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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 dicembre 1999, n. 503

Current text a fecha 1999-12-30

Entrata in vigore del decreto: 14-1-2000

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, relativa allo snellimento della attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisioni e controllo;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale, e in particolare l'articolo 3;

Visto l'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, ai sensi dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, recante criteri e modalita' per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione dei documenti con strumenti informatici e telematici;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile;

Visto l'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, istitutiva del Sistema informativo agricolo nazionale;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 4 febbraio 1999;

Visti il parere dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione espresso con nota dell'8 aprile 1999, n. 123.99 e quello del Garante per la protezione dei dati personali, reso con nota 5 maggio 1999, n. 3309;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 37/99, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 maggio 1999;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 novembre 1999;

Su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per la funzione pubblica;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Anagrafe delle aziende agricole

1.L'anagrafe delle aziende agricole, di seguito denominata anagrafe, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, all'interno del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), integrato con i sistemi informativi regionali, raccoglie le notizie relative ai soggetti pubblici e privati, identificati dal codice fiscale, esercenti attivita' agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengano a qualsiasi titolo rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale, di seguito denominati "aziende".

2.Il codice fiscale costituisce il codice unico di identificazione aziende agricole, di seguito CUAA. Il CUAA deve essere utilizzato in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione.

3.A ciascuna azienda fa capo una o piu' unita' tecnico-economiche, di seguito denominata unita'; per unita' si intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unita' zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attivita' economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Per il testo dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, si veda nelle note alle premesse. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa", e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997, n. 56/L. - La legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", e' pubblicata nel suplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1997, n. 98/L. - Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 1997, n. 129. - Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e' il seguente: "Art. 3. - 1. Gli enti, istituti e aziende sottoposti alla vigilanza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali sono soppressi. L'Agecontrol S.p.a. di cui al decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, e' posta in liquidazione. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di soppressione, accorpamento, riordinamento e trasformazione adottati ai sensi degli articoli 11, 14 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sentita la Conferenza permanente per i rappori tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano". - Il testo dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante: "Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449", e' il seguente: "3. Con uno o piu' regolamenti, sulla base dei principi di cui all'art. 1 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da adottarsi, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono semplificate e armonizzate le procedure dichiarative, le modalita' di controllo, gli adempimenti, derivanti dall'attuazione della normativa comunitaria e nazionale per la gestione dei diversi settori produttivi di intervento. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti, sono abrogate le disposizioni relative alle procedure dichiarative, gli adempimenti e le modalita' di controllo, contenute nei seguenti provvedimenti legislativi: decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 1965, n. 162, decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462; decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460; legge 10 febbraio 1992, n. 164; legge 17 febbraio 1982, n. 41; legge 17 febbraio 1992, n. 165. Ai fini della semplificazione, sono istituite, avvalendosi del SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194, ed integrato con i sistemi informativi regionali, la carta dell'agricoltore, documento cartaceo ed elettronico di identificazione delle imprese agricole, e l'anagrafe delle aziende agricole, intese quali unita' tecnico-economiche". - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, recante criteri e modalita' per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1998. - La legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 1994. - Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione il registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 1996. - La legge 4 giugno 1984, n. 194, recante interventi a sostegno dell'agricoltura, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 5 giugno 1984. Si trascrive di seguito il testo dell'art. 15: "Art. 15. - Ai fini dell'esercizio delle competenze statali in materia di indirizzo e coordinamento delle attivita' agricole e della conseguente necessita' di acquisire e verificare tutti i dati relativi al settore agricolo nazionale, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato all'impianto di un sistema informativo agricolo nazionale attraverso la stipula di una o piu' convenzioni con societa' a prevalente partecipazione statale, anche indiretta, per la realizzazione, messa in funzione ed eventuale gestione temporanea di tale sistema informativo in base ai criteri e secondo le direttive fissate dal Ministro medesimo. Le convenzioni di cui al precedente comma, aventi durata non superiore a cinque anni, sono stipulate, e le relative spese sono eseguite, anche in deroga alle norme sulla contabilita' dello Stato ed all'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio. Per i fini di cui al precedente primo comma e' autorizzata, per il triennio 1984-1986, la spesa di lire 6 miliardi in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986". - La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". Si riporta il testo del relativo art. 17, comma 2: "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari". Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, si veda nelle note alle premesse.

