LEGGE 18 giugno 1899, n. 217
Art. 1
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Fino a che non siano rispettivamente tradotti in legge gli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1899-1900, e non oltre il mese di dicembre 1899, il Governo del Re è autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie, a smaltire i generi di privativa, secondo le tariffe vigenti, ed a pagare le spese ordinarie e straordinarie che non ammettono dilazione e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori, in conformità dei detti stati di previsione presentati alla Camera dei Deputati il 29 novembre 1898, secondo le disposizioni, i termini e le facoltà contenute nei relativi disegni di legge per la loro approvazione, tenuto conto altresì delle posteriori note di variazioni presentate sino al 5 giugno 1899 (esclusa quella riguardante l'Amministrazione della marina in data del 25 aprile 1899, n. 87 bis) e delle economie e dei maggiori assegni dipendenti da semplici trasporti di somme da un capitolo all'altro dei bilanci, proposti dalla Giunta generale del bilancio, sugli stati di previsione colle relazioni presentate alla Camera sino a tutto il 13 giugno 1899. Pei prelevamenti dai fondi di riserva, il Ministero potrà anche eccedere la quota proporzionale al periodo dell'esercizio provvisorio, giustificandone l'assoluta necessità con apposito decreto da annettersi ai mandati o agli ordini di pagamento. Nulla sarà innovato, fino all'approvazione degli stati di previsione 1899-1900, negli ordinamenti organici dei servizi pubblici e dei relativi personali, nè negli stipendi ed assegnamenti a qualsiasi titolo, approvati, pei diversi Ministeri ed Amministrazioni dipendenti, con la legge del bilancio di previsione 1898-99 e con quella di assestamento, salvo le disposizioni derivanti da leggi speciali. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 giugno 1899. UMBERTO. P. BOSELLI. Visto, Il Guardasigilli: A. BONASI.
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