LEGGE 4 giugno 1899, n. 191
Art. 1
Dal 1° luglio 1899 l'assegno supplementare che si concede ai parroci del Regno sarà elevato sino a portarne la congrua, compresi i prodotti casuali, a lire 900 annue al netto di qualsiasi onere e peso, come è detto nell'articolo 2. Non appena vi saranno i mezzi disponibili, la congrua ai parroci sarà portata al massimo definitivo di lire 1000 annue al netto come sopra.
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