LEGGE 30 giugno 1899, n. 239
Art. 1
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È prorogata, fino al giorno in cui andrà in vigore, la legge sui provvedimenti definitivi per gli Istituti di previdenza del personale ferroviario, e non oltre il 31 gennaio 1900, la durata dell'applicazione degli articoli 3 e 6 della legge 15 agosto 1897, n. 383. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato, Data a Roma, addì 30 giugno 1899. UMBERTO. LACAVA. BOSELLI. SALANDRA. Visto, Il Guardasigilli: A. BONASI.
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