competenti trasmettono al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale delle politiche comunitarie ed internazionali - Ufficio X carni, elenco regionale aggiornato dei produttori iscritti.
Art. 5
1.Gli impianti di macellazione autorizzati iscrivono in registri separati per ogni tipo di allevamento le indicazioni prescritte dal precedente articolo 3 relativamente al nome e indirizzo dei produttori e al numero di capi allevati per ciascun ciclo di produzione. Il registro e' conforme al modello riportato nell'allegato D del presente regolamento.
2.Il pollame e' consegnato alle imprese di macellazione in gabbie separate e identificate per tipo di dicitura ai sensi del precedente articolo 1. Le imprese effettuano le operazioni di macellazione del pollame in questione soltanto in determinati giorni e secondo le modalita' da concordare con gli organismi di controllo autorizzati operanti sul territorio. Il pollame, a qualunque titolo detenuto dal macello, e' mantenuto in spazi prestabiliti, in condizioni tali da essere separato dagli altri animali.
3.I produttori tengono aggiornato un registro conforme al modello riportato nell'allegato E del presente regolamento da cui risulti, secondo il tipo di allevamento il numero dei capi presenti nell'allevamento, quello dei capi venduti e il nome e l'indirizzo degli acquirenti.
Art. 6
1.I registri prescritti dal precedente articolo 5 vanno preventivamente fatti bollare e vidimare presso le strutture regionali competenti.
Art. 7
1.I controlli sull'operato dei macelli e dei produttori sono svolti da organismi privati autorizzati o da autorita' regionali pubbliche designate ai controlli, se presenti nel territorio. Gli organismi privati, individuati ai sensi dell'articololi 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, in possesso dei requisiti stabiliti nell'allegato F devono presentare richiesta di autorizzazione al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Ufficio X carni - che provvede a richiedere al competente comitato di valutazione istituito con decreto del Ministro per le politiche agricole 25 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 178 del 1 agosto 1998 ed operante presso il Ministero stesso, il parere di conformita'.
2.L'autorizzazione e' rilasciata entro venti giorni dall'acquisizione del parere del comitato di valutazione; in difetto di rilascio, decorsi sessanta giorni dalla richiesta, si forma il silenzioassenso.
4.L'Organo di controllo una volta autorizzato dal Ministero per le politiche agricole deve qualificarsi nell'esercizio delle sue funzioni come Organismo autorizzato ai sensi del relativo decreto ministeriale, riportando sull'epigrafe gli estremi del provvedimento di autorizzazione e della relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
5.La vigilanza sugli organismi deputati ai controlli e' effettuata dal Ministero per le politiche agricole per la sussistenza nel tempo dei requisiti richiesti all'atto dell'autorizzazione e tramite le strutture regionali competenti per il controllo delle imprese ricadenti nel loro territorio.
Note all'art. 7: - Per il testo dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, vedasi in note alle premesse. - Il decreto del Ministro delle politiche agricole 25 maggio 1998 reca: "Istituzione del gruppo tecnico di valutazione degli organismi di controllo privati". - Per il testo degli articoli 10 e 11, comma 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1538/91 si veda nelle note alle premesse.
Art. 8
1.Gli organismi privati di controllo autorizzati sono iscritti presso il Ministero per le politiche agricole in un albo denominato "Albo degli organismi privati per il controllo delle particolari diciture apposte sulle carni di pollame ai sensi del regolamento (CEE) n. 1538 /91".
Nota all'art. 8: Per quanto concerne il regolamento (CEE) n. 1538/91 si veda in note alle premesse.
Art. 9
1.In qualsiasi momento la struttura regionale competente puo', previa diffida, sospendere, fino ad un periodo massimo di un anno, l'autorizzazione ai macelli e l'iscrizione all'albo dei produttori, ove vengano meno da parte degli interessati sia l'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento che i requisiti richiesti. Trascorso il termine prefissato nella diffida, in caso di inadempienza la struttura regionale competente procede alla revoca dell'autorizzazione ai macelli o alla cancellazione dall'albo dei produttori. La revoca e la cancellazione sono definitive in caso di recidiva.
