DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1999, n. 500

Type Decreto-legge
Publication 1999-12-30
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 31/12/1999.Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2000, n. 33 (in G.U. 28/02/2000, n.48).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che dal 1o gennaio 2000 consente lo smaltimento in discarica dei soli rifiuti inerti e dei rifiuti che residuano da operazioni di riciclaggio, di recupero e di smaltimento;

Vista la direttiva 1999/31/CE del 26 aprile 1999, che disciplina tempi, modalita' e condizioni per lo smaltimento in discarica di rifiuti;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, recante disposizioni in materia di smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili, ed in particolare l'articolo 3, comma 3, che disciplina l'obbligo da parte del detentore di comunicare entro il 31 dicembre 1999 gli apparecchi contenenti PCB e le quantita' di PCB detenuti;

Considerato che il divieto di smaltire in discarica rifiuti diversi dai rifiuti inerti e dai rifiuti che residuano da attivita' di riciclaggio, recupero e smaltimento previsto dall'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, a far tempo dal 1o gennaio 2000, determina una situazione di emergenza in quanto i nuovi piani regionali di gestione dei rifiuti previsti dal medesimo decreto legislativo sono ancora in fase di attuazione e l'offerta di impianti di recupero e di smaltimento alternativi alla discarica risulta tuttora insuffiente a coprire l'intero fabbisogno nazionale;

Considerata altresi' l'esigenza di disciplinare lo smaltimento in discarica dei rifiuti in conformita' alla direttiva 1999/31/CE del 26 aprile 1999, al fine di garantire un elevato livello di tutela dell'ambiente e controlli efficaci;

Considerato che la comunicazione di apparecchi contenenti PCB o delle quantita' di PCB detenuti da effettuare entro il 31 dicembre 1999 ai sensi del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, presuppone l'individuazione delle metodologie da utilizzare per l'effettuazione delle necessarie analisi sui PCB, ma che tuttora non sono state fornite opportune indicazioni da parte degli organismi europei di normalizzazione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni al fine di evitare difficolta' nella gestione dei rifiuti e prevenire rischi per la salute e per l'ambiente, nonche' di rendere possibili le analisi sui PCB e la relativa comunicazione da parte dei soggetti obbligati;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di dettare disposizioni in tema di destinazione di risorse finanziarie all'attivazione del protocollo di Kyoto, per evitare la perdita di tali risorse necessarie per il conseguimento di rilevanti finalita' ambientali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1.Il termine del 1 gennaio 2000, di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' prorogato (( sino alla data di entrata in vigore )) del provvedimento di recepimento della direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999, che fissera' modalita',termini e condizioni per lo smaltimento in discarica dei rifiuti, e in ogni caso non oltre il termine del 16 luglio 2001.

2.Il termine del 31 dicembre 1999 di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, e' prorogato al 31 dicembre 2000.

Art. 2

1.Al fine di realizzare le finalita' di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' autorizzata la spesa di lire 300 miliardi per l'anno 1999 da iscriversi quanto a lire 290 miliardi in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per gli interventi di rilievo ambientale ((...)) in attuazione del protocollo di Kyoto e quanto a lire 10 miliardi in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze.

2.Con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato ((, entro sessanta giorni dalla di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, )) di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono determinati i criteri e le modalita' di utilizzazione delle disponibilita' finanziarie di cui al comma 1.

3.All'onere di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse finanziarie derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 3

1.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Ronchi, Ministro dell'ambiente

Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Visco, Ministro delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

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