LEGGE 2 luglio 1899, n. 269
Art. 1
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Sono approvate le eccedenze d'impegni risultanti dal conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1897-98 su capitoli di «Spese obbligatorie e d'ordine» nella complessiva somma di lire quattro milioni seicentoquarantamila centosedici e centesimi sessantadue (lire 4,640,116,62) per l'amministrazione del Fondo per il culto, giusta la tabella annessa alla presente legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 luglio 1899. UMBERTO. P. Boselli. visto, Il Guardasigilli: A. Bonasi.
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