2.Allo stesso modo il Ministero per le politiche agricole puo' sospendere o revocare le autorizzazioni concesse agli organismi privati di controllo in caso di perdita dei requisiti prescritti, di violazione della normativa comunitaria o se venga accertata la mancanza dei dovuti requisiti anche dopo che sia avvenuta l'autorizzazione in forza del silenzioassenso.
Il Ministro: De Castro
Visto, il Guardasigilli, Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1999
Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 267
Allegato A
Allegato A a) Razione alimentare. Il riferimento ad uno dei particolari componenti dei mangimi di seguito precisati puo' comparire soltanto se: 1) nel caso di cereali, essi costituiscono, in peso, almeno il 65% del mangime somministrato per la maggior parte del periodo d'ingrasso; i sottoprodotti dei cereali non possono rappresentare piu' del l5% di detta percentuale; se tuttavia viene fatto riferimento ad un cereale specifico, questo deve rappresentare almeno il 35% del mangime utilizzato e almeno il 50% nel caso di granoturco; 2) nel caso di leguminose o di foraggi verdi, essi costituiscono, in peso, almeno il 5% del mangime somministrato per gran parte del periodo di ingrasso; 3) nel caso di prodotti lattierocaseari essi costituiscono, in peso, almeno il 5% del mangime somministrato durante la fase di finissaggio. Il termine "oca ingrassata con avena" puo' tuttavia essere utilizzato se durante la fase di finissaggio di 3 settimane le oche ricevono giornalmente almeno 500 g di avena. b) " Estensivo al coperto". Questa dicitura puo' figurare soltanto se: 1) la densita' per metro quadrato di superficie non supera: a) i 12 capi, ma non piu' di 25 kg peso vivo, nel caso dei polli; b) i 25 kg di peso vivo nel caso delle anatre, delle faraone e dei tacchini; c) i 15 kg di peso vivo nel caso delle oche; 2) gli animali non vengono macellati prima di aver raggiunto un'eta' di: a) 56 giorni nel caso dei polli; b) 70 giorni nel caso dei tacchini; c) 112 giorni nel caso delle oche; d) 49 giorni nel caso delle anatre pechino; e) 70 giorni nel caso delle femmine di anatre mute; f) 84 giorni nel caso dei maschi di anatre mute; g) 65 giorni nel caso delle femmine di anatre "mulard"; h) 82 giorni nel caso delle faraone. c) "All'aperto". Questa dicitura puo' figurare soltanto se: 1) la densita' nel ricovero e l'eta' alla macellazione rispettano le condizioni fissate alla lettera b), eccetto per i polli, per i quali la densita' puo' essere aumentata a 13 capi times mq, ma non oltre 27,5 kg di peso vivo per metro quadrato e, per i capponi, per i quali la densita' non deve superare i 7,5 capi per metro quadrato, con un massimale di 27,5 kg di peso vivo per metro quadrato; 2) per almeno meta' della durata del loro ciclo vitale, gli animali hanno la costante possibilita' di accedere, durante le ore diurne, a parchetti all'aperto comprendenti una superficie in gran parte rivestita di vegetazione, pari ad almeno: a) 1 m(elevato a)2 per pollo o faraona; b) 2 m(elevato a)2 per per anatra o per cappone; c) 4 m(elevato a)2 per tacchino o per oca. Nel caso delle faraone, i parchetti all'aperto possono essere sostituiti da una voliera di superficie pari almeno a quella del ricovero, con un'altezza di almeno due metri. Ogni volatile dispone di posatoi di lunghezza corrispodente ad almeno 10 cm per capo in totale (edificio e voliera); 3) il mangime somministrato nella fase di ingrasso contiene almeno il 70% di cereali; 4) il ricovero e' provvisto di aperture di passaggio la cui luce complessiva e' di almeno 4 metri per 100 m(elevato a)2 di superficie dell'edificio. d) "Rurale allaperto". Questa dicitura