Art. 2

Iscrizione delle aziende all'anagrafe

1.L'iscrizione di una azienda nell'anagrafe e' seguita dal SIAN, anche d'ufficio, previa verifica dei dati identificativi di cui all'articolo 1, comma 2. La verifica riguarda anche i soggetti le cui informazioni si trovino sui sistemi informativi esterni ed e' operata anche mediante l'accesso alle basi dati del sistema informativo del Ministero delle finanze.

2.In caso di esito negativo della verifica dei dati identificativi dell'azienda, il SIAN provvede tempestivamente a darne comunicazione agli organismi attraverso i quali l'azienda si e' manifestata alla pubblica amministrazione ed all'azienda stessa, sospendendo i relativi atti sino all'avvenuta correzione. Decorsi trenta giorni da tale comunicazione, senza che sia stato provveduto alle integrazioni richieste, l'iscrizione si intende respinta.

3.Gli archivi informatizzati del SIAN garantiscono la correlazione tra ogni dato archiviato ed il CUAA di ciascuna azienda iscritta all'anagrafe a cui i dati si riferiscono. Tutti gli elenchi su supporti cartacei o informatici prodotti dal SIAN riportano accanto alla indicazione delle aziende il relativo CUAA.

4.Nell'anagrafe sono registrate tutte le partite IVA, anche cessate, associate a ciascun CUAA, con le date di inizio e fine delle validita', cosi' come desunte dagli archivi del sistema informativo del Ministero delle finanze.

Art. 3

Contenuti informativi dell'anagrafe

2.Le informazioni di cui al comma 1, lettera h), sono registrate in una apposita sezione dell'anagrafe denominata "registro delle quote", accessibile attraverso i servizi del SIAN.

3.Qualsiasi fatto o atto giuridico avente effetto ai fini della titolarita', del trasferimento definitivo o temporaneo e della quantificazione dei quantitativi di riferimento di cui al comma 1, lettera h), deve esesre comunicato, a cura degli interessati, entro i termini previsti per ciascun specifico fatto o atto, dalla normativa comunitaria o nazionale, anche ai fini della verifica della loro legittimita' ai sensi della normativa suddetta.

Art. 4

Servizi dell'anagrafe

Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, e' il seguente: "Art. 2. - 1. Il documento informatico da chiunque formato, l'archiviazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge se conformi alle disposizioni del presente regolamento".

Art. 5

Interconnessione con il sistema delle camere di commercio

1.Il SIAN, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, comunica al sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura gli elementi informativi necessari all'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA); per tali fini, il protocollo di interscambio dati tra il SIAN ed il sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui al comma 4 del citato articolo 15 del decreto legislativo n. 173 del 1998, e' basato sul CUAA, di cui all'articolo 1.

2.L'iscrizione di una impresa, esercente le attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, nel registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, viene comunicata al SIAN dal sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo le modalita' di cui al comma 1, ai fini dell'iscrizione nell'anagrafe e del rilascio della Carta di cui all'articolo 7.

Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 9, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e' il seguente: "3. Il REA contiene le notizie economiche ed amministrative per le quali e' prevista la denuncia alla camera di commercio e la relativa utilizzazione del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, dal regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29, dall'art. 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e da altre leggi, con esclusione di quelle gia' iscritte o annotate nel registro delle imprese e nelle sue sezioni speciali. Con decreto del Ministro, d'intesa con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali per la parte riguardante le imprese agricole, sono indicate le notizie di carattere economico, statistico, amministrativo che l'ufficio puo' acquisire, invece che dai privati, direttamente dagli archivi di pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi secondo le norme vigenti, nonche' dall'archivio statistico delle imprese attive costituito a norma del regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993, purche' non coperte dal segreto statistico. Con lo stesso decreto sono stabilite modalita' semplificate per la denuncia delle notizie di carattere economico ed amministrativo da parte dei soggetti iscritti o annotati nelle sezioni speciali". - Il testo dell'art. 15, comma 3, del citato decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e' il seguente: "3. Il SIAN e' interconnesso con i sistemi informativi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di fornire all'ufficio del registro delle imprese, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli elementi informativi necessari alla costituzione ed aggiornamento del Repertorio economico amministrativo (REA). Con i medesimi regolamenti, di cui all'art. 14, comma 3, sono altresi' definite le modalita' di fornitura al SIAN da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle informazioni relative alle imprese del comparto agroalimentare". - Il testo dell'art. 15, comma 4, del citato decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e' il seguente: "4. Con apposita convenzione le amministrazioni di cui ai commi precedenti definiscono i termini e le modalita' tecniche per lo scambio dei dati, attraverso l'adozione di un protocollo di interscambio dati. Il sistema automatico di interscambio dei dati e' attuato secondo modalita' in grado di assicurare la salvaguardia dei dati personali e la certezza delle operazioni effettuate, garantendo altresi' il trasferimento delle informazioni in ambienti operativi eterogenei, nel pieno rispetto della pariteticita' dei soggetti coinvolti". - Il testo dell'art. 8 della citata legge 29 dicembre 1993, n. 580, e' il seguente: "Art. 8. - 1. E' istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile. 2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformita' agli articoli 2188 e seguenti del codice civile, nonche' alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 8 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia. 3. L'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 4. Sono iscritti in sezioni speciali del registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del medesimo codice e le societa' semplici. Le imprese artigiane iscritte agli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono altresi' annotate in una sezione speciale del registro delle imprese. 5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicita' notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali. 6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicita' di pubblicita' per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestivita' dell'informazione su tutto il territorio nazionale. 7. Il sistema di pubblicita' di cui al presente articolo deve trovare piena attuazione entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data le camere di commercio continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni. 8. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo che dovannno prevedere in particolare: a) il coordinamento della pubblicita' realizzata attraverso il registro delle imprese con il Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata e con il Bollettino ufficiale delle societa' cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e successive modificazioni; b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonche' di copia integrale o parzale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, in conformita' alle norme vigenti; c) particolari procedure agevolative e semplificative per l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravi di oneri a carico delle imprese; d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle camere di commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed amministrativo non prevista ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese. 9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti nelle sezioni speciali del registro, l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), e' determinato, in sede di prima applicazione della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo previsto per le ditte individuali. 10. E' abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni. 11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro delle imprese, le camere di commercio provvedono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro delle imprese. 12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10 entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8. 13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla banca dati e all'archivio cartaceo del registro delle imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del registro delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito, con le modalita' disposte dal regolamento di cui al comma 8".

Art. 6

Accesso all'anagrafe

2.Le modalita' ed i limiti di autorizzazione all'accesso per l'accesso alle informazioni ed ai servizi dell'anagrafe sono stabiliti, previo protocollo di intesa con le amministrazioni titolari dei dati, con apposito provvedimento adottato dal Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge n. 675 del 1996, nel rispetto delle disposizioni di cui alla suddetta legge n. 675, con particolare riferimento alla tutela dei diritti dell'interessato ed al trattamento dei dati sensibili di cui agli articoli 13 e 22 della predetta legge e nel rispetto dei criteri per l'esercizo del diritto d'accesso di cui all'articolo 25 della legge n. 241 del 1990 e del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

3.Le aziende hanno accesso ai servizi per le stesse abilitati ai sensi del comma 2, anche attraverso la "Carta dell'agricoltore e del pescatore" di cui all'articolo 7.

