LEGGE 20 febbraio 1899, n. 53
Art. 1
La Cassa dei Depositi e Prestiti è autorizzata a fare prestiti ai Comuni dei Circondari di Rieti e di Cittaducale, allo scopo esclusivo di abilitarli a sgombrare le macerie, a riattare le vie e ricostruire e riparare i loro edifici e tutte le altre opere pubbliche danneggiate dal terremoto del 28 giugno 1898. Per la durata di trentacinque anni sarà inscritta nel bilancio del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, incominciando dall'esercizio 1899-900, la somma annua di cinquantamila lire a titolo di contributo dello Stato in ragione del 2 per cento nel pagamento delle annualità dei prestiti.
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