LEGGE 26 gennaio 1899, n. 29
Art. 1
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esenzione da ogni diritto erariale, una Tombola Nazionale Telegrafica, per l'ammontare di lire 400000, alla Società di Previdenza fra gli artisti drammatici, con sede in Roma, eretta in Ente morale con R. decreto 25 maggio 1895, nell'interesse della Società medesima e della Società degli artisti ed autori lirici e drammatici, pure residente in Roma. L'estrazione della detta Tombola non potrà aver luogo prima del gennaio 1900. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 gennaio 1899. UMBERTO. Carcano. Visto, Il Guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
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