LEGGE 2 luglio 1899, n. 259
Art. 1
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1,000,000 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 31 «Opere idrauliche di 2ª categoria - Manutenzione e riparazione» dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1897-98. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 luglio 1899. UMBERTO. P. Boselli. Visto, Il Guardasigilli: A. Bonasi.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.