4.Nel rispetto della legge n. 675 del 1996, con riferimento alla riservatezza ed all'integrita' dei dati personali, gli accessi all'anagrafe, eseguiti da qualsiasi soggetto abilitato, sono registrati su appositi archivi.

5.Il titolare degli archivi dell'anagrafe, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge n. 675 del 1996, e' il Ministero delle politiche agricole e forestali. Il responsabile degli archivi dell'anagrafe, al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge n. 675 del 1996, e' identificato con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Note all'art. 6: - La legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante: "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1997. Si trascrive di seguito il testo dell'art. 12: "Art. 12. - 1. Il consenso non e' richiesto quando il trattamento: a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; b) e' necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale e' parte l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un obbligo legale; c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque; d) e' finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica e si tratta di dati anonimi; e) e' effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalita'. In tale caso, si applica il codice di deontologia di cui all'art. 25; f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attivita' economiche raccolti anche ai fini indicati nell'art. 13, comma 1, lettera e), nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale; g) e' necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumita' fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non puo' prestare il proprio consenso per impossibilita' fisica, per incapacita' di agire o per incapacita' di intendere o di volere; h) e' necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento". - Il testo dell'art. 20 della citata legge 31 dicembre 1996, n. 675, e' il seguente: "Art. 20. - 1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di privati e di enti pubblici economici sono ammesse: a) con il consenso espresso dell'interessato; b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalita' che le leggi e i regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilita' e pubblicita'; c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; d) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalita'. Restano fermi i limiti del diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza ed in particolare dell'essenzialita' dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Si applica inoltre il codice di deontologia di cui all'art. 25; e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attivita' economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale; f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o dell'incolumita' fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non puo' prestare il proprio consenso per impossibilita' fisica, per incapacita' di agire o per incapacita' di intendere o di volere; g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui alla lettera e) del presente comma, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento; h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata nell'ambito dei gruppi bancari di cui all'art. 60 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, nonche' tra societa' controllate e societa' collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, i cui trattamenti con finalita' correlate sono stati notificati ai sensi dell'art. 7, comma 2, per il perseguimento delle medesime finalita' per le quali i dati sono stati raccolti. 2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le disposizioni dell'art. 27". - Il testo dell'art. 22 della citata legge 31 dicembre 1996, n. 675, e' il segnente: "Art. 22. - 1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante. 2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante puo' prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento e' tenuto ad adottare. 3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e' consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite. 4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante, qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona condotta secondo le modalita' di cui all'art. 31, comma 1, lettera h). Resta fermo quanto previsto dall'art. 43, comma 2". - Il testo dell'art. 5, comma 1, del citato decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e' il seguente: "Art. 15. - 1. Il SIAN, quale strumento per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, ha caratteristiche unitarie ed integrate su base nazionale e si avvale dei servizi di interoperabilita' e delle architetture di cooperazione previste dal progetto della rete unitaria della pubblica amministrazione. il Ministero per le politiche agricole e gli enti e le agenzie dallo stesso vigilati, le regioni e gli enti locali, nonche' le altre amministrazioni pubbliche operanti a qualsiasi titolo nel comparto agricolo e agroalimentare, hanno l'obbligo di avvalersi dei servizi messi a disposizione dal SIAN, intesi quali servizi di interesse pubblico, anche per quanto concerne le informazioni derivanti dall'esercizio delle competenze regionali e degli enti locali nelle materie agricole, forestali ed agroalimentari. Il SIAN e' interconnesso, in particolare, con l'anagrafe tributaria del Ministero delle finanze, i nuclei antifrode specializzati della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, le camere di commercio, industria ed artigianato, secondo quanto definito dal comma 4". - Il testo dell'art. 31, comma 2, della citata legge 31 dicembre 1996, n. 675, e' il seguente: "2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e ciascun Ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dalla presente legge". - Il testo dell'art. 13 della citata legge 31 dicembre 1996, n. 67, e' il seguente: "Art. 13. - 1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto: a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'art. 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo; b) di essere informato su quanto indicato all'art. 7, comma 4, lettere a), b) e h); c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo: 1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonche' della logica e delle finalita' su cui si basa il trattamento; la richiesta puo' essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni; 2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati; 4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato: d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta; e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, presto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilita' di esercitare gratuitamente tale diritto. 2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), puo' essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalita' ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 33, comma 3. 3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse. 4. Nell'esercizio dei diritti di cui ai comma 1 l'interessato puo' conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni. 5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia". - La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990. Si trascrive di seguito il testo dell'art. 25: "Art. 25. - 1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti e' gratuito. Il rilascio di copia e' subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonche' i diritti di ricerca e di visura. 2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. 3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 24 e debbono essere motivati. 4. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata. 5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 e' dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale e' appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalita' e negli stessi termini. 6. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti". - Il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, recante: "Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 29 luglio 1992. - Il testo dell'art. 1, comma 2, della citata legge 31 dicembre 1996, n. 675, e' il seguente: "2. Ai fini della presente legge si intende: a) per "banca di dati" qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o piu' unita' dislocate in uno o piu' siti, organizzato secondo una pluralita' di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento; b) per "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati; c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; d) per "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalita' ed alle modalita' del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza; e) per "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali; f) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali; g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o piu' soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; h) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; i) per "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non puo' essere associato ad un interessato identificato o identificabile; l) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento; m) per "Garante", l'autorita' istituita ai sensi dell'art. 30". - Il testo dell'art. 8 della citata legge 31 dicembre 1996, n. 675, e' il seguente: "Art. 8. - 1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti che per esperienza, capacita' ed affidabilita', forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. 2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni. 3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili piu' soggetti, anche mediante suddivisione di compiti. 4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto. 5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile".

