Art. 1
È data facoltà al Governo del Re di applicare, per decreti, le disposizioni seguenti: a) estendere il trattamento doganale della nazione più favorita alle merci di origine francese, escluse quelle della Categoria VIII della tariffa dei dazi di confine; b) applicare alle marci di origine francese indicate nell'annessa tabella A i dazi per esse rispettivamente stabiliti dalla tabella medesima; c) modificare il repertorio della tariffa generale dei dazi doganali e le disposizioni sulle tare, in relazione alle disposizioni contenute nell'annessa tabella B. Le dette tabelle A e B formano parte integrante della presente legge.