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LEGGE 26 marzo 1899, n. 106

Current text a fecha 1970-01-02
Art. 1

È approvata la Convenzione del 4 dicembre 1897, stipulata tra il Ministro della Pubblica Istruzione, il Comune, la Provincia e l'Università di Bologna, con l'aggiunta all'articolo 2 delle parole «salve le eventuali disposizioni delle leggi generali in materia» e con la soppressione totale dell'articolo 9.