LEGGE 2 luglio 1899, n. 261
Art. 1
È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 570,183,47, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 8 bis: «Pensioni ordinarie» dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1897-98.
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