puo' figurare soltanto se: 1) la densita' per metro quadrato di superficie all'interno del ricovero non supera: a) i 12 capi, ma non piu' di 25 kg di peso vivo, nel caso dei polli; tuttavia, qualora siano impiegati ricoveri mobili di superficie utile non superiore a 150 m(elevato a)2 e che restano aperti durante la notte, la densita' per metro quadrato puo' raggiungere i 20 capi, ma non piu' di 40 kg; b) i 6,25 capi (fino all'eta' di 91 giorni, i 12 capi) ma non piu' di 35 kg di peso vivo, nel caso dei capponi; c) gli 8 capi, ma non piu' di 35 kg di peso vivo, nel caso dei maschi di anatra muta o pechino; d) i 10 capi, ma non piu' di 25 kg di peso vivo, nel caso delle femmine di anatra muta o pechino; e) gli 8 capi, ma non piu' di 35 kg di peso vivo, nel caso delle anatre "mulard"; f) i 6,25 capi (fino all'eta' di 7 settimane, i 10 capi) ma non piu' di 35 kg di peso vivo, nel caso dei tacchini; g) i 5 capi (fino all'eta' di 6 settimane, i 10 capi), nel caso delle oche e i 3 capi se il finissaggio e' operato in clausura durante le tre ultime settimane dall'ingrassamento, ma non piu' di 30 kg di peso vivo; 2) la superficie totale utilizzabile dei ricoveri di ciascuna unita' di produzione non supera i 1.600 m(elevato a)2 ; 3) ciascun ricovero non contiene piu' di: a) 4.800 polli; b) 5.200 faraone; c) 4.000 femmine di anatra muta o pechino o 3.200 maschi di anatra muta o pechino o 3.200 anatre "mulard"; d) 2.500 capponi, oche e tacchini; 4) il ricovero e' provvisto di aperture di passaggio la cui luce complessiva e' almeno 4 m per 100 m(elevato a)2 di superficie dell'edificio; 5) gli animali hanno la costante possibilita' di accedere, durante le ore diurne, a parchetti all'aperto almeno fin dall'eta' di: a) 6 settimane nel caso di polli e capponi; b) 8 settimane nel caso di anatre, oche, faraone e tacchini; 6) i parchetti all'aperto comprendono una superficie in gran parte coperta da vegetazione almeno pari a: a) 2 m(elevato a)2 per pollo, anatra muta, anatra pechino e faraona; b) 3 m(elevato a)2 per anatra "mulard"; c) 4 m(elevato a)2 per cappone, a partire dal 92 giorno (2 m(elevato a)2 fino al 91 giorno); d) 6 m(elevato a)2 per tacchino; e) 10 m(elevato a)2 per oca. Nel caso delle faraone, i parchetti all'aperto possono essere sostituiti da una voliera di superficie pari almeno a quella del ricovero, con un'altezza di almeno due metri. Ogni volatile dispone di posatoi di lunghezza corrispodente ad almeno 10 cm per capo in totale (edificio e voliera); 7) gli animali ingrassati sono di una razza riconosciuta a crescita lenta; 8) il mangime utilizzato nella fase di ingrasso contiene almeno il 70% di cereali; 9) l'eta' minima alla macellazione e' di: a) 81 giorni nel caso dei polli; b) 150 giorni nel caso dei capponi; c) 49 giorni nel caso delle anatre pechino; d) 70 giorni nel caso delle femmine di anatre mute; e) 84 giorni nel caso dei maschi di anatre mute; f) 92 giorni nel caso delle anatre "mulard"; g) 94 giorni nel caso delle faraone; h) 140 giorni nel caso dei tacchini e delle oche da carne; i) 95 giorni nel caso delle oche destinate alla produzione di fegato grasso e di "magret"; 10) il finissaggio in clausura non supera: a) i 15 giorni nel caso dei polli con piu' di 90 giorni; b) 4 settimane nel caso dei capponi; b) 4 settimane nel caso delle oche e delle anatre "mulard" di piu' di 70 giorni destinate alla produzione di fegato grasso e di "magret". e) "Rurale in liberta'". L'impiego di questa dicitura presuppone il rispetto delle condizioni indicate alla lettera d); gli animali devono pero' avere anche la costante possibilita' di accedere, durante le ore diurne, a spazi all'aperto di superficie illimitata.