Art. 7

Carta dell'agricoltore e del pescatore

1.E' istituita la "Carta dell'agricoltore e del pescatore", di seguito denominata Carta, documento di riconoscimento cartaceo ed elettronico.

2.La Carta e' di uso strettamente personale, ed e' rilasciata su supporto cartaceo ed elettronico dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano a domanda dei legali rappresentanti di ciascuna azienda iscritta all'anagrafe.

3.La Carta viene emessa dal SIAN su supporto cartaceo ed elettronico idoneo a garantirne l'inalterabilita', la riservatezza, la compatibilita' con i sistemi tecnici di lettura utilizzati dal SIAN stesso, e, su richiesta, l'esercizio della firma digitale conformemente a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, e dal provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 513 del 1997, in materia di formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici.

4.La Carta contiene le informazioni minime idonee a consentire il riconoscimento univoco del titolare e l'esercizio delle funzioni abilitate.

5.Il SIAN garantisce i servizi di abilitazione, documentazione, controllo e certificazione degli accessi al sistema, nonche' i servizi connessi alla gestione delle Carte, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, e del relativo regolamento di attuazione.

Note all'art. 7: - Il testo dell'art. 3 citato decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, e' il seguente: "Art. 3. - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione sono fissate le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici. 2. Le regole tecniche indicate al comma 1 sono adeguate alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con decorrenza almeno biennale a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi' dettate le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrita', la disponibilita' e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico anche con riferimento all'eventuale uso di chiavi biometriche. 4. Resta fermo quanto previsto dall'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675". - Il testo dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, e' il seguente: "Art. 8. - 1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche di cifratura con gli effetti di cui all'art. 2 deve munirsi di una idonea coppia di chiavi e rendere pubblica una di esse mediante la procedura di certificazione. 2. Le chiavi pubbliche di cifratura sono custodite per un periodo non inferiore a dieci anni a cura del certificatore e, dal momento iniziale della loro validita', sono consultabili in forma telematica. 3. Salvo quanto previsto dall'art. 17, le attivita' di certificazione sono effettuate da certificatori inclusi, sulla base di una dichiarazione anteriore all'inizio dell'attivita', in apposito elenco pubblico, consultabile in via telematica, predisposto tenuto e aggiornato a cura dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, e dotati dei seguenti requisiti, specificati nel decreto di cui all'art. 3: a) forma di societa' per azioni e capitale sociale non inferiore a quello necessario ai fini dell'autorizzazione all'attivita' bancaria, se soggetti privati; b) possesso da parte dei rappresentanti legali e dei soggetti preposti all'amministrazione, dei requisiti di onorabilita' richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche; c) affidamento che, per competenza ed esperienza, i responsabili tecnici del certificatore e il personale addetto all'attivita' di certificazione siano in grado di rispettare le norme del presente regolamento e le regole tecniche di cui all'art. 3; d) qualita' dei processi informatici e dei relativi prodotti, sulla base di standard riconosciuti a livello internazionale. 