LEGGE 30 aprile 1899, n. 168

Type Legge
Publication 1899-04-30
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API
Art. 1

Il Governo del Re è autorizzato ad aumentare da L. 3000 a L. 5000 il massimo della sovvenzione stabilita dall'articolo 5 della legge 24 luglio 1887, n. 4785 (serie 3ª), per ogni chilometro e per un periodo di tempo da 35 a 70 anni, in favore delle ferrovie pubbliche che in avvenire saranno concesse in virtù dell'articolo 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002 (serie 2ª.) È elevato a L. 6000 il sussidio massimo che il Governo potrà accordare alle linee indicate nella legge del 27 giugno 1897, n. 228, ferma restando la disposizione contenuta nell'articolo 2 di detta legge.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.