LEGGE 2 marzo 1899, n. 65
Art. 1
Piena ed intera esecuzione sarà data dal 1° gennaio 1899 ai seguenti atti internazionali relativi al servizio postale dei quali segue il tenore, sottoscritti a Washington il 15 giugno 1897 e le cui ratifiche furono ivi scambiate il 25 gennaio 1899. 1. Convenzione postale universale, seguita da un protocollo; 2. Accordo per lo scambio di lettere e di scatolette con valore dichiarato, seguito da un protocollo; 3. Accordo per lo scambio di vaglia postali; 4. Convenzione per lo scambio di pacchi postali, seguita essa pure da un protocollo; 5. Accordo per il servizio delle riscossioni; 6. Accordo pei libretti di riconoscimento; 7. Accordo per l'intervento della posta nelle associazioni a giornali od a pubblicazioni periodiche.
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