4. La procedura di certificazione di cui al comma 1 puo' essere svolta anche da un certificatore operante sulla base di licenza o autorizzazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, sulla base di equivalenti requisiti". - Il testo dell'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, e' il seguente: "Art. 9. - 1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche o della firma digitale, e' tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri. 2. Il certificatore e' tenuto a: a) identificare con certezza la persona che fa richiesta della certificazione; b) rilasciare e rendere pubblico il certificato avente le caratteristiche fissate con il decreto di cui all'art. 3; c) specificare, su richiesta dell'istante, e con il consenso del terzo interessato, la sussistenza dei poteri di rappresentanza o di altri titoli relativi all'attivita' professionale o a cariche rivestite; d) attenersi alle regole tecniche di cui all'art. 3; e) informare i richiedenti, in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi; f) attenersi alle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali emanate ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675; g) non rendersi depositario di chiavi private; h) procedere tempestivamente alla revoca od alla sospensione del certificato in caso di richiesta da parte del titolare o del terzo dal quale derivino i poteri di quest'ultimo, di perdita del possesso della chiave, di provvedimento dell'autorita', di acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacita' del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni; i) dare immediata pubblicazione della revoca e della sospensione della coppia di chiavi asimmetriche; l) dare immediata comunicazione all'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione ed agli utenti, con un preavviso di almeno sei mesi, della cessazione dell'attivita' e della conseguente rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore o del suo annullamento". - Il testo dell'art. 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, e' il seguente: "Art. 17. - 1. Le pubbliche amministrazioni provvedono autonomamente, con riferimento al proprio ordinamento, alla generazione, alla conservazione, alla certificazione ed all'utilizzo delle chiavi pubbliche di competenza. 2. Col decreto di cui all'art. 3 sono disciplinate le modalita' di formazione, di pubblicita', di conservazione, certificazione e di utilizzo delle chiavi pubbliche delle pubbliche amministrazioni. 3. Le chiavi pubbliche dei pubblici ufficiali non appartenenti alla pubblica amministrazione sono certificate e pubblicate autonomamente in conformita' alle leggi ed ai regolamenti che definiscono l'uso delle firme autografe nell'ambito dei rispettivi ordinamenti giuridici. 4. Le chiavi pubbliche di ordini ed albi professionali legalmente riconosciuti e dei loro legali rappresentanti sono certificate e pubblicate a cura del Ministro di grazia e giustizia o suoi delegati".

Art. 8

Utilizzo del CUAA

1.In ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione il legale rappresentante e' obbligato a indicare il CUAA dell'azienda.

2.Gli uffici della pubblica amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l'interessato e' tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA.

3.Per la costituzione e l'aggiornamento di archivi informatizzati riferiti alle aziende di cui all'articolo 1, in possesso di soggetti privati che beneficiano di fondi pubblici, deve essere garantita la connessione tra ogni dato archiviato relativo alle aziende ed il CUAA.

