DECRETO 26 novembre 1999, n. 473
Entrata in vigore del decreto: 31-12-1999
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto l'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernente disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale, che modifica l'attuale regime fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche;
Visto, in particolare, il comma 7 del citato articolo 25 il quale dispone che con decreto del Ministro delle finanze sono emanate le relative modalita' di attuazione, nonche' le procedure di controllo;
Visto, altresi', il comma 8 dell'articolo 25 della citata legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale prevede che le disposizioni di cui al comma 7 del medesimo articolo si applicano a tutti i soggetti che organizzano o promuovono attivita' sportiva con l'impegno di atleti che non rivestono la qualifica di professionisti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, con cui e' stata riordinata la disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale;
Vista la legge 16 dicembre 1991, n. 398, che detta disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, e, in particolare, l'articolo 17, che sostituisce il sesto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale e' stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che detta disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e dei versamenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante le modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Atteso che occorre provvedere all'emanazione del citato decreto del Ministro delle finanze previsto dal comma 7 dell'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 30 agosto 1999;
Vista la comunicazione n. 3-15414 del 14 ottobre 1999 inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Proventi che non concorrono alla formazione del reddito
1.Le disposizioni dell'articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, si applicano alle associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali, purche' riconosciute da enti di promozione sportiva, che si avvalgono delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398.
2.A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 18 maggio 1999, data di entrata in vigore della legge n. 133 del 1999, le associazioni sportive dilettantistiche di cui al comma 1, che hanno conseguito nel periodo d'imposta precedente proventi per un importo non superiore a 360 milioni di lire, possono avvalersi delle disposizioni di cui alla citata legge n. 398 del 1991.
3.Ai sensi dell'articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, non concorrono a formare il reddito imponibile delle associazioni sportive dilettantistiche indicate nel comma 1 i proventi derivanti dallo svolgimento di attivita' commerciali connesse agli scopi istituzionali e quelli realizzati a seguito di raccolte di fondi effettuate con qualsiasi modalita', purche' le attivita' e le raccolte di fondi anzidette abbiano carattere di occasionalita' e saltuarieta'. Detti proventi non concorrono a formare il reddito imponibile fino all'ammontare complessivo conseguito dalle medesime associazioni nel corso di un periodo d'imposta, nell'ambito di due manifestazioni e comunque per un importo non superiore al limite fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attivita' culturali.
4.Le disposizioni concernenti i proventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 25 della legge n. 133 del 1999 si applicano, per le associazioni indicate nello stesso comma, in luogo delle disposizioni recate dall'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5.I proventi di cui al comma 3, nei limiti ivi indicati, non si computano ai fini della determinazione dell'importo stabilito per avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e del reddito imponibile di cui all'articolo 2, comma 5, della medesima legge, se conseguiti a seguito di manifestazioni realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Si riporta il testo dell'art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133: "Art. 25 (Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche). - 1. Per le societa' sportive dilettantistiche comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purche' riconosciute da enti di promozione sportiva che si avvalgono dell'opzione di cui all'art. 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile se percepiti in via occasionale e saltuaria, e comunque per un numero complessivo non superiore a due eventi per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con l'autorita' di governo competente in materia di sport: a) i proventi realizzati dalle societa' nello svolgimento di attivita' commerciali connesse agli scopi istituzionali; b) i proventi realizzati per il tramite di raccolte di fondi effettuate con qualsiasi modalita'. 2. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo di lire 100 milioni, fissato dall'art. 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1998, in L. 130.594.000, e' elevato a lire 360 milioni. 3. All'art. 2, comma 5, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, le parole: ''6 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''3 per cento''. 4. Le societa' sportive dilettantistiche comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purche' riconosciute da enti di promozione sportiva che corrispondono compensi comunque denominati, comprese le indennita' di trasferta ed i rimborsi forfettari, per le prestazioni inerenti alla propria attivita', devono operare all'atto del pagamento, relativamente alla parte del compenso eccedente la somma di L. 90.000 per ciascuna prestazione e comunque di L. 6.000.000 complessive annue per ciascun percipiente, una ritenuta a titolo di imposta nella misura fissata dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere modificati i limiti di importo relativi a ciascuna prestazione e all'ammontare complessivo annuo per ciascun percipiente di cui al primo periodo, in relazione alle variazioni del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. 5. All'art. 13-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: ''iter) le erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a un milione di lire, in favore delle societa' sportive dilettantistiche''. 6. All'art. 91-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre l986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''nonche' dell'onere di cui all'art. 13-bis, comma 1, lettera i- ter), ridotto alla meta'''. 7. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche al fine di realizzare una semplificazione degli adempimenti previsti per i contribuenti in sede di dichiarazione e conservazione documentale, nonche' le procedure di controllo, richiedendo anche la necessaria documentazione di tipo bancario per le operazioni inerenti all'attivita' istituzionale svolta dalle societa' sportive dilettantistiche e per i proventi alle stesse corrisposti a qualsiasi titolo, aventi ad oggetto importi non inferiori a L. 100.000, in funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva. 8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano a tutti i soggetti che organizzano o promuovono attivita' sportive senza l'impegno di atleti qualificati professionisti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge". Note alla premesse: - Per il testo dell'art. 25 della legge n. 133/1999, v. in nota al titolo. - Il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n 460, recante: "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale", e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1998. - La legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante: "Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1991. - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante: "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto", e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 292" dell'11 novembre 1972. - Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, recante: "Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, nonche' modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e n. 633, relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi": "Art. 17 (Modifiche al regime I.V.A. per il settore degli intrattenimenti e dei giochi). - 1. Il sesto comma dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente: ''Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attivita' di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti ed e' riscossa con le stesse modalita' stabilite per quest'ultima. La detrazione di cui all'art. 19 e' forfettizzata in misura pari al cinquanta per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili. Se nell'esercizio delle attivita' incluse nella tariffa vengono effettuate anche prestazioni di sponsorizzazione e cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse alle attivita' di cui alla tariffa stessa, l'imposta si applica con le predette modalita' ma la detrazione e' forfettizzata in misura pari ad un decimo per le operazioni di sponsorizzazione ed in misura pari ad un terzo per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica. I soggetti che svolgono le attivita' incluse nella tariffa sono esonerati dall'obbligo di fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie; sono altresi' esonerati dagli obblighi di registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'art. 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli intrattenimenti. Le singole imprese hanno la facolta' di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione al concessionario di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al proprio domicilio fiscale, prima dell'inizio dell'anno solare ed all'ufficio delle entrate secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non e' revocata ed e' comunque vincolante per un quinquennio''". - Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante: "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi", e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986. - Il decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante: "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi", e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 ottobre 1973. - Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante: "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997. - Il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante: "Regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 1998. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri": "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 25, comma 1, della legge n. 135/1999, v. nota al titolo. - Per il titolo della legge n. 398/1999 v. nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 108, comma 2-bis, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: "2-bis. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 87: a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione". - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398: "1. Le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attivita' sportive dilettantistiche e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attivita' commerciali proventi per un importo non superiore a L. 130.594.000, possonooptare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi secondo le disposizioni di cui all'art. 2. L'opzione e' esercitata mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata da inviare al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto; essa ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio. I soggetti che intraprendono l'esercizio di attivita' commerciali esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. L'opzione ha effetto anche ai fini delle imposte sui redditi e di essa deve essere data comunicazione agli uffici delle imposte dirette entro i trenta giorni successivi". - Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge 16 dicembre 1991, n. 398: "Art. 2 (Regime speciale IVA e imposte dirette). - 1. I soggetti di cui all'art. 1 che hanno esercitato l'opzione sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dagli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, e successive modificazioni. Sono, altresi, esonerati dagli obblighi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 2. I soggetti che fruiscono dell'esonero devono annotare nella distinta d'incasso o nella dichiarazione di incasso previste, rispettivamente, dagli articoli 8 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, opportunamente integrate, qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attivita' commerciali. 3. Per i proventi di cui al comma 2, soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta continua ad applicarsi con le modalita' di cui all'art. 74, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 4. Le fatture emesse e le fatture di acquisto devono essere numerate progressivamente per anno solare e conservate a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Sono fatte salve le disposizioni previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, in materia di ricevuta fiscale, dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, in materia di documento di accompagnamento dei beni viaggianti, nonche' dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18, in materia di scontrino fiscale. 5. In deroga alle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito imponibile dei soggetti di cui all'art. 1 e' determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attivita' commerciali il coefficiente di redditivita' del 6 per cento e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali. 6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno approvati i modelli di distinta e di dichiarazione d'incasso di cui al comma 2 e stabilite le relative modalita' di compilazione".
Art. 2
Applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta sui compensi comunque denominati
1.I compensi comunque denominati, comprese le indennita' di trasferta e i rimborsi forfetari, erogati da societa' o associazioni sportive dilettantistiche per prestazioni inerenti alla propria attivita', non costituiscono reddito per il percipiente persona fisica per un importo di L. 90.000 per ciascuna prestazione e comunque fino all'importo massimo complessivo annuo di L. 6.000.000.
2.La parte dei compensi che eccede i predetti limiti costituisce interamente reddito per il percipiente persona fisica, senza le esclusioni, riduzioni o deduzioni previste per le singole categorie reddituali; le societa' o associazioni sportive dilettantistiche eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo d'imposta nella misura fissata, per il primo scaglione di reddito, dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi e maggiorata delle aliquote di compartecipazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche. All'atto del pagamento i percipienti autocertificano alle societa' o associazioni sportive dilettantistiche eventuali compensi della stessa natura loro erogati da altri soggetti.
3.I soggetti che erogano i compensi di cui al presente articolo certificano comunque ai percipienti i compensi corrisposti, anche se non assoggettati a ritenuta, e presentano, con le ordinarie modalita', la dichiarazione dei sostituti d'imposta.
5.La disciplina fiscale dell'attivita' sportiva dilettantistica di cui al presente articolo sostituisce quella contenuta nella legge 25 marzo 1986, n. 80. I riferimenti alla predetta legge n. 80 del 1986 contenuti nell'articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi e nelle altre disposizioni di carattere fiscale, devono intendersi operati all'articolo 25, comma 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e alle norme di attuazione recate dal presente decreto.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 11 del citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: "Art. 11 (Determinazione dell'imposta). - 1. L'imposta lorda e' determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: a) fino a L. 15.000.000 ........................ 18,5% b) oltre L. 15.000.000 e fino a L. 30.000.000 .. 26,5% c) oltre L. 30.000.000 e fino a L. 60.000.000 .. 33,5% d) oltre L. 60.000.000 e fino a L. 135.000.000 . 39,5% e) oltre L. 135.000.000 ........................ 45,5% 2. L'imposta netta e' determinata operando sull'imposta lorda fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13 e 13-bis. 3. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti di imposta spettanti al contribuente a norma degli articoli 14 e 15. Salvo quanto disposto nel comma 3-bis, se l'ammontare dei crediti di imposta e' superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi. 3-bis. Il credito di imposta spettante a norma dell'art. 14, per la parte che trova copertura nell'ammontare delle imposte di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 105, e' riconosciuto come credito limitato ed e' escluso dall'applicazione dell'ultimo periodo del comma 3. Il credito limitato si considera utilizzato prima degli altri crediti di imposta ed e' portato in detrazione fino a concorrenza della quota dell'imposta netta relativa agli utili per i quali e' attribuito, determinata in base al rapporto tra l'ammontare di detti utili comprensivo del credito limitato e l'ammontare del reddito complessivo comprensivo del credito stesso e al lordo delle perdite di precedenti periodi di imposta ammesse in diminuzione. 3-ter. Relativamente al credito di imposta limitato di cui al comma 3-bis, il contribuente ha facolta' di non avvalersi delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art. 14". - Si riporta il testo degli articoli 49, comma 1, 51, comma 1, e 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: "Art. 49 (Redditi di lavoro autonomo). - 1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, di attivita' di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 5". "Art. 51 (Redditi di impresa). - 1. Sono redditi di impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, delle attivita' indicate nell'art. 2195 del codice civile e delle attivita' indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 29 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma di impresa". "Art. 81 (Redditi diversi). - 1. Sono redditi diversi, se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in relazione alla qualita' di lavoratore dipendente: a)-l) (omissis); m) le indennita' di trasferta e i rimborsi forfetari di spesa, percepiti da soggetti che svolgono attivita' sportiva dilettantistica, di cui alla legge 25 marzo 1986, n. 80". - Per il testo dell'art. 25, comma 4, della legge n. 133/1999 v. in nota al titolo.
Art. 3
Disciplina delle erogazioni liberali
1.Ai fini dell'applicazione della lettera iter) dell'articolo 13- bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, per societa' sportive dilettantistiche s'intendono i soggetti di cui al precedente articolo 2.
Nota all'art. 3: - Per il testo dell'art. 13-bis, comma 1, lettera iter), del testo unico delle imposte sui redditi, v. in nota al titolo.
Art. 4
Modalita' di effettuazione dei versamenti e dei pagamenti e procedure di controllo
1.I versamenti non inferiori a L. 100.000 effettuati a favore di societa' e associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente regolamento, comprese le erogazioni di cui al precedente articolo, i contributi a qualsiasi titolo corrisposti, le quote associative e i proventi che non concorrono a formare il reddito imponibile di cui all'articolo 1, comma 3, sono eseguiti tramite conti correnti bancari o postali intestati all'associazione sportiva o mediante carte di credito o bancomat.
2.I pagamenti non inferiori a L. 100.000 effettuati dalle societa' e dalle associazioni di cui al presente regolamento per operazioni inerenti l'attivita' istituzionale, compresi i pagamenti dei compensi di cui all'articolo 2, sono eseguiti con le modalita' previste dal comma 1.
3.I pagamenti o i versamenti non inferiori a L. 100.000 effettuati con modalita' diverse da quelle previste nei precedenti commi concorrono in ogni caso, rispettivamente, a formare il reddito del percipiente e sono indeducibili nella determinazione del reddito del soggetto erogante e, qualora trattasi di associazioni che si avvalgono delle disposizioni della legge n. 398 del 1991, comportano la decadenza dalle agevolazioni previste dalla legge medesima.
4.Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a tutti gli altri soggetti che organizzano o promuovono attivita' sportive con l'impegno di atleti che, al momento dello svolgimento della prestazione, non rivestono la qualifica di professionisti secondo le disposizioni vigenti.
5.Gli uffici dell'amministrazione finanziaria procedono, anche sulla base di criteri selettivi fissati annualmente, al controllo dei soggetti di cui al presente regolamento.
Nota all'art. 4: - Per il titolo della legge n. 398/1991, v. nelle note alle premesse.
Art. 5
Adempimenti contabili e documentali
1.Le associazioni sportive di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenute ad osservare gli adempimenti contabili e documentali previsti dall'articolo 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, che disciplina l'imposta sugli spettacoli, e dal decreto ministeriale 18 maggio 1995 concernente l'approvazione dei modelli di distinta e di dichiarazione di incasso e delle relative modalita' di compilazione per le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza fini di lucro e le pro loco.
2.I proventi di cui all'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), della legge 13 maggio 1999, n. 133, che non concorrono alla formazione del reddito sono annotati separatamente nella distinta o nella dichiarazione di incasso previste dal decreto ministeriale 18 maggio 1995.
3.A decorrere dal 1 gennaio 2000, in luogo degli adempimenti contabili e documentali di cui ai precedenti commi, le associazioni sportive di cui al comma 1 assolvono gli obblighi contabili e documentali secondo le disposizioni previste dal regolamento da emanare in attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, concernente modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli.
4.I medesimi soggetti di cui al comma 1 conservano, altresi', copia della documentazione relativa ai propri incassi e pagamenti per il periodo previsto dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5.Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 1, comma 1, redigono un apposito rendiconto, tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna manifestazione nell'ambito della quale vengono realizzati i proventi di cui al comma 3 dell'articolo 1.
Il Ministro: Visco
Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1999
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 347
Note all'art. 5: - Per il testo dell'art. 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, v. nelle note all'art. 1. - Il D.P.R. n. 640/1972 reca: "Imposta sugli spettacoli". - Per il testo dell'art. 25, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 133/1999, v. in nota al titolo. - Il decreto ministeriale 18 maggio 1995 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 1995. - Per il titolo del D.Lgs. n. 60/1999, v. nelle note alle premesse. - Si riporta il testo degli articoli 43 e 22 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600: "Art. 43 (Termine per l'accertamento). - Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del titolo I l'avviso di accertamento puo' essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento puo' essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte". "Art. 22 (Tenuta e conservazione delle scritture contabili). - Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il libro giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri da esse prescritti, le scritture contabili di cui ai precedenti articoli, ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui alla lettera c) e alla lettera d) dell'art. 14 e dei conti individuali di cui al secondo comma dell'art. 21, devono essere tenute a norma dell'art. 2219 e numerate e bollate a norma dell'art. 2215 del codice stesso, in esenzione dei tributi di bollo e di concessioni governative. La numerazione e la bollatura possono essere eseguite anche dagli uffici dei registro. Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliare di magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni. Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta anche oltre il termine stabilito dall'art. 2220 del codice civile o da altre leggi tributarie, salvo il disposto dell'art. 2457 del detto codice. Gli eventuali supporti meccanografici, elettronici e similari devono essere conservati fino a quando i dati contabili in essi contenuti non siano stati stampati sui libri e registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. L'autorita' adita in sede contenziosa puo' limitare l'obbligo di conservazione alle scritture rilevanti per la risoluzione della controversia in corso. Fino allo stesso termine di cui al precedente comma devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse. Con decreti del Ministro per le finanze potranno essere determinate modalita' semplificative per la tenuta del registro dei beni ammortizzabili e del registro riepilogato di magazzino, in considerazione delle caratteristiche dei vari settori di attivita'".
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