LEGGE 11 giugno 1899, n. 205
Art. 1
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. La somma di lire 250,000.00 riservata dall'articolo due della legge 26 luglio 1897, n. 322, per ulteriori lavori nell'edificio di Castelcapuano in Napoli, sarà erogata per lire 249,628.82 nel pagamento all'Impresa Strigari dei lavori di ricostruzione e sistemazione del portico, cortile e locali annessi nel detto edificio, previsti dalla legge 20 febbraio 1893, n. 56, in conformità alla già eseguita finale liquidazione. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 giugno 1899. UMBERTO. A. BONASI. P. CARMINE. P. BOSELLI. Visto, Il Guardasigilli: A. BONASI.
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