Art. 9

Fascicolo aziendale

1.Per i fini di semplificazione ed armonizzazione, di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 173 del 1998, e' istituito, nell'ambito dell'anagrafe, a decorrere dal 30 giugno 2000, il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico riepilogativo dei dati aziendali, finalizzato all'aggiornamento, per ciascuna azienda, delle informazioni di cui all'articolo 3.

2.Anteriormente alla data di cui al comma 1, attraverso le procedure progressivamente rese disponibili dai SIAN, ciascun soggetto iscritto all'anagrafe verifica le informazioni relative al titolo di conduzione ed alla consistenza aziendale, con l'obbligo di confermarne l'attualita' ovvero di comunicare le eventuali variazioni o integrazioni. Nell'ambito delle predette procedure sono indicati tempi e modalita' per le conferme, le variazioni o le integrazioni. In caso di mancata conferma entro i termini indicati dalle procedure, valgono i dati risultanti nel fascicolo aziendale. Qualora ai fini della verifica delle consistenze aziendali sia necessario rendere disponibile all'azienda, attraverso i servizi del SIAN, la riproduzione dei dati catastali, la stessa e' tenuta al pagamento degli oneri di cui al decreto del Ministero delle finanze del 27 giugno 1996 e successive modificazioni e integrazioni, con le facilitazioni previste per gli enti statali e territoriali, nonche' dal protocollo d'intesa tra il Ministero delle finanze e il Ministero delle politiche agricole e forestali del 30 giugno 1998.

3.Le variazioni ed integrazioni comunicate ai sensi del comma 2 sono valide anche ai fini dell'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e vengono trasmesse dal SIAN al sistema informativo delle camere di commercio con le modalita' di cui all'articolo 5.

4.A partire dal 1° luglio 2000, le aziende che eventualmente non risultano iscritte all'anagrafe sono tenute, nel momento in cui si manifestano all'amministrazione, ai fini dell'ammissione a qualsiasi beneficio comunitario, nazionale o regionale, a comunicare le informazioni relative al beneficio richiesto che saranno inserite nel fascicolo aziendale.

Nota all'art. 9: - Per il testo dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, si veda nelle note alle premesse.

Art. 10

Modello di variazione

1.Successivamente al 30 giugno 2000, le eventuali variazioni rispetto ai dati di cui all'articolo 3, consolidate nel fascicolo aziendale, debbono essere comunicate dalle aziende, attraverso il modello di variazione, adottato dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

2.Le aziende sono tenute alla presentazione del modello di variazione qualora siano intervenute variazioni rispetto ai dati contenuti nel fascicolo aziendale. In mancanza del modello di variazione, per ciascuna azienda vengono automaticamente confermati i dati contenuti nel fascicolo aziendale.

3.Le aziende iscritte all'anagrafe successivamente alla data del 30 giugno 2000, sono tenute a comunicare le informazioni necessarie alla costituzione del fascicolo aziendale attraverso il modello di variazione.

4.Le informazioni di cui ai commi 1 e 3 sono valide anche ai fini dell'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e vengono trasmesse dal SIAN al sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con le modalita' di cui all'articolo

5.Con le stesse modalita' le camere di commercio comunicano al SIAN le variazioni intervenute rispetto ai dati anagrafici ed a quelli inerenti il legale rappresentante e la sede legale di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 3, comma 1. 5. Le informazioni relative ai dati aziendali, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali ed al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale in materia agroalimentare, forestale e della pesca, fatta comunque salva la facolta' di verifica e controllo dell'amministrazione stessa.

Art. 11

Efficacia delle disposizioni

1.Gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al presente regolamento decorrono dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore dello stesso.

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

De Castro, Ministro delle politiche agricole e forestali

Piazza, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1999

Atti di Governo, registro n. 118, foglio n. 10