LEGGE 18 giugno 1899, n. 236
Art. 1
Agli elenchi delle opere di bonificazione già classificate in prima categoria, à termini della legge 25 giugno 1882, n. 869, sono aggiunte le seguenti: 1° Agro bresciano fra il Mella ed il Chiese, in provincia di Brescia; 2° Territorio del Consorzio Gorzon Inferiore, in provincia di Padova; 3° Territorio del Consorzio di Brancaglia, in provincia di Padova; 4° Pianura di Piscinara, in provincia di Roma; 5° Piana di Catania, in provincia di Catania; 6° Valle dell'Idro, in provincia di Lecce; 7° Val di Chiana, nelle provincie di Arezzo e Siena, per quanto riguarda la sola sistemazione ed il prolungamento degli alvei e degli argini del canale maestro e dei due allaccianti, rimanendo fra le opere idrauliche di seconda categoria, per quanto riguarda la manutenzione, le arginature ora esistenti di tali corsi d'acqua. 8° Valli Grandi veronesi ed ostigliesi, nelle provincie di Rovigo, Verona e Mantova, pei necessari lavori di completamento; 9° Paludi Pontine, in provincia di Roma, per quanto riguarda il compimento della bonifica, fermo restando il motu-proprio 31 marzo 1862 del cessato Governo pontificio, circa il riparto della spesa di manutenzione delle opere esistenti; 10° Bonificazioni in corso nelle provincie meridionali, regolate finora dalla legge napoletana 11 maggio 1855, per i necessari lavori di completamento; 11° Bonificazione del lago di Bientina, nelle provincie di Pisa e Lucca, per la parte concernente la sistemazione delle acque torbe influenti nel lago, di cui all'articolo 4 del decreto Granducale toscano 18 marzo 1853; 12° Agro Brindisino, in provincia di Lecce.
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