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LEGGE 27 aprile 1899, n. 157

Current text a fecha 2009-12-16
Art. 1

Al verificarsi della condizione espressa nell'articolo 1° del decreto del Regio Commissario generale straordinario per le provincie dell'Umbria, in data 11 dicembre 1860, n. 205, il patrimonio della soppressa casa religiosa delle Cappuccine di Città di Castello, nello stato di fatto e di diritto in cui si troverà, e con le servitù, gli oneri, le ragioni ed azioni, debiti e crediti tutti ad esso inerenti, sarà costituito in Ente morale autonomo, e destinato al mantenimento di un Istituto d'insegnamento agrario da fondarsi a Città di Castello, sotto la diretta ed esclusiva autorità dello Stato.