Art. 1
È approvata la Convenzione del 4 dicembre 1897, stipulata tra il Ministro della Pubblica Istruzione, il Comune, la Provincia e l'Università di Bologna, con l'aggiunta all'articolo 2 delle parole «salve le eventuali disposizioni delle leggi generali in materia» e con la soppressione totale dell'articolo 9.