LEGGE 27 aprile 1899, n. 165
Art. 1
È autorizzata la spesa straordinaria di lire un milione seicentocinquantamila (1,650,000), da inscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici, per riparare i danni, cagionati alle opere stradali e idrauliche dello Stato dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1898. La ripartizione di detta somma fra le opere stradali e idrauliche e la relativa inscrizione in separati capitoli del bilancio saranno regolate in base all'annessa tabella.
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