Allegato B
Allegato B Schema di domanda (da redigere in carta legale) Alla regione .................... via ........... (c.a.p.) ........ Il sottoscritto ................... titolare/legale rappresentante del macello ................. con sede legale in ................. via .................. sito in .......... via ................... ed altri impianti di macellazione siti in: 1) regione ............... comune ................ via .......... 2) regione ............... comune ................ via .......... 3) regione ............... comune ................ via .......... chiede che a norma dell'art. 2 del regolamento (1) relativo all'applicazione dei regolamenti CEE n. 1906 /90 e n. 1538/91 la ditta sia autorizzata ad apporre sulle etichettature del pollame una delle seguenti diciture: a) "alimentato con il .....% di ....."; b) "estensivo al coperto"; c) "all'aperto"; d) "rurale all'aperto"; e) "rurale in liberta'", intesa ad individuare il tipo di allevamento dei volatili (barrare le diciture che interessano). Gli impianti relativi a .... stabiliment... di macellazione hanno una potenzialita' lavorativa giornaliera di n. ..... capi. Allega alla presente le dichiarazioni debitamente sottoscritte con firma dei titolari degli allevamenti collegati. (2) Firma .................................... (il titolare o legale rappresentante) (1) Citare gli estremi del presente rego1amento nazionale, compresi quelli di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. (2) La firma non e' soggetta ad autenticazione se apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la domanda o se l'istanza e' corredata di copia fotostatica di un documento d'identita' del sottoscrittore.
Allegato B1
Allegato B-1 Schema di autorizzazione Regione ......................... via ........... (c.a.p.) ........ Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 1906/90 del 26 giugno 1990, relativo a talune norme di commercializzazione per le carni di pollame e successive modificazioni. Visto il regolamento CEE della Commissione n. 1538/91 del 5 giugno 1991, concernente l'applicazione del predetto regolamento CEE del Consiglio n. 1906/90 e successive modificazioni. Visto il regolamento del (1) ...................................., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del ............................ concernente le modalita' per l'applicazione di disposizioni comunitarie concernenti l'uso di particolari diciture in materia di commercializzazione delle carni di pollame. Vista la domanda presentata dal sig. .............................. titolare/legale rappresentante dello stabilimento di macellazione .................................. con sede legale in .................... via ......................... sito in ............................... via ......................... nella quale sono elencati anche i seguenti impianti di macellazione: 1) regione ............... comune ................ via .......... 2) regione ............... comune ................ via .......... 3) regione ............... comune ................ via .......... accertata la regolarita' della domanda, contenente le dichiarazioni con firma autenticata dei produttori iscritti nell'elenco regionale, che forniscono il pollame. Viste le risultante degli accertamenti sulla sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale per la concessione dell'autorizzazione ad apporre sulle carni di pollame macellato diciture particolari relative al tipo di allevamento e di alimentazione, ai sensi dei regolamenti CEE 1906/90 e 1538/91, Autorizza l'impresa ..................... nella persona del titolare/legale rappresentante sig. .............. ad apporre sulle carni di pollame macellate, fornite dai produttori iscritti all'elenco regionale e precisati nelle premesse. Detta autorizzazione e' soggetta a sospensione o revoca nel caso che il titolare/legale rappresentante dello stabilimento di macellazione contravvenga alle disposizioni contenute nella prescritta normativa comunitaria o nazionale. (1) Citare gli estremi del presente regolamento nazionale.
Allegato C
Allegato C Schema di domanda (da redigere in carta legale) Alla regione .................... via ........... (c.a.p.) ........ Il sottoscritto ................................... titolare/legale rappresentante dell'allevamento con sede legale in ................... via .............................. sito in .......................... via .............................. ed altre strutture di allevamento site in: 1) regione ............... comune ................ via .......... 2) regione ............... comune ................ via .......... 3) regione ............... comune ................ via .......... chiede, a norma dell'art. 4 del regolamento (1) ................... relativo all'applicazione dei regolamenti CEE n. 1906 /90 e n. 1538/91, l'iscrizione nell'elenco regionale dei produttori del pollame autorizzati ad avvalersi di una delle seguenti diciture: a) "alimentato con il .....% di ....."; b) "estensivo al coperto"; c) "all'aperto"; d) "rurale all'aperto"; e) "rurale in liberta'", intesa ad individuare il tipo di allevamento dei volatili (barrare le diciture che interessano). La capacita' di cui si dispone e', per ciascun allevamento, di circa n. ......... capi per ciclo di produzione cosi' suddivisa per tipo di allevamento (da indicare per ogni struttura): a) n. ............; b) n. ............; c) n. ............; d) n. ............; e) n. ............. Allega alla presente le dichiarazioni debitamente sottoscritte con firma dei titolari dei macelli cui fornisce la propria produzione. (2) Firma .................................... (il titolare o legale rappresentante) (1) Citare gli estremi del presente regolamento nazionale, compresi quelli di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. (2) La firma non e' soggetta ad autenticazione se apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la domanda o se l'istanza e' corredata di copia fotostatica di un documento d'identita' del sottoscrittore.
Allegato C1
Allegato C1 Schema di iscrizione Regione ......................... via ........... (c.a.p.) ........ Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 1906/90 del 26 giugno 1990 relativo a talune norme di commercializzazione per le carni di pollame e successive modificazioni. Visto il regolamento CEE della Commissione n. 1538/91 del 5 giugno 1991, concernente l'applicazione del predetto regolamento CEE del Consiglio n. 1906/90 e successive modificazioni. Visto il regolamento del (1) .................................... pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del ............................ concernente le modalita' per l'applicazione di disposizioni comunitarie concernenti l'uso di particolari diciture in materia di commercializzazione delle carni di pollame. Vista la domanda presentata dal titolare/legale rappresentante dell'impresa di allevamento ....................................... con sede legale ................... in .............................. via ............................... sito in ......................... via ................................................................. nella quale sono elencate anche le seguenti strutture di allevamento: 1) regione ............... comune ................ via .......... 2) regione ............... comune ................ via .......... 3) regione ............... comune ................ via .......... accertata la regolarita' della domanda, contenente la dichiarazione dei titolari dei macelli autorizzati cui l'impresa fornisce la propria produzione. Viste le risultanze degli accertamenti sulla sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale per l'iscrizione nell'elenco regionale dei produttori di pollame di cui ai regolamenti CEE 1906/90 e 1538/91, Iscrive il sig. ........................................... titolare/legale rappresentante dell'impresa di allevamento, con sede legale in ...................... via ...................... all'elenco regionale dei produttori di carne di pollame ai sensi dei regolamenti CEE 1906/90 e 1538/91, con valenza anche per gli altri impianti precisati nelle premesse. Detta iscrizione e' soggetta a sospensione o revoca nel caso che il titolare/legale rappresentante dell'impresa di allevamento contravvenga alle disposizioni contenute nella prescritta normativa comunitaria o nazionale. (1) Citare gli estremi del presente regolamento nazionale.
Allegato D
Allegato D REGISTRO PER LO STABILIMENTO DI MACELLAZIONE PREVISTO ALL'ART. 5
Data
Nominativo produttore
Indirizzo dell'alle- vamento
Tipo allevamento
Numero capi
Peso totale
Controllo effettuato in data
Allegato E
Allegato E REGISTRO PER IL PRODUTTORE PREVISTO ALL'ART. 5
```
```
| | | Tipo allevamento (1) | | | |_____| | | | Acquirente | | | |_____|
| | | Macello |Altri operatori | Controlli
| | |___|____| effettuati
| | | | | | | in data
Data| Capi | Capi | Ragione |Capi | Ragione | Capi |
| allevati| venduti | sociale | N. | sociale | N. | | N. | N. | | | | |
_|__|_|_|_|_|__|_
(1) Indicare se: allevamento all'aperto - sistema estensivo; allevamento all'aperto; allevamento al suolo; allevamento in voliera.
Allegato F
Allegato F Gli organismi privati di cui all'art. 7 del presente regolamento, al fine di ottenere l'autorizzazione ministeriale, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: pessere conformi alle norme EN 45011; avere la disponibilita' di personale qualificato e di mezzi per lo svolgimento dell'attivita' di controllo; adottare adeguate procedure di controllo; nel caso in cui gli organismi privati si avvalgano, per taluni controlli, di un organismo terzo, questo ultimo deve soddisfare i precedenti tre requisiti. La richiesta di autorizzazione presentata dai soggetti individuati a norma della legge n. 128/1998 deve essere corredata: dall'indicazione della ragione sociale e sede legale dell'organismo per il quale e' richiesta l'autorizzazione; dall'atto costitutivo e dallo statuto dell'organismo in questione con lo schema della composizione dei vari organi sociali; da un certificato di iscrizione e vigenza rilasciato dalla competente Camera di commercio, in corso di validita'; da un organigramma della struttura organizzativa, con l'organico aggiornato alla data della richiesta, corredato da uno schema che illustri le diverse funzioni e responsabilita' nell'ambito della struttura, in relazione anche alla figura del dirigente responsabile del personale addetto ai controlli, che deve essere in possesso di adeguata esperienza professionale; da una elencazione dei mezzi disponibili per la gestione finanziaria; dalla documentazione (certificati, contassegni, marchi ecc.) attestante la conformita' rispetto ai requisiti specifici richiesti dal presente regolamento, siano essi relativi agli organismi interessati o a soggetti terzi di cui si possano avvalere per alcuni controlli; da una relazione documentata dei propri sistemi di controllo ed accertamento della conformita' del prodotto (laboratori di prova propri o strutture esterne in possesso della conformita' ai requisiti di cui alle norme UNI CEI 45001, 45002, documentate da specifici contratti); dall'indicazione delle metodologie prestabilite per le verifiche e le prove nonche' di quelle relative alle condizioni e circostanze per cui venga negata la conformita'. Inoltre detti organismi devono assicurare: assoluta autonomia e indipendenza dei soggetti sottoposti ai controlli, presso i quali non devono essere svolte attivita' di consulenza tecnicoproduttiva o commerciale retribuita; massima riservatezza, nell'ambito delle proprie procedure, secondo le disposizioni di legge vigenti fatte salve le esigenze conoscitive delle autorita' che operano i controlli sugli organismi stessi. Gli organismi devono altresi' depositare all'atto della richiesta: un prospetto delle tariffe destinate a regolare l'accesso alle misure di controllo impegnandosi a comunicare all'autorita' nazionale competente tutte le modifiche e integrazioni ai fini della relativa approvazione; una dichiarazione con la quale si impegnano a notificare alla autorita' competente tutte le misure assunte in caso di accertamento di non conformita' e l'adozione di misure correttive, indicando le procedure specifiche che verranno adottate. Note. Il Ministro per le politiche agricole nell'ambito della sua competenza adotta, con proprio decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei rego1amenti e delle decisioni emanati dalla Comunita' europea in materia di politica comunitaria agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale. La legge 24 aprile 1998, n. 128 reca: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea. Legge comunitaria 1995-1997. Si trascrive il testo del relativo art. 53, primo comma: (Controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari). In attuazione di quanto previsto all'art. l0 del regolamento (CEE) n. 2081 /92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, il Ministero per le politiche agricole e' l'autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulle stessa. L'attivita' di controllo di cui all'art. 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e' svolta da autorita' di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni. (Omissis).
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