← Current text · History

LEGGE 22 gennaio 1899, n. 6

Current text a fecha 2009-12-16
Art. 1

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1898 al 30 giugno 1899, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).