LEGGE 16 febbraio 1899, n. 45
Art. 1
Il Governo del Re ha facoltà di provvedere per decreti Reali, in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri: 1° alla proibizione dell'esportazione all'estero delle monete divisionali d'argento, da lire una e due e da 50 centesimi, di conio italiano, in conformità al protocollo addizionalo di Parigi del 15 marzo 1898; 2° al ritiro dalla circolazione ed al successivo annullamento dei Buoni di cassa da lire una e due emessi a tenore dei Regi decreti 4 agosto 1893, n. 452, e 21 febbraio 1894, n. 49, e a norma dell'articolo 14 della legge 22 luglio 1894, n. 339; 3° alla determinazione del limite utile all'impiego delle monete divisionali di conio italiano nel pagamento dei dazi d